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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 21738/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23035-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 775 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1250/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 6143/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.3.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione integrativa con il computo, nella relativa base di calcolo, dell'indennità di funzione e dell'assegno ad personam, nonché alla declaratoria d'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS a titolo di rivalsa contributiva, ex art. 3,

I. n. 297/1982; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia omessa pronuncia sul capo di appello concernente la legittimità della trattenuta operata in danno dell'odierno intimato a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3,

I. n. 297/1982; che il motivo è fondato, risultando per tabulas che l'INPS aveva censurato in appello l'accoglimento della domanda concernente la pretesa illegittimità della rivalsa contributiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e non rinvenendosi nella sentenza medesima alcuna statuizione che concerna il motivo di appello, formulato peraltro in assoluta coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4225 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. n. 25549 del 2016); che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. da ult.

Cass. n. 17956 del 2015), mentre nel caso che occupa l'accoglimento nel merito della domanda concernente la riliquidazione della pensione integrativa (rectius, la conferma del suo accoglimento) non è fondato su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l'esame; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23035-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 775 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1250/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2016 R.G.N. 6143/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.3.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione integrativa con il computo, nella relativa base di calcolo, dell'indennità di funzione e dell'assegno ad personam, nonché alla declaratoria d'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS a titolo di rivalsa contributiva, ex art. 3, I. n. 297/1982; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia omessa pronuncia sul capo di appello concernente la legittimità della trattenuta operata in danno dell'odierno intimato a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3, I. n. 297/1982; che il motivo è fondato, risultando per tabulas che l'INPS aveva censurato in appello l'accoglimento della domanda concernente la pretesa illegittimità della rivalsa contributiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e non rinvenendosi nella sentenza medesima alcuna statuizione che concerna il motivo di appello, formulato peraltro in assoluta coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4225 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. n. 25549 del 2016); che non può ravvisarsi in specie alcun rigetto implicito del motivo in esame, atteso che un provvedimento implicito in tal senso può configurarsi qualora la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. da ult. Cass. n. 17956 del 2015), mentre nel caso che occupa l'accoglimento nel merito della domanda concernente la riliquidazione della pensione integrativa (rectius, la conferma del suo accoglimento) non è fondato su alcuna costruzione logico-giuridica che sia incompatibile con il fondamento del motivo di gravame di cui è stato omesso l'esame; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza c
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