CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimata-Numero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3692/2021depositata il 22.12.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] -deceduto in corso di giudizio, con intervento in suasostituzione degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSandro [OSCURATO:PERSONA]- aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale diSondrio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancato rispetto delledistanze legali per le vedute e balconi dalla sua proprietà dell’immobile insopraelevazione di proprietà dei convenuti, da considerare come nuovaedificazione e non come mera ristrutturazione, perché dotato di corpi difabbrica aggettanti, e di maggior volumetria, e chiedendo il ripristino dellasituazione anteriore all’intervento con eliminazione delle vedute, ilrisarcimento del danno e la regolarizzazione delle luci.Antonio e [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti insistendo sulla qualificazionedell’intervento edile realizzato in base ad un piano di recupero ed alrilascio di concessione edilizia come semplice ristrutturazione, in quantotale legittima.All’esito di istruttoria con esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, ilTribunale di Sondrio aveva accolto le domande di eliminazione dellevedute e di regolarizzazione delle luci, mentre la Corte d’Appello di Milano,pronunciandosi sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenerel’arretramento anche della nuova costruzione, e sull’appello incidentale deiPini, inteso ad ottenere anche la reiezione delle domande avverse accoltein primo grado, aveva rigettato entrambi gli appelli, compensando lespese processuali.Proposto dai Pini ricorso principale per cassazione, e dal Lucchiniricorso incidentale, insistendo nelle rispettive richieste già fatte valere insecondo grado, questa Corte di legittimità, con l’ordinanza n.17002/2018,Numero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026accogliendo sia il ricorso principale, che quello incidentale, aveva cassatocon rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano perché avevaritenuto che l’intervento edile di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] non fossequalificabile come ristrutturazione, rimettendo al Giudice di rinvio laverifica del rispetto delle distanze legali.La Corte d’Appello di Milano, tempestivamente adita dagli erediLucchini quale giudice del rinvio, nella resistenza dei Pini, espletata unanuova CTU, con la sentenza n. 3692/2021 del 22.12.2021, avevaordinato, in ottemperanza al contenuto dell’ordinanza di questa Corterichiamata, la demolizione della parte di fabbricato dei Pini(sopraelevazione, corpi aggettanti -corpo scala e pilastro-) ritenutaillegittima, con arretramento fino a dieci metri dall’edificio di proprietàLucchini/[OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 6.3/1 delle norme tecniche didel D.M. n. 1444/1968, e aveva condannato i convenuti in riassunzione alrisarcimento dei danni, liquidati in euro 20.000,00 oltre accessori, concompensazione per 1/3 delle spese processuali e condanna dei Pini alpagamento dei residui 2/3, ponendo a carico degli stessi le spese di CTU,per le seguenti considerazioni:-l’immobile dei convenuti in riassunzione non si poteva consideraresemplicemente ristrutturato; esso aveva subito un intervento assimilabilealla nuova edificazione, dato l’incremento volumetrico del 6%, e,trattandosi di zona A, le nuove costruzioni non erano ammesse;-attesa la conseguente qualificazione dell’edificio come nuovo, la suainclusione nella zona A (centro storico), ove la nuova costruzione eravietata, non solo non si poteva giustificare l’applicazione di norme inmateria di distanze meno restrittive di quella dettata dall’art. 9 del D.M.n.1444/1968, ma addirittura si imponeva la totale demolizione di tutta laparte eccedente l’edificio originario, attesa la necessità – riconosciuta dagliNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026stessi convenuti - di rispettare “le distanze intercorrenti tra i volumiedificati preesistenti”;-non si poteva ritenere applicabile l’art. 6.3/1 delle NTA del Comune diGrosio (relativo alla costruzione in aderenza, qui proposta come inaderenza al confine), perché la norma si riferiva alle costruzioni inaderenza, ipotesi che non ricorreva nella specie, e perché, comunque,essa prevedeva una distanza minima dal confine di cinque metri.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso a questaCorte, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza fissata in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. con un primo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per Violazione e falsa applicazione di norme di diritto -art.9 DMn.144/1968, art.63 e 64 LR Lombardia n. 12/2005, art. 6.3/1 NTA PRGComune di Grosio variante 1998 .Rilevano i ricorrenti che, pur partendo dall’accertamento della Corte diCassazione, effettuato nell’ordinanza richiamata, quanto alla qualificazionedel fabbricato risultante dal loro intervento edilizio quale nuovacostruzione, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’individuare ed applicarela normativa in materia di distanze legali, facendo riferimento alla distanzadi dieci metri tra pareti finestrate ed antistanti dell’art. 9 del D.M.1444/68, senza considerare che la norma non si applicava alle zone A(centro storico) perché si riferisce alle sole edificazioni consentite in zonediverse dal centro storico, e quindi non si applica in relazione al fabbricatodei ricorrenti che, appunto, è inserito nella zona A del Comune di Grosio,per cui semmai la distanza tra edifici non poteva essere inferiore a quellaintercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenerNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico,artistico, o ambientale. Da ciò conseguirebbe, secondo i ricorrenti, chedovrebbero trovare applicazione non già le disposizioni di cui all’art. 9 delD.M. n. 1444/68 ma, al più, le prescrizioni contenute nell’art. 8 dellastessa norma, riferite all’altezza massima dei fabbricati oggetto ditrasformazione o di nuova edificazione, o, più appropriatamente, ledisposizioni del Piano di recupero vigente nel Comune di Grosio almomento del rilascio del titolo abilitativo e dell’esecuzione dell’interventodi sopraelevazione contestato, piano che disciplinava specificamentel’edificazione in zona A1, consentendo la demolizione e la successivaricostruzione con aumento volumetrico contenuto nei limiti del 10%subordinate alla stesura di un Piano di Recupero . L’art. 6.3/1 delle N.T.A.del PRG del Comune di Grosio (variante novembre 1998), in tal caso,prescriveva una distanza minima dei fabbricati dal confine (DC) pari ametri 5,00, salva l’ipotesi in cui vi fosse “preesistente allineamentocontinuo su fronte stradale o costruzione a confine su fondi privaticontigui” per cui era prevista la possibilità di edificare a metri 0,00“limitatamente alla parte di costruzione da realizzare in aderenza (alconfine)”. Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, la sopraelevazioneera stata realizzata in linea con la costruzione preesistente, e cioè inaderenza al confine tra la medesima ed il cortile oggetto dellacomproprietà del [OSCURATO:PERSONA], e quindi si doveva considerare legittima econforme alla vigente normativa in materia di distanze delle costruzionidai confini. La stessa norma regolamentare prevedeva, quanto alladistanza tra fabbricati, un distacco minimo pari a metri 10,00, fatta salvala possibilità di mantenere distanze inferiori a quella prescritta in caso didemolizione e ricostruzione, purché dette distanze non fossero inferiori aquelle rilevate prima dell’intervento, clausola di salvezza che si attagliavaal caso in esame posto che, secondo quanto riportato sia nella relazionetecnica del piano di recupero a firma dell’ing. Besseghini, sia nella CTU agliNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026esistente e successiva ricostruzione nel rispetto del sedime e delledistanze preesistenti.Nella memoria illustrativa depositata i ricorrenti hanno rilevatol’intervento di nuove disposizioni di legge, che hanno modificato il quadrodi riferimento per l’individuazione delle distanze legali tra fabbricati, ancheper edifici in zona A, con modifiche significative agli art.2 bis e 3 del DPRn.380/2001, e hanno chiesto che la situazione dell’immobile di loroproprietà, con riferimento alla distanza dal confine e dal fabbricato con laproprietà [OSCURATO:PERSONA], sia riesaminata alla luce della nuova normativa.2. Con un secondo motivo di ricorso Antonio e [OSCURATO:PERSONA] si dolgonodella Violazione e falsa applicazione norme di diritto art.81 c.p.c. Si contesta la legittimazione attiva (rectius la titolarità della qualità dieredi comunque affermata) degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che agendoquali attori in riassunzione in sede di rinvio non avrebbero dimostrato laloro qualità. Secondo i ricorrenti le controparti avrebbero dovutodimostrare subito e compiutamente sia il decesso del loro dante causa, siala loro qualità di eredi, e invece avrebbero provveduto in tal senso solotardivamente e in modo parziale.3. Con un ulteriore motivo di critica i ricorrenti si dolgono della Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art.9 cit., e omessoesame di un fatto decisivo Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe tenuto contoingiustificatamente del carattere abusivo dell’immobile della controparte,rilevante ai fini dell’individuazione delle distanze da rispettare. Lavalutazione di illegittimità delle opere realizzate dai ricorrenti nonpotrebbe prescindere quindi dalla verifica delle irregolarità edilizie presentinella costruzione realizzata dal dante causa dei controricorrenti, anche aifini di una corretta verifica dei presupposti della domanda risarcitoria -accolta dalla Corte d’Appello per l’assunta esistenza di un danno in re ipsaNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026derivante dall’illecito che sarebbe stato commesso dai ricorrenti e che èstato quantificato equitativamente-.4. Va esaminato per primo, per ragioni logiche, il secondo motivo diricorso, inerente all’asserita violazione dell’art. 81 c.p.c., potenzialmenteidoneo, in caso di accoglimento, ad escludere la necessità di esame deirestanti motivi fatti valere.Il motivo è infondato, anche se per una motivazione in diritto diversada quella valorizzata dalla Corte di merito.La Corte d’Appello di Milano, quale giudice di rinvio, ha dato atto chela contestazione riguardante la carenza di prova della qualità di eredi diAlberto [OSCURATO:PERSONA] in capo agli attori in riassunzione era stata effettuata daiconvenuti in riassunzione solo in sede di prima memoria di replica; eraseguita la rimessione in istruttoria della causa per disporre una consulenzatecnica d’ufficio e gli attori avevano documentato la loro qualità di eredi diLucchini Alberto, producendo la nota di trascrizione della denuncia disuccessione del de cuius, dimostrando così la sussistenza della lorolegittimazione ad agire.Si osserva che l’essere o meno [OSCURATO:PERSONA], MircoLucchini e [OSCURATO:PERSONA] eredi di [OSCURATO:PERSONA] è questione che nondedotto in giudizio -in particolare, vertendosi in materia di diritti reali, allatitolarità del diritto reale per il quale si richiede tutela-. In via generale,chi agisce assumendo di essere erede di una delle parti originarie delgiudizio, come nel caso di specie è avvenuto per gli attori in riassunzionein sede di rinvio, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di talesua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizionesoggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ede provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o losvolgimento di difese incompatibili con la sua negazione -Cass.Numero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026n.25860/2024-: a fronte dell’assenza di contestazioni tempestive ad operadella controparte -entro la formazione del thema decidendum o, nelleipotesi in cui, come nel caso di specie, l’evento morte si verifichi in unadiversa fase di giudizio, nelle difese immediatamente successive-, latitolarità del rapporto controverso in capo al soggetto che agisce in qualitàdi erede si può ritenere non contestata -anche in considerazione del fattoche, Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo vengariassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figliodel medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare iltipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazionedell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggettocertamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione,integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a farconsiderare dimostrata la legittimazione alla riassunzione -cfr. Cass.n.18294/2024; cfr. pure Cass. n. 25885/2020, per una situazione in cui glieredi erano stati chiamati in riassunzione nella loro qualità, poitardivamente contestata dagli stessi chiamati-.Nel caso di specie, Antonio e [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la qualitàdi eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo agli attori in riassunzione solo in sededi memorie di replica, dopo una prima precisazione delle conclusioniseguita dalla rimessione in istruttoria per l’espletamento di una consulenzatecnica, quindi tardivamente.A prescindere dalla discutibile idoneità della nota di trascrizione delladenuncia di successione a provare la qualità di erede (vedi sulla valenzaprevalentemente fiscale della stessa Cass. n. 1460/2026; Cass.n.5474/2025; Cass. n. 817/2025), nel caso di specie si dovevaconsiderare non contestata -e quindi non suscettibile di essere messa indiscussione- la titolarità della posizione sostanziale e processuale già diAlberto [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSandro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di suoi eredi, che solo in quella veste avevanoNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026potuto proseguire il giudizio al posto del defunto, così accettandonel’eredità.5. Passando quindi all’esame del primo motivo di ricorso, se ne devericonoscere la fondatezza nei termini che seguono.Si premette che è di per sé corretta la considerazione della Corted’Appello di Milano che, quale Giudice di rinvio, ha ritenuto vincolantequanto accertato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di cassazionecon rinvio della sentenza d’appello, con riguardo alle caratteristichedell’intervento edile sull’immobile di Antonio e [OSCURATO:PERSONA].Il principio di diritto individuato nel provvedimento di cassazione conrinvio, però, era suscettibile di riesame nell’ipotesi verificatasi di iussuperveniens, perché l'efficacia vincolante della sentenza di cassazionecon rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base allaquale è stato enunciato il principio di diritto -e pertanto, in forza delprincipio iura novit curia, viene meno quando quella disciplina è statasuccessivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto diius superveniens-cfr. Cass. n. 5376/2026; Cass. n. 20646/2025; Cass.n.11262/2025; Cass. n. 5465/2025; n. 34382/2024; Cass. n.12751/2023; Cass. n. 19617/2018; Cass. n.1995/2015; Cass. n.10547/2006).Dopo la pronuncia rescindente della Corte di Cassazione del 27.6.2018e dopo la riassunzione degli eredi [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sonointervenuti, nel tempo, il DL n. 76/2020, convertito con modifiche dallalegge n. 120/2020, e poi la legge n. 105/2024, che hanno apportatoripetute modifiche all’art.2 bis del DPR n. 380/2001 relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati , interessantianche gli edifici in zona A. Si richiama, in particolare l'art. 2-bis, comma1-ter, del D.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall'art. 10 del D.L. 16luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre2020, n. 120, che dispone: In ogni caso di intervento che preveda laNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lottodi pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini delrispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione ècomunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'interventopossono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con ilsuperamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limitidelle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cuial decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o inzone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai pianiurbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulterioriambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi didemolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito deipiani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, dicompetenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti dipianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareridegli enti preposti alla tutela ; il comma 1 quater, aggiunto dallaL.n.105/2024, dispone che Al fine di incentivare l'ampliamentodell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi direcupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo leprocedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento direcupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigentiall'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportatemodifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, comedelimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massimadell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Restafermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli .L’art.2 bis cit. deve essere coordinato con il testo dell’art.3 dello stessoDPR, come modificato dalle stesse disposizioni normative, in particolareNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026con il comma 1 lett. d) relativo agli interventi di ristrutturazioneedilizia possibili, anche nell’ambito delle zone omogenee A di cui aldecreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nei limitiindicati dalla norma e fatte salve le previsioni legislative e deglistrumenti urbanistici -cfr., in proposito, la ricostruzione normativaoperata di recente nella sentenza di questa Corte di Cassazione, sez. II,n.5376/2026, alla cui motivazione si rimanda-.Ulteriormente la sentenza impugnata non ha tenuto conto che nellazona A), centro storico, nella quale ricadono i fabbricati in questione, l’art.9 del D.M. n. 1444/1968 prescrive per gli interventi di risanamentoconservativo e per le eventuali ristrutturazioni, non essendo consentitecostruzioni nuove, il rispetto delle distanze intercorrenti tra i volumi degliedifici preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntivedi epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale, e non ilrispetto della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate epareti di edifici antistanti, valevole ex art. 9 comma primo n. 2) del citatoDM in zone diverse dalla zona A, e che l’art. 6/3.1 delle NTA del PRG delComune di Grosio non ha affatto reso applicabile direttamente l’art. 9comma primo n. 2) nelle ipotesi di demolizioni e nuove costruzioni nelcentro storico del Comune di Grosio, come sostenuto nell’impugnatasentenza, richiedendo preliminarmente rispetto all’applicazione di taledistanza, di verificare se le distanze del fabbricato risultantedall’intervento edilizio non siano rispettose di quelle rilevate primadell’intervento edilizio, nel qual caso la distanza di dieci metri tra paretifinestrate ed antistanti non può essere imposta.L’apertura normativa ad interventi di demolizione e ricostruzione e diristrutturazione con caratteristiche che possono essere, a certe condizionie in certi contesti, non meramente riproduttive anche nelle zoneomogenee A -consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici direcupero e di riqualificazione particolareggiati-, e la ridefinizione correlataNumero registro generale 5977/2022Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 20717/2026Data pubblicazione 18/06/2026anche dei limiti di distanze tra fabbricati e dal confine, e l’erroneainterpretazione delle NTA del Comune di Grosio, richiedono di rivedere lecaratteristiche dell’immobile di proprietà di Michele e [OSCURATO:PERSONA] alla lucedella corretta interpretazione delle NTA e della nuova normativa.6. L’ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata considerazione delcarattere abusivo del fabbricato [OSCURATO:PERSONA], anche ai fini del risarcimentodanni liquidato equitativamente, è assorbito dall’accoglimento del primomotivo di ricorso.In conclusione, dev’essere accolto il primo motivo di ricorso proposto,con assorbimento del terzo, mentre il secondo motivo di ricorso deveessere respinto; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, dovràverificare le caratteristiche dell’immobile di proprietà di Antonio e MichelePini, anche in relazione alla distanza dal fabbricato di proprietà [OSCURATO:PERSONA],previa corretta identificazione della stessa, alla luce delle novità normativeintrodotte, per gli art. 2 bis e 3 del DPR n.380/2001 dal D.L. n.76/2020,conv. in L. n. 120/2002, e dalla L. n. 105/2024, e della correttainterpretazione dell’art. 6/3.1 delle NTA del PRG del Comune di Grosio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione il primo motivodi ricorso, dichiara assorbito il terzo, e rigetta il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano che, in diversacomposizione, dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 21 aprile 2026.Il PresidenteVincenzo Picaro