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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27974/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'8 marzo 2021 dalla Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di bancarotta semplice, per avere, in qualità di amministratore unico della "B&[OSCURATO:SOCIETA].", tenuto in maniera irregolare e incompleta i libri e le altre scritture contabili, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società (risalente al 10 luglio 2015).

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, eccepisce la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 429 e 601 cod. proc. pen. e 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

Deduce che, nel giudizio d'appello, la cui udienza era fissata per il giorno 8 marzo 2021, la difesa aveva ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale solo il 1° marzo 2021 e, dunque, in tempo non utile per consentirle di rispettare il termine per l'invio delle richieste scritte (fissato dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020) di cinque giorni prima dell'udienza.

Rappresenta, altresì, che, seppur oltre il termine dei cinque giorni, la difesa era riuscita a rassegnare le conclusioni scritte, eccependo l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello nonché l'irregolarità dell'avviso al difensore, nel quale veniva indicato non l'avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì il deceduto avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello, tuttavia, disattendeva le eccezioni, definendo il giudizio. 2.2 Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in relazione sempre agli artt. 429 e 601 cod. proc. pen. e 23 d.l. n. 149 del 2020.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione e non avrebbe fornito adeguate risposte alle richieste difensive contenute nelle conclusioni scritte.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Con memoria scritta, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, sostenendone l'infondatezza.

Ha evidenziato altresì che la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 aveva comportato una concreta lesione del diritto di difesa, non consentendo il tempestivo deposito delle conclusioni scritte nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1 Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la non immediata comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale.

Al riguardo, va osservato che, nel nostro ordinamento, le ipotesi di nullità sono tassativamente previste dalla legge e che, per il caso di mancata immediata comunicazione dell'atto del Procuratore generale alle parti private, né l'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 né altra norma prevede alcuna specifica sanzione processuale.

La Suprema Corte, che ha già affrontato la questione (seppur con riferimento all'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha sostanzialmente "riprodotto" l'abrogato art. 23 d.I n.149 del 2020), infatti, ha affermato che «In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 Ud., Carlino, Rv. 281941).

Ebbene, venendo al caso in esame, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali particolari complessità avevano le conclusioni del Procuratore generale da richiedere, per potere approntare le repliche ad esse, un periodo di tempo maggiore di quello concretamente avuto a disposizione dalla difesa (due giorni).

Va, peraltro, evidenziato che dagli atti (il cui esame è consentito, atteso che è fatta questione di violazione di norme processuali) emerge che le conclusioni del Procuratore generale si limitavano alla mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, attraverso l'utilizzo di un mero modulo prestampato, che non conteneva alcuna argomentazione a supporto della richiesta.

La non immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore dell'imputato, nel caso in esame, non ha dunque determinato alcun concreto pregiudizio alla difesa e, conseguentemente, alcuna nullità ha determinato.

Quanto alle questioni processuali poste dalla difesa con le conclusioni scritte, va rilevato che entrambe erano infondate.

Con riferimento alla presunta omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, va rilevato che, dagli atti, emerge che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato all'imputato, a mezzo posta.Quanto all'indicazione nell'avviso al difensore del nome Attilio anziché quello di Pasquale, va rilevato che si tratta di una mera irregolarità, che non ha determinato la benché minima lesione del diritto di difesa.

L'avviso era stato comunicato al giusto indirizzo di posta elettronica, nel quale era riportato anche il nome corretto dell'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] erano il numero di procedimento e le generalità dell'imputato: il difensore non poteva avere alcun dubbio sul fatto che l'avviso era a lui diretto e che era relativo proprio alla procedura in questione. 1.2 Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione e non avrebbe fornito adeguate risposte alle richieste difensive contenute nelle conclusioni scritte.

Del tutto generica oltre che infondata nel merito è la censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza.

La Corte di appello di Campobasso, infatti, ha ampiamente spiegato i motivi che l'hanno indotta a confermare la sentenza di primo grado.

Quanto alla censura relativa all'inadeguata motivazione in ordine alle questioni processuali poste dalla difesa nelle conclusioni scritte, va ricordato che "In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.

Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636).

Ebbene, nel caso in esame, a parte ogni valutazione sulla mancanza o sull'inadeguatezza della motivazione in ordine alle due questioni processuali poste dalla difesa, va ribadito che entrambe erano infondate.

Quella relativa alla presunta omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, poiché il decreto di citazione risulta regolarmente notificato al [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta.

Quella relativa al nome del difensore riportato sull'avviso, in quanto integrante una mera irregolarità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. • Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'8 marzo 2021 dalla Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di bancarotta semplice, per avere, in qualità di amministratore unico della "B&[OSCURATO:SOCIETA].", tenuto in maniera irregolare e incompleta i libri e le altre scritture contabili, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società (risalente al 10 luglio 2015). 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, eccepisce la violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 429 e 601 cod. proc. pen. e 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Deduce che, nel giudizio d'appello, la cui udienza era fissata per il giorno 8 marzo 2021, la difesa aveva ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale solo il 1° marzo 2021 e, dunque, in tempo non utile per consentirle di rispettare il termine per l'invio delle richieste scritte (fissato dall'art. 23 d.l. n. 149 del 2020) di cinque giorni prima dell'udienza. Rappresenta, altresì, che, seppur oltre il termine dei cinque giorni, la difesa era riuscita a rassegnare le conclusioni scritte, eccependo l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello nonché l'irregolarità dell'avviso al difensore, nel quale veniva indicato non l'avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì il deceduto avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, tuttavia, disattendeva le eccezioni, definendo il giudizio. 2.2 Con un secondo motivo deduce il vizio di motivazione, in relazione sempre agli artt. 429 e 601 cod. proc. pen. e 23 d.l. n. 149 del 2020. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione e non avrebbe fornito adeguate risposte alle richieste difensive contenute nelle conclusioni scritte. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Con memoria scritta, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, sostenendone l'infondatezza. Ha evidenziato altresì che la violazione dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 aveva comportato una concreta lesione del diritto di difesa, non consentendo il tempestivo deposito delle conclusioni scritte nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1 Infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la parte lamenta la non immediata comunicazione delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale. Al riguardo, va osservato che, nel nostro ordinamento, le ipotesi di nullità sono tassativamente previste dalla legge e che, per il caso di mancata immediata comunicazione dell'atto del Procuratore generale alle parti private, né l'art. 23 d.l. n. 149 del 2020 né altra norma prevede alcuna specifica sanzione processuale. La Suprema Corte, che ha già affrontato la questione (seppur con riferimento all'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha sostanzialmente "riprodotto" l'abrogato art. 23 d.I n.149 del 2020), infatti, ha affermato che «In tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021 Ud., Carlino, Rv. 281941). Ebbene, venendo al caso in esame, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali particolari complessità avevano le conclusioni del Procuratore generale da richiedere, per potere approntare le repliche ad esse, un periodo di tempo maggiore di quello concretamente avuto a disposizione dalla difesa (due giorni). Va, peraltro, evidenziato che dagli atti (il cui esame è consentito, atteso che è fatta questione di violazione di norme processuali) emerge che le conclusioni del Procuratore generale si limitavano alla mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, attraverso l'utilizzo di un mero modulo prestampato, che non conteneva alcuna argomentazione a supporto della richiesta. La non immediata trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore dell'imputato, nel caso in esame, non ha dunque determinato alcun concreto pregiudizio alla difesa e, conseguentemente, alcuna nullità ha determinato. Quanto alle questioni processuali poste dalla difesa con le conclusioni scritte, va rilevato che entrambe erano infondate. Con riferimento alla presunta omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, va rilevato che, dagli atti, emerge che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato all'imputato, a mezzo posta.Quanto all'indicazione nell'avviso al difensore del nome Attilio anziché quello di Pasquale, va rilevato che si tratta di una mera irregolarità, che non ha determinato la benché minima lesione del diritto di difesa. L'avviso era stato comunicato al giusto indirizzo di posta elettronica, nel quale era riportato anche il nome corretto dell'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] erano il numero di procedimento e le generalità dell'imputato: il difensore non poteva avere alcun dubbio sul fatto che l'avviso era a lui diretto e che era relativo proprio alla procedura in questione. 1.2 Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione e non avrebbe fornito adeguate risposte alle richieste difensive contenute nelle conclusioni scritte. Del tutto generica oltre che infondata nel merito è la censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza. La Corte di appello di Campobasso, infatti, ha ampiamente spiegato i motivi che l'hanno indotta a confermare la sentenza di primo grado. Quanto alla censura relativa all'inadeguata motivazione in ordine alle questioni processuali poste dalla difesa nelle conclusioni scritte, va ricordato che "In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636). Ebbene, nel caso in esame, a parte ogni valutazione sulla mancanza o sull'inadeguatezza della motivazione in ordine alle due questioni processuali poste dalla difesa, va ribadito che entrambe erano infondate. Quella relativa alla presunta omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, poiché il decreto di citazione risulta regolarmente notificato al [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta. Quella relativa al nome del difensore riportato sull'avviso, in quanto integrante una mera irregolarità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. • Rigetta il r
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