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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07885/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. è manifestamente infondato.

La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifesta illogicità, ha correttamente esplicitato le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto.

È stato, in particolare, rimarcato che il furto è avvenuto diverse ore prima dell'intervento delle forze dell'ordine e che l'imputato non ha reso dichiarazioni in ordine ad un suo coinvolgimento nell'illecita sottrazione del motociclo di proprietà della persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che i giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il primo giudice ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha applicato la riduzione massima prevista dall'art. 62-bis cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da manifesta illogicità, ha correttamente esplicitato le ragioni della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell'assenza di elementi probatori indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto. È stato, in particolare, rimarcato che il furto è avvenuto diverse ore prima dell'intervento delle forze dell'ordine e che l'imputato non ha reso dichiarazioni in ordine ad un suo coinvolgimento nell'illecita sottrazione del motociclo di proprietà della persona offesa (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che i giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il primo giudice ha determinato la pena nel minimo edittale ed ha applicato la riduzione massima prevista dall'art. 62-bis cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza della censura difensiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ge
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