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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20505/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELTRAMIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIANCHI2026 MARINELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORGIA2835 GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUGIOTTIMASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CALO' LIVIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVO' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], CASTAGNADANIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIAMBELLAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026CONTE MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], CREMON NuMmAeroR dAi r,a ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026CRISCENTI GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONINAGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FEIELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GALLUSLUISANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCCHESIALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINELLINAZZARENO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIUMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PEZZOTTIGIAMBATTISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PORTIERIMARIACHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUDANumero registro generale 3630/2024MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARDELLAN umero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 20505/2026LUCIA GRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], SBROGIO' ROBERTO,Data pubblicazione 17/06/2026SCOTTI GIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SILLIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOPPELSAMARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STOPPATOGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOMASONIMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], URBANOGERARDINA, [OSCURATO:PERSONA], VEGGIANGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANETTINADIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesaope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3043/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/09/2023 R.G.N. 3431/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 3043/2023, pubblicata il 12 settembre 2023,la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dairicorrenti indicati in epigrafe - tutti ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., assunti prima del 28 febbraio 1998 - avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 4031/2019, che aveva a suaNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026volta respinto le loro domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] INtuamleirao ndi era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e di altriconvenuti volte ad ottenere la rideterminazione dell'indennità dibuonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'attodella cessazione del rapporto; in via alternativa, la rivalutazionedell'importo maturato al 28 febbraio 1998 con applicazione degliincrementi ex art. 2120, commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata,il risarcimento del danno pari alla diminuzione subita per effettodella liquidazione dell'indennità sulla base della retribuzionepercepita alla data del 28 febbraio 1998 anziché a quelladell'effettiva cessazione del rapporto.Per la cassazione della sentenza, i ricorrenti in epigrafe hannoproposto ricorso affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l'unico motivo di ricorso, i lavoratori deducono laviolazione delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE e dell'art.267 TFUE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente esclusoche la complessiva operazione di privatizzazione del serviziopostale integri un trasferimento d'azienda, valorizzando lanozione ampia e sostanziale di trasferimento elaborata dallaCGUE, che prescinde dallo strumento giuridico e guardaunicamente al mutamento della titolarità dell'impresa.Evidenziano che già il passaggio dall'Amministrazione dellePoste all'[OSCURATO:PERSONA] - attuato con il d.l. n. 487/1993 -avrebbe integrato un primo trasferimento, essendosi costituitoNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026un nuovo soggetto subentrato nei rapporti di cui era Ntuimtoerloa dri era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026l'amministrazione statale.

Insistono, inoltre per il rinviopregiudiziale, in virtù dell'obbligo gravante sul giudice di ultimaistanza ex art. 267 TFUE.2.

Il motivo è infondato.La vicenda sostanziale da cui origina la controversia può cosìriassumersi.

Con il d.l. n. 487/1993, convertito in l. n. 71/1994,l'Amministrazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu dapprimatrasformata in Ente pubblico economico, denominato Ente [OSCURATO:SOCIETA].

Con il successivo art. 2, comma 27, l. n. 662/1996, sidispose l'ulteriore trasformazione in società per azioni, attuatail 28 febbraio 1998.

Per disciplinare il trattamento di fine serviziodel personale transitato alle dipendenze della nuova società,l'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997 stabilì che al personalespettasse: per il periodo antecedente alla trasformazione,l'indennità di buonuscita maturata e calcolata secondo lanormativa previgente; per il periodo successivo, il trattamentodi fine rapporto ex art. 2120 c.c.I ricorrenti, tutti assunti in epoca anteriore al 28 febbraio 1998,hanno lamentato che tale disciplina abbia determinato il«congelamento» dell'indennità di buonuscita all'importomaturato a quella data, senza alcuna rivalutazione nécorresponsione di interessi fino alla cessazione del rapporto, conun pregiudizio economico rispetto a quanto sarebbe spettato sel'intera anzianità lavorativa fosse stata considerata ai fini deltrattamento di fine rapporto.

Hanno pertanto chiesto, in viaprincipale, la rideterminazione dell'indennità sulla basedell'ultima retribuzione percepita; in via alternativa, larivalutazione con applicazione degli incrementi ex art. 2120,commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata, il risarcimento del danno.Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/20262.1.La Corte territoriale ha rigettato l'appello escludendoN ucmhereo d li ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in società per azioniintegri un trasferimento d'azienda ai sensi delle direttive77/187/CEE e 2001/23/CE.

Ha rilevato: che l'[OSCURATO:PERSONA] non èstato oggetto di un trasferimento bensì di una trasformazione,senza alcun avvicendamento nella proprietà aziendale; che lacontinuità dei rapporti di lavoro è innegabile e che lacontroversia concerne esclusivamente la modificazione di istitutipropri di tali rapporti.

Ha aggiunto che la sentenza CGUE 14settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero c.

TelecomItalia) non offre supporto alla prospettazione dei lavoratori,vertendo su fattispecie diversa - cessione onerosa di aziendadallo Stato a una società privata costituita ad hoc - e non su unatrasformazione societaria senza mutamento della titolarità; che,pertanto, non sussistessero i presupposti per il rinviopregiudiziale alla CGUE.3.Deve anzitutto ribadirsi che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, la trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] insocietà per azioni e il conseguente assoggettamento delrapporto al diverso regime giuridico hanno cristallizzato ladeterminazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita alladata del 28 febbraio 1998, senza che assumano rilievo isuccessivi incrementi retributivi collegati alla dinamica salariale,pur restando l'esigibilità legata alla cessazione del rapporto (cfr.Cass.

Civ., Sez.

Lav., sent. n. 28281/2008; Cass. Civ., Sez.

VI,ord. n. 22575/2013).Tale approdo interpretativo poggia sul chiaro tenore letteraledell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che àncora l'indennità dibuonuscita al momento della trasformazione, senza prevederealcun meccanismo di rivalutazione o di maturazione di interessi.La scelta del legislatore - come già scrutinata e ritenuta nonNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026irragionevole da Corte Cost. n. 366/2006 con riferimenNutmoe roa dgi lrai ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026artt. 3, 36 e 38 Cost. - si inserisce in un complessivobilanciamento di interessi che ha assicurato ai dipendenti postaliun regime di doppio trattamento (buonuscita per il periodoanteriore, TFR per il periodo successivo) garantendo, nelpassaggio tra i due regimi, la salvaguardia dell'anzianitàlavorativa complessiva.3.1.Con specifico riguardo alla censura relativa all'applicabilitàdelle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, occorre muoveredalla nozione di trasferimento d'azienda accoltanell'ordinamento interno e dalla sua interpretazione conforme aldiritto eurounitario.Ai sensi dell'art. 2112 c.c., costituisce trasferimento d'aziendaqualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolaritàdi un'attività economica organizzata, a condizione che l'entitàtrasferita conservi, successivamente al trasferimento, la propriaidentità.

Tale identità va accertata in base al complesso dellecircostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione: iltipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali eimmateriali, il loro valore, la riassunzione del personale, iltrasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attivitàesercitate prima e dopo la cessione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,Sez.

Lav., sent. n. 29422/2017; Cass. Civ., Sez.

Lav., sent. n.8262/2010; Cass. Civ., Sez.

Lav., sent. n. 6452/2009).In applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice dellanorma interna al diritto comunitario, questa Corte ha chiaritoche l'art. 2112 c.c. si applica anche quando il trasferimento nonderivi da un contratto tra cedente e cessionario ma siariconducibile a un atto autoritativo della P.A., purché si accertil'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi traimprese distinte (Cass. Civ., Sez.

Lav., sent. n. 21023/2007;Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026Cass.

Civ., Sez.

Lav., sent. n. 21278/2010).

In adesioNnumee roa dlli ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026giurisprudenza della CGUE e segnatamente alle sentenze 14settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero), 26 settembre2000, C-175/99 (Mayeur), 25 gennaio 2001, C-172/99 (OyLiikenne) - si è così superata la necessità di un accordonegoziale tra cedente e cessionario, valorizzando il datosostanziale del mutamento della titolarità dell'impresa.3.2.

Tuttavia, proprio la centralità del mutamento della titolarità- inteso come passaggio dell'azienda da un soggetto a un altro- segna il confine oltre il quale la disciplina protettiva non puòoperare.

La trasformazione di un ente in società per azioni,disposta per legge, non realizza alcun avvicendamento nellatitolarità dell'azienda: il soggetto giuridico, pur modificando lapropria forma, rimane il medesimo, senza soluzione dicontinuità né nella proprietà né nella gestione dell'impresa.

Ilrapporto di lavoro, conseguentemente, prosegue senzainterruzione con lo stesso datore di lavoro (sia pure sottodiversa veste giuridica), come dimostrato dalla pacificaconservazione dell'anzianità lavorativa in capo ai dipendenti.

Intale ipotesi, difetta l'elemento costitutivo del trasferimento - ilpassaggio dell'azienda tra soggetti distinti - e con esso la ratiostessa della tutela approntata dalle direttive, volta a proteggerei lavoratori dalle conseguenze pregiudizievoli del mutamento deldatore di lavoro, non già a sindacare le scelte del legislatore inordine alla conformazione degli istituti del rapporto.3.3.

Il caso in esame è emblematico di tale distinzione.

L'EntePoste Italiane - già Ente pubblico economico titolare dellaconcessione postale - non è stato ceduto a un soggetto terzo,né a titolo oneroso né a titolo gratuito: si è soltanto trasformato,per effetto di una disposizione legislativa, da ente pubblicoeconomico in società per azioni, mantenendo la medesimaNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026titolarità dell'azienda e del rapporto concessorio.

I lavNoumrearot odir rai ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026hanno continuato a prestare servizio alle dipendenze delmedesimo soggetto, senza soluzione di continuità.

La loropretesa non attiene alla conservazione del rapporto o dei dirittigià acquisiti - entrambi garantiti - ma alla modifica delmeccanismo di calcolo di una componente del trattamento difine servizio, operata dal legislatore nell'esercizio della suadiscrezionalità.Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha escluso laconfigurabilità di un trasferimento d'azienda e ha ritenuto chela controversia concerna esclusivamente la modificazione diistituti propri del rapporto.Né vale obiettare - come fanno i ricorrenti - che già il passaggiodall'Amministrazione delle [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], attuatocon il d.l. n. 487/1993, avrebbe integrato un primotrasferimento d'azienda, quale «subentro» del nuovo ente neirapporti di cui era titolare l'amministrazione statale.

Aprescindere dalla circostanza che, all'epoca di tale passaggio, irapporti di lavoro dei dipendenti postali erano ancora soggetti auno statuto di diritto pubblico - condizione che, secondo lastessa CGUE nella sentenza Collino e Chiappero, escludel'applicabilità della direttiva, la quale postula che i lavoratorisiano già tutelati dal diritto del lavoro nazionale (Cass. Civ., Sez.Lav., sent. n. 21248/2004) - resta dirimente la considerazioneche la pretesa azionata in questa sede riguarda esclusivamentegli effetti della successiva trasformazione in S.p.A. e la disciplinadell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che ha regolato ilpassaggio dal regime di buonuscita al regime TFR.

La doglianzanon investe, dunque, il (preteso) trasferimento del 1993-1994,ma la conformazione normativa del trattamento di fine servizioNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026conseguente alla trasformazione del 1998, che - come Ndumeetrtoo d i r-a ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026non integra trasferimento d'azienda.3.4.

Il richiamo alla sentenza CGUE 14 settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero c.

Telecom Italia) non giova allatesi dei ricorrenti, anzi conferma, a contrario, la correttezzadella decisione impugnata.

In quel caso, infatti,l'Amministrazione dello Stato si spogliava dell'Azienda di Statoper i [OSCURATO:PERSONA] (ASST), conferendola - unitamente allaconcessione - a una società di diritto privato ([OSCURATO:SOCIETA]., poiconfluita in Telecom Italia), costituita ad hoc da un altro entepubblico (l'IRI) che ne deteneva tutte le azioni.

Si realizzava,dunque, un trasferimento a titolo oneroso da un soggetto (loStato) a un soggetto diverso ([OSCURATO:SOCIETA]), con conseguentemutamento della titolarità dell'azienda e della stessa natura delrapporto di lavoro dei dipendenti, che transitavano da unostatuto pubblicistico a uno privatistico.Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], invece, come già evidenziato, ilsoggetto titolare dell'azienda è rimasto il medesimo, mutandosoltanto la propria forma giuridica.

La diversità ontologica delledue fattispecie esclude che la soluzione raggiunta per il settoredelle telecomunicazioni possa essere estesa, senza alcunamediazione, al settore postale.4.Quanto, infine, alla censura relativa all'omesso rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, essa è parimenti infondata.Come noto, l'obbligo di rinvio gravante sul giudice nazionale diultima istanza non ha carattere assoluto e incondizionato.Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, ribadita daultimo dalla Grande Sezione nella sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19 ([OSCURATO:PERSONA]), il giudice nazionalepuò astenersi dal rinvio quando la questione di dirittodell'Unione non sia rilevante ai fini della decisione, quando laNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026disposizione sia già stata oggetto di interpretazione dNau mpearor dti era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026della Corte (cd. acte éclairé), ovvero quando la correttainterpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenzatale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair).Tali principi sono stati pienamente recepiti dalla giurisprudenzadi questa Corte (cfr. fra le più recenti, Cass. Civ., Sez.

Lav., ord.n. 8844/2026; Cass. Civ., Sez.

Un., ord. n. 25374/2024; Cass.Civ., Sez.

Un., ord. n. 8800/2024), che ha ribadito come il rinviopregiudiziale non costituisca un rimedio giuridico esperibile dalleparti, non essendo sufficiente che una parte prospetti unaquestione di interpretazione del diritto comunitario perché ilgiudice sia obbligato a disporre il rinvio (Cass. Civ., Sez.

Lav.,ord. n. 8844/2026 cit.).Nel caso di specie, la questione interpretativa sollevata dairicorrenti non è rilevante ai fini del decidere, in quanto - per leragioni sin qui esposte - la fattispecie della trasformazionedell'[OSCURATO:PERSONA] in S.p.A. esula dall'ambito diapplicazione delle direttive invocate, non integrando untrasferimento d'azienda ma una mera modificazione della formagiuridica del datore di lavoro senza mutamento della titolarità.La controversia attiene, in realtà, alla legittimità di una sceltadiscrezionale del legislatore nazionale in ordine allaconformazione del trattamento di fine servizio, questioneestranea al diritto dell'Unione e come tale non suscettibile dirinvio pregiudiziale.

La Corte d'Appello, conseguentemente, hacorrettamente escluso i presupposti per la rimessione allaCGUE.D’altro canto, l'interpretazione delle direttive 77/187/CEE e2001/23/CE, per quanto attiene alla nozione di trasferimentod'azienda e al suo ambito applicativo, è stata giàcompiutamente fornita dalla CGUE con una copiosaNumero registro generale 3630/2024giurisprudenza (tra cui le citate sentenze Collino e ChiapperoN, umero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 20505/2026Mayeur, [OSCURATO:PERSONA], nonché CGUE 11 luglio 2018, C-60/2017),Data pubblicazione 17/06/2026la quale ha costantemente ancorato l'applicabilità delle direttivealla sussistenza di un effettivo mutamento della titolaritàdell'entità economica organizzata che conservi la propriaidentità.

Tale giurisprudenza costituisce un acte éclairé cheesonera il giudice nazionale dall'obbligo di rinvio, nonsussistendo ragionevoli dubbi sul fatto che una trasformazionesocietaria senza avvicendamento nella titolarità esulidall'ambito di tutela delle direttive (cfr.

CGUE sentenza 6ottobre 2021, C-561/19 [OSCURATO:PERSONA]; Cass.Civ., Sez.

Lav., ord. n. 8844/2026 cit., che in analoga fattispecieha ritenuto non necessaria la rimessione alla CGUE in presenzadi un acte éclairé).5.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 8.000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, aN unmoerrom di ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELTRAMIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIANCHI2026 MARINELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORGIA2835 GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUGIOTTIMASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CALO' LIVIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CANNAVO' SALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], CASTAGNADANIELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIAMBELLAANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026CONTE MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], CREMON NuMmAeroR dAi r,a ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026CRISCENTI GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONINAGIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FEIELISABETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GALLUSLUISANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUCCHESIALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINELLINAZZARENO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MIUMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PEZZOTTIGIAMBATTISTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PORTIERIMARIACHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUDANumero registro generale 3630/2024MARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARDELLAN umero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 20505/2026LUCIA GRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], SBROGIO' ROBERTO,Data pubblicazione 17/06/2026SCOTTI GIOVANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SILLIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOPPELSAMARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STOPPATOGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOMASONIMARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], URBANOGERARDINA, [OSCURATO:PERSONA], VEGGIANGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANETTINADIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delPresidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesaope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3043/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/09/2023 R.G.N. 3431/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 3043/2023, pubblicata il 12 settembre 2023,la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dairicorrenti indicati in epigrafe - tutti ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., assunti prima del 28 febbraio 1998 - avverso lasentenza del Tribunale di Roma n. 4031/2019, che aveva a suaNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026volta respinto le loro domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] INtuamleirao ndi era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026S.p.A., della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e di altriconvenuti volte ad ottenere la rideterminazione dell'indennità dibuonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'attodella cessazione del rapporto; in via alternativa, la rivalutazionedell'importo maturato al 28 febbraio 1998 con applicazione degliincrementi ex art. 2120, commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata,il risarcimento del danno pari alla diminuzione subita per effettodella liquidazione dell'indennità sulla base della retribuzionepercepita alla data del 28 febbraio 1998 anziché a quelladell'effettiva cessazione del rapporto.Per la cassazione della sentenza, i ricorrenti in epigrafe hannoproposto ricorso affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso, i lavoratori deducono laviolazione delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE e dell'art.267 TFUE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente esclusoche la complessiva operazione di privatizzazione del serviziopostale integri un trasferimento d'azienda, valorizzando lanozione ampia e sostanziale di trasferimento elaborata dallaCGUE, che prescinde dallo strumento giuridico e guardaunicamente al mutamento della titolarità dell'impresa.Evidenziano che già il passaggio dall'Amministrazione dellePoste all'[OSCURATO:PERSONA] - attuato con il d.l. n. 487/1993 -avrebbe integrato un primo trasferimento, essendosi costituitoNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026un nuovo soggetto subentrato nei rapporti di cui era Ntuimtoerloa dri era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026l'amministrazione statale. Insistono, inoltre per il rinviopregiudiziale, in virtù dell'obbligo gravante sul giudice di ultimaistanza ex art. 267 TFUE.2. Il motivo è infondato.La vicenda sostanziale da cui origina la controversia può cosìriassumersi. Con il d.l. n. 487/1993, convertito in l. n. 71/1994,l'Amministrazione delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fu dapprimatrasformata in Ente pubblico economico, denominato Ente [OSCURATO:SOCIETA]. Con il successivo art. 2, comma 27, l. n. 662/1996, sidispose l'ulteriore trasformazione in società per azioni, attuatail 28 febbraio 1998. Per disciplinare il trattamento di fine serviziodel personale transitato alle dipendenze della nuova società,l'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997 stabilì che al personalespettasse: per il periodo antecedente alla trasformazione,l'indennità di buonuscita maturata e calcolata secondo lanormativa previgente; per il periodo successivo, il trattamentodi fine rapporto ex art. 2120 c.c.I ricorrenti, tutti assunti in epoca anteriore al 28 febbraio 1998,hanno lamentato che tale disciplina abbia determinato il«congelamento» dell'indennità di buonuscita all'importomaturato a quella data, senza alcuna rivalutazione nécorresponsione di interessi fino alla cessazione del rapporto, conun pregiudizio economico rispetto a quanto sarebbe spettato sel'intera anzianità lavorativa fosse stata considerata ai fini deltrattamento di fine rapporto. Hanno pertanto chiesto, in viaprincipale, la rideterminazione dell'indennità sulla basedell'ultima retribuzione percepita; in via alternativa, larivalutazione con applicazione degli incrementi ex art. 2120,commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata, il risarcimento del danno.Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/20262.1.La Corte territoriale ha rigettato l'appello escludendoN ucmhereo d li ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in società per azioniintegri un trasferimento d'azienda ai sensi delle direttive77/187/CEE e 2001/23/CE. Ha rilevato: che l'[OSCURATO:PERSONA] non èstato oggetto di un trasferimento bensì di una trasformazione,senza alcun avvicendamento nella proprietà aziendale; che lacontinuità dei rapporti di lavoro è innegabile e che lacontroversia concerne esclusivamente la modificazione di istitutipropri di tali rapporti. Ha aggiunto che la sentenza CGUE 14settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero c. TelecomItalia) non offre supporto alla prospettazione dei lavoratori,vertendo su fattispecie diversa - cessione onerosa di aziendadallo Stato a una società privata costituita ad hoc - e non su unatrasformazione societaria senza mutamento della titolarità; che,pertanto, non sussistessero i presupposti per il rinviopregiudiziale alla CGUE.3.Deve anzitutto ribadirsi che, secondo il costante orientamentodi questa Corte, la trasformazione dell'[OSCURATO:PERSONA] insocietà per azioni e il conseguente assoggettamento delrapporto al diverso regime giuridico hanno cristallizzato ladeterminazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita alladata del 28 febbraio 1998, senza che assumano rilievo isuccessivi incrementi retributivi collegati alla dinamica salariale,pur restando l'esigibilità legata alla cessazione del rapporto (cfr.Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 28281/2008; Cass. Civ., Sez. VI,ord. n. 22575/2013).Tale approdo interpretativo poggia sul chiaro tenore letteraledell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che àncora l'indennità dibuonuscita al momento della trasformazione, senza prevederealcun meccanismo di rivalutazione o di maturazione di interessi.La scelta del legislatore - come già scrutinata e ritenuta nonNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026irragionevole da Corte Cost. n. 366/2006 con riferimenNutmoe roa dgi lrai ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026artt. 3, 36 e 38 Cost. - si inserisce in un complessivobilanciamento di interessi che ha assicurato ai dipendenti postaliun regime di doppio trattamento (buonuscita per il periodoanteriore, TFR per il periodo successivo) garantendo, nelpassaggio tra i due regimi, la salvaguardia dell'anzianitàlavorativa complessiva.3.1.Con specifico riguardo alla censura relativa all'applicabilitàdelle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, occorre muoveredalla nozione di trasferimento d'azienda accoltanell'ordinamento interno e dalla sua interpretazione conforme aldiritto eurounitario.Ai sensi dell'art. 2112 c.c., costituisce trasferimento d'aziendaqualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolaritàdi un'attività economica organizzata, a condizione che l'entitàtrasferita conservi, successivamente al trasferimento, la propriaidentità. Tale identità va accertata in base al complesso dellecircostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione: iltipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali eimmateriali, il loro valore, la riassunzione del personale, iltrasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attivitàesercitate prima e dopo la cessione (cfr., ex multis, Cass. Civ.,Sez. Lav., sent. n. 29422/2017; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.8262/2010; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 6452/2009).In applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice dellanorma interna al diritto comunitario, questa Corte ha chiaritoche l'art. 2112 c.c. si applica anche quando il trasferimento nonderivi da un contratto tra cedente e cessionario ma siariconducibile a un atto autoritativo della P.A., purché si accertil'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi traimprese distinte (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 21023/2007;Numero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 21278/2010). In adesioNnumee roa dlli ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026giurisprudenza della CGUE e segnatamente alle sentenze 14settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero), 26 settembre2000, C-175/99 (Mayeur), 25 gennaio 2001, C-172/99 (OyLiikenne) - si è così superata la necessità di un accordonegoziale tra cedente e cessionario, valorizzando il datosostanziale del mutamento della titolarità dell'impresa.3.2. Tuttavia, proprio la centralità del mutamento della titolarità- inteso come passaggio dell'azienda da un soggetto a un altro- segna il confine oltre il quale la disciplina protettiva non puòoperare. La trasformazione di un ente in società per azioni,disposta per legge, non realizza alcun avvicendamento nellatitolarità dell'azienda: il soggetto giuridico, pur modificando lapropria forma, rimane il medesimo, senza soluzione dicontinuità né nella proprietà né nella gestione dell'impresa. Ilrapporto di lavoro, conseguentemente, prosegue senzainterruzione con lo stesso datore di lavoro (sia pure sottodiversa veste giuridica), come dimostrato dalla pacificaconservazione dell'anzianità lavorativa in capo ai dipendenti. Intale ipotesi, difetta l'elemento costitutivo del trasferimento - ilpassaggio dell'azienda tra soggetti distinti - e con esso la ratiostessa della tutela approntata dalle direttive, volta a proteggerei lavoratori dalle conseguenze pregiudizievoli del mutamento deldatore di lavoro, non già a sindacare le scelte del legislatore inordine alla conformazione degli istituti del rapporto.3.3. Il caso in esame è emblematico di tale distinzione. L'EntePoste Italiane - già Ente pubblico economico titolare dellaconcessione postale - non è stato ceduto a un soggetto terzo,né a titolo oneroso né a titolo gratuito: si è soltanto trasformato,per effetto di una disposizione legislativa, da ente pubblicoeconomico in società per azioni, mantenendo la medesimaNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026titolarità dell'azienda e del rapporto concessorio. I lavNoumrearot odir rai ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026hanno continuato a prestare servizio alle dipendenze delmedesimo soggetto, senza soluzione di continuità. La loropretesa non attiene alla conservazione del rapporto o dei dirittigià acquisiti - entrambi garantiti - ma alla modifica delmeccanismo di calcolo di una componente del trattamento difine servizio, operata dal legislatore nell'esercizio della suadiscrezionalità.Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha escluso laconfigurabilità di un trasferimento d'azienda e ha ritenuto chela controversia concerna esclusivamente la modificazione diistituti propri del rapporto.Né vale obiettare - come fanno i ricorrenti - che già il passaggiodall'Amministrazione delle [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], attuatocon il d.l. n. 487/1993, avrebbe integrato un primotrasferimento d'azienda, quale «subentro» del nuovo ente neirapporti di cui era titolare l'amministrazione statale. Aprescindere dalla circostanza che, all'epoca di tale passaggio, irapporti di lavoro dei dipendenti postali erano ancora soggetti auno statuto di diritto pubblico - condizione che, secondo lastessa CGUE nella sentenza Collino e Chiappero, escludel'applicabilità della direttiva, la quale postula che i lavoratorisiano già tutelati dal diritto del lavoro nazionale (Cass. Civ., Sez.Lav., sent. n. 21248/2004) - resta dirimente la considerazioneche la pretesa azionata in questa sede riguarda esclusivamentegli effetti della successiva trasformazione in S.p.A. e la disciplinadell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che ha regolato ilpassaggio dal regime di buonuscita al regime TFR. La doglianzanon investe, dunque, il (preteso) trasferimento del 1993-1994,ma la conformazione normativa del trattamento di fine servizioNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026conseguente alla trasformazione del 1998, che - come Ndumeetrtoo d i r-a ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026non integra trasferimento d'azienda.3.4. Il richiamo alla sentenza CGUE 14 settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero c. Telecom Italia) non giova allatesi dei ricorrenti, anzi conferma, a contrario, la correttezzadella decisione impugnata. In quel caso, infatti,l'Amministrazione dello Stato si spogliava dell'Azienda di Statoper i [OSCURATO:PERSONA] (ASST), conferendola - unitamente allaconcessione - a una società di diritto privato ([OSCURATO:SOCIETA]., poiconfluita in Telecom Italia), costituita ad hoc da un altro entepubblico (l'IRI) che ne deteneva tutte le azioni. Si realizzava,dunque, un trasferimento a titolo oneroso da un soggetto (loStato) a un soggetto diverso ([OSCURATO:SOCIETA]), con conseguentemutamento della titolarità dell'azienda e della stessa natura delrapporto di lavoro dei dipendenti, che transitavano da unostatuto pubblicistico a uno privatistico.Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], invece, come già evidenziato, ilsoggetto titolare dell'azienda è rimasto il medesimo, mutandosoltanto la propria forma giuridica. La diversità ontologica delledue fattispecie esclude che la soluzione raggiunta per il settoredelle telecomunicazioni possa essere estesa, senza alcunamediazione, al settore postale.4.Quanto, infine, alla censura relativa all'omesso rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, essa è parimenti infondata.Come noto, l'obbligo di rinvio gravante sul giudice nazionale diultima istanza non ha carattere assoluto e incondizionato.Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, ribadita daultimo dalla Grande Sezione nella sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19 ([OSCURATO:PERSONA]), il giudice nazionalepuò astenersi dal rinvio quando la questione di dirittodell'Unione non sia rilevante ai fini della decisione, quando laNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026disposizione sia già stata oggetto di interpretazione dNau mpearor dti era ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026della Corte (cd. acte éclairé), ovvero quando la correttainterpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenzatale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair).Tali principi sono stati pienamente recepiti dalla giurisprudenzadi questa Corte (cfr. fra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., ord.n. 8844/2026; Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 25374/2024; Cass.Civ., Sez. Un., ord. n. 8800/2024), che ha ribadito come il rinviopregiudiziale non costituisca un rimedio giuridico esperibile dalleparti, non essendo sufficiente che una parte prospetti unaquestione di interpretazione del diritto comunitario perché ilgiudice sia obbligato a disporre il rinvio (Cass. Civ., Sez. Lav.,ord. n. 8844/2026 cit.).Nel caso di specie, la questione interpretativa sollevata dairicorrenti non è rilevante ai fini del decidere, in quanto - per leragioni sin qui esposte - la fattispecie della trasformazionedell'[OSCURATO:PERSONA] in S.p.A. esula dall'ambito diapplicazione delle direttive invocate, non integrando untrasferimento d'azienda ma una mera modificazione della formagiuridica del datore di lavoro senza mutamento della titolarità.La controversia attiene, in realtà, alla legittimità di una sceltadiscrezionale del legislatore nazionale in ordine allaconformazione del trattamento di fine servizio, questioneestranea al diritto dell'Unione e come tale non suscettibile dirinvio pregiudiziale. La Corte d'Appello, conseguentemente, hacorrettamente escluso i presupposti per la rimessione allaCGUE.D’altro canto, l'interpretazione delle direttive 77/187/CEE e2001/23/CE, per quanto attiene alla nozione di trasferimentod'azienda e al suo ambito applicativo, è stata giàcompiutamente fornita dalla CGUE con una copiosaNumero registro generale 3630/2024giurisprudenza (tra cui le citate sentenze Collino e ChiapperoN, umero sezionale 2835/2026Numero di raccolta generale 20505/2026Mayeur, [OSCURATO:PERSONA], nonché CGUE 11 luglio 2018, C-60/2017),Data pubblicazione 17/06/2026la quale ha costantemente ancorato l'applicabilità delle direttivealla sussistenza di un effettivo mutamento della titolaritàdell'entità economica organizzata che conservi la propriaidentità. Tale giurisprudenza costituisce un acte éclairé cheesonera il giudice nazionale dall'obbligo di rinvio, nonsussistendo ragionevoli dubbi sul fatto che una trasformazionesocietaria senza avvicendamento nella titolarità esulidall'ambito di tutela delle direttive (cfr. CGUE sentenza 6ottobre 2021, C-561/19 [OSCURATO:PERSONA]; Cass.Civ., Sez. Lav., ord. n. 8844/2026 cit., che in analoga fattispecieha ritenuto non necessaria la rimessione alla CGUE in presenzadi un acte éclairé).5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite,che liquida in euro 8.000,00 per compensi e 200,00 per esborsioltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 3630/2024Numero sezionale 2835/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, aN unmoerrom di ara ccolta generale 20505/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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