CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33311/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di truffa, deducendo due motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all' affermazione della propria responsabilità in ordine al reato di truffa atteso che nella fattispecie in esame doveva ritenersi configurabile un mero inadempimento di tipo civilistico; b. vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha, invero, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali ben doveva ritenersi integrata la prova della condotta truffaldina del ricorrente il quale, dopo avere acquistato e regolarmente pagato della merce presso la persona offesa nel corso del tempo, avevano acquistato ulteriore merce per un considerevole importo con una assegno privo di provvista emesso su un conto chiuso, evidenziando che risultava palese la mala fede del predetto il quale avevano indotto la vittima a concludere l' affare, avendo in precedenza sempre adempiuto e si era reso irreperibile dopo l' affare per non pagare.Sicché, se ne ricava che il ricorrente, lungi dal porre in essere un mero inadempimento civilistico, si era avvalso dell'assegno bancario in questione per ricavarne un ingiusto profitto, ed in particolare la possibilità di ottenere la merce senza pagare il dovuto. Al riguardo, il Collegio condivide quanto precisato da questa Corte, secondo cui in tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 9/9/2020, Rv. 279908). 2.1. Il secondo motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato. Risulta che la corte territoriale, nello stabilire la pena, ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato, fermo restando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla assenza di elementi di segno positivo ed al particolare disvalore della condotta. Va, peraltro, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. 2 A(2-- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennai