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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2021

Cassazione n. 26900/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26507-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 4036 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - —C n idhoz -è—à-dzTEF- 3C- -1 — (AGENZIA DELLS-E=RW33 avverso la sentenza n. 529/2016 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: §

1. L'agenzia delle entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 529/31/16 del 9.7.15 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento notificati a [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., nonché a quest'ultimo ed a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in recupero di Irpef su utili extracontabili ed iva 2005 relativamente a cessioni immobiliari asseritamente abusive.

Hanno resistito i contribuenti con controricorso; essi hanno inoltre formulato ricorso incidentale condizionato. §

2. Con istanza 3 giugno 2019 i contribuenti hanno chiesto che il processo, previa sospensione, venisse dichiarato estinto a spese compensate, stante l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, decreto legge n. 119 del 2018.

Hanno a tal fine allegato le domande di definizione agevolata e la prova del versamento di quanto a tale titolo dovuto.

Con istanza 16 aprile 2020 l'agenzia delle entrate ha formulato anch'essa richiesta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi dell'articolo 6 cit., così come da comunicazione interna della [OSCURATO:PERSONA] di Torino.

L'avvenuta definizione della lite, ex art.6 co. 6^, d.l. 119/18 conv.in I. 136/18, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019 determina l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti.

PQM la Corte - V.to l'art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in I. 136/18; - Dichiara estinto il processo; - Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto in data 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Oro o D asi DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26507-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 4036 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - —C n idhoz -è—à-dzTEF- 3C- -1 — (AGENZIA DELLS-E=RW33 avverso la sentenza n. 529/2016 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 15/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. L'agenzia delle entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 529/31/16 del 9.7.15 con la quale la commissione tributaria regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento notificati a [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., nonché a quest'ultimo ed a [OSCURATO:PERSONA] in proprio, in recupero di Irpef su utili extracontabili ed iva 2005 relativamente a cessioni immobiliari asseritamente abusive. Hanno resistito i contribuenti con controricorso; essi hanno inoltre formulato ricorso incidentale condizionato. § 2. Con istanza 3 giugno 2019 i contribuenti hanno chiesto che il processo, previa sospensione, venisse dichiarato estinto a spese compensate, stante l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, decreto legge n. 119 del 2018. Hanno a tal fine allegato le domande di definizione agevolata e la prova del versamento di quanto a tale titolo dovuto. Con istanza 16 aprile 2020 l'agenzia delle entrate ha formulato anch'essa richiesta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi dell'articolo 6 cit., così come da comunicazione interna della [OSCURATO:PERSONA] di Torino. L'avvenuta definizione della lite, ex art.6 co. 6^, d.l. 119/18 conv.in I. 136/18, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019 determina l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti. PQM la Corte - V.to l'art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in I. 136/18; - Dichiara estinto il processo; - Compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto in data 15 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] te Oro o D asi DEPOSITATO