CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reati di cui agli artt. 110, 61, r. 2, 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen., 493-ter cod. pen. 707 cod. pen.; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in maniera congrua, ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato richiamando le riprese del sistema di videosorveglianza e l'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria (in ordine agli indumenti, alla vettura e alle utenza telefoniche), finendo per prospettare un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo di ricorso - che assuma la violazione di legge penale, in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno di speciale tenuità nonché all'aumento di pena per la recidiva - si affida a enunciati del tutto assertivi ed è pure generico quanto all'ammontare irrisorio della somma sottratta, peraltro ex se non sufficiente per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. peni (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 - dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01: «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto»); e non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito a proposito della recidiva e alla determinazione della pena (cfr. pp. 6 s.) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorsci, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.