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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 18377/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero intesa alla revoca - ex art. 168, terzo comma, cod. pen. - della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 14 settembre 2017 del medesimo Tribunale (di condanna per il delitto di cui all'art. 6 L. n. 401/98), divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2018, ometteva di provvedere sulla stessa e, con lo stesso provvedimento, revocava il beneficio concesso con altre due sentenze (entrambe del Tribunale di Marsala, rispettivamente del 14 ottobre 2015, irrevocabile il 9 marzo 2015 e del 13 maggio016, irrevocabile il 13 gennaio 2017), risultanti dal certificato penale aggiornato del condannato.

Ciò faceva a ragione del principio espresso da Sez.

U n.37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381, che richiamava espressamente, dopo avere acclarato che dette due sentenze, pur se già definitive, non erano riportate nel certificato del casellario a disposizione del giudice procedente.

2. Licari ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denunziando vizio di violazione dell'art. 666, primo comma, cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, pur se investito unicamente della revoca del beneficio concesso con sentenza resta dal Tribunale di Marsala il 14 settembre 2017, definitiva il 2 gennaio 2018, in patente violazione del principio della domanda, ha disposto d'ufficio la revoca del medesimo beneficio concesso al ricorrente con altre due sentenze, indicate nel certificato del casellario aggiornato, senza che nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte e concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez.

U n.37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381).

Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato ha operato in distonia con il superiore principio, pur fissato nelle premesse del proprio provvedimento.

E, infatti, dopo avere correttamente acquisito il fascicolo del giudice di merito, avendo verificato che dal certificato penale aggiornato dell'imputato nel possesso del predetto giudice non risultavano le sentenze di condanna (rispettivamente del 14 ottobre 2015, irrevocabile il 9 marzo 2015 e del 13 maggio2016, irrevocabile il 13 gennaio 2017) con le quali il beneficio della sospensione condizionale della pena era già stato concesso, ha revocato entrambi detti benefici, che tuttavia non avevano costituito oggetto di richiesta da parte del Pubblico Ministero, e, soprattutto, sulla revoca dei quali non vi era stato alcun contraddittorio tra le parti.

Ha, invece, completamente pretermesso di provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Marsala del 14 settembre 2017, l'unica oggetto di richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale le parti hanno avuto la possibilità di interloquire.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, in piena libertà di apprezzamento, nel rispetto del principio suindicato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala.

Così deciso il 31/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del Pubblico Ministero intesa alla revoca - ex art. 168, terzo comma, cod. pen. - della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 14 settembre 2017 del medesimo Tribunale (di condanna per il delitto di cui all'art. 6 L. n. 401/98), divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2018, ometteva di provvedere sulla stessa e, con lo stesso provvedimento, revocava il beneficio concesso con altre due sentenze (entrambe del Tribunale di Marsala, rispettivamente del 14 ottobre 2015, irrevocabile il 9 marzo 2015 e del 13 maggio016, irrevocabile il 13 gennaio 2017), risultanti dal certificato penale aggiornato del condannato. Ciò faceva a ragione del principio espresso da Sez. U n.37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381, che richiamava espressamente, dopo avere acclarato che dette due sentenze, pur se già definitive, non erano riportate nel certificato del casellario a disposizione del giudice procedente. 2. Licari ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denunziando vizio di violazione dell'art. 666, primo comma, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, pur se investito unicamente della revoca del beneficio concesso con sentenza resta dal Tribunale di Marsala il 14 settembre 2017, definitiva il 2 gennaio 2018, in patente violazione del principio della domanda, ha disposto d'ufficio la revoca del medesimo beneficio concesso al ricorrente con altre due sentenze, indicate nel certificato del casellario aggiornato, senza che nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte e concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U n.37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381). Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato ha operato in distonia con il superiore principio, pur fissato nelle premesse del proprio provvedimento. E, infatti, dopo avere correttamente acquisito il fascicolo del giudice di merito, avendo verificato che dal certificato penale aggiornato dell'imputato nel possesso del predetto giudice non risultavano le sentenze di condanna (rispettivamente del 14 ottobre 2015, irrevocabile il 9 marzo 2015 e del 13 maggio2016, irrevocabile il 13 gennaio 2017) con le quali il beneficio della sospensione condizionale della pena era già stato concesso, ha revocato entrambi detti benefici, che tuttavia non avevano costituito oggetto di richiesta da parte del Pubblico Ministero, e, soprattutto, sulla revoca dei quali non vi era stato alcun contraddittorio tra le parti. Ha, invece, completamente pretermesso di provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Marsala del 14 settembre 2017, l'unica oggetto di richiesta della [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale le parti hanno avuto la possibilità di interloquire. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, in piena libertà di apprezzamento, nel rispetto del principio suindicato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Marsala. Così deciso il 31/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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