CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Moldavia [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 16/23 della Corte di appello di Milano del 15/02/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 17 dicembre 2012 dal Tribunale Distrettuale di Praga 4 con l'accusa di detenzione abusiva di strumenti di pagamento altrui, concorso in alterazione e contraffazione di mezzi di pagamento, concorso in truffa e tentata truffa commessi tra il 21 agosto 2008 e 1'8 settembre 2009 in violazione degli art. 234, 209, 21 e 23 del Codice penale ceco. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consegnando che deduce un unico motivo di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 16 legge n. 69 del 2005. Il ricorrente sostiene che, con riferimento ai rilievi critici già sollevati in ordine alle condizioni delle strutture carcerarie ceche e dalla Corte territoriale disattesi, il recentissimo rapporto del Comitato di Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa del 2021 ha fornito dati inequivocabili, collocando la Repubblica Ceca, dopo Russia, Turchia, Georgia e Azerbaigian, con il tasso di detenzione e sovraffollamento carcerario più alto. La Corte di appello, pertanto, non ha svolto, malgrado la difesa avesse richiesto informazioni integrative secondo quanto previsto dall'art. 16 legge n. 69 del 2005, gli accertamenti dovuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto doverosamente che il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e punizioni inumani e degradanti del Consiglio d'Europa CPT/Inf (2019) 23 del 4 luglio 2019 ha dato un giudizio complessivamente positivo delle condizioni in cui versano le strutture penitenziarie ceche, quali verificate nel corso della visita condotta in situ del 2018; dalla consultazione del sito ufficiale del Consiglio d'Europa (fonte aperta) risulta d'altronde che quello appena citato è l'ultimo rapporto in ordine di tempo redatto dal Comitato dopo l'ispezione condotta nel 2018. Il punto del rapporto generale del 2021 cui accenna il ricorrente riguarda, invece, la verifica del tasso percentuale tra persone internate e popolazione, che vede effettivamente la Repubblica Ceca al quinto posto in Europa con indice 180, ma si tratta evidentemente di un profilo diverso da quello relativo alle condizioni delle strutture penitenziarie. Il ricorrente del resto non allega specifiche situazioni di criticità delle possibili condizioni di detenzione, sicché il ricorso deve ritenersi generico e come tale inammissibile. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancellerie per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così decis marzo 2023 Il consigliere estensore Il P 'd and Pi rl Stefano sitato in Cancelleria 1 O MAR 202