Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-123/04 e C-124/04
[OSCURATO:PERSONA] do Brasil SA e [OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Trattato CEEA — Approvvigionamento — Regime del diritto di proprietà — Arricchimento di uranio sul territorio della Comunità da parte di un cittadino di uno Stato terzo»
Conclusioni dell’avvocato generale M. [OSCURATO:PERSONA], presentate il 6 aprile 2006
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
CEEA — Approvvigionamento — Impegni non previsti dalle disposizioni riguardanti il regime di approvvigionamento
(Art. 75, primo comma, EA)
2.
CEEA — Approvvigionamento — Impresa che esercita le sue attività «sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri» ai sensi dell’art. 196,
lett. b), EA
[Art. 196, lett. b), EA]
3.
CEEA — Approvvigionamento — Impegni non previsti dalle disposizioni riguardanti il regime di approvvigionamento
[Art. 75, primo comma, lett. c), EA]
4.
CEEA — Approvvigionamento — Impresa che esercita una parte delle sue attività «sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri» ai sensi
dell’art. 196, lett. b), EA
[Art. 196, lett. b), EA]
5.
CEEA — Approvvigionamento — Accordi o convenzioni conclusi con un cittadino di uno Stato terzo comportanti forniture di prodotti
di competenza dell’Agenzia
(Art. 73 EA)
1. L’art. 75, primo comma, EA deve essere interpretato nel senso che i termini «trattamento», «trasformazione» o «formatazione»,
di cui alla detta disposizione, comprendono altresì l’arricchimento di uranio.
Al riguardo, in primo luogo, ai sensi della detta disposizione «[l]e disposizioni del [capo 6] non si applicano agli impegni
aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali»,
stipulati secondo una delle modalità descritte alle lett. a)‑c) della detta disposizione.
In secondo luogo, l’arricchimento di uranio consiste in un’operazione di separazione degli isotopi, per diffusione gassosa
o per centrifugazione, diretta ad aumentare il contenuto di uranio 235 e renderlo in tal modo idoneo all’uso in un reattore.
Ora, una siffatta operazione di separazione costituisce un’operazione di trasformazione ai sensi dell’art. 75 EA. Infatti,
da un lato, essa ha l’effetto di restituire l’uranio sotto altra forma e quindi, nel senso comune del termine, di trasformarlo.
Dall’altro, le espressioni «trattamento», «trasformazione» o «formatazione» sono espressioni generiche. Di per sé, esse non
consentono di concludere che talune forme di trattamento, trasformazione o formatazione di minerali, di materie grezze o di
materie fissili speciali vengano escluse dall’ambito di applicabilità dell’art. 75 EA, per esempio a causa di talune caratteristiche
tecniche proprie delle dette operazioni di trattamento, trasformazione o formatazione o del valore aggiunto da esse prodotto.
Tale interpretazione è confermata dall’economia generale e dalla finalità del capo 6, di cui fa parte l’art. 75 EA. Infatti,
il detto capo mette in pratica l’obbligo generale imposto alle istituzioni della Comunità ai sensi dell’art. 2, lett. d), EA
di curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari.
L’art. 75 EA ha l’effetto di sottrarre alle disposizioni relative al regime di approvvigionamento materie oggetto di operazioni
inerenti alla lavorazione affidata a terzi, di cui a questa stessa disposizione. Ne consegue che l’art. 75 EA riguarda situazioni
che non dovrebbero incidere sul regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e
combustibili nucleari in misura tale da giustificare la piena applicazione del regime stabilito dal capo 6. Ora, è tale il
caso di un’operazione come quella prevista all’art. 75, primo comma, lett. c), EA, che consiste nell’arricchire nella Comunità
uranio proveniente da uno Stato terzo e destinato a rientrare in uno Stato terzo. Infatti, un’operazione del genere è di per
sé neutrale dal punto di vista dell’approvvigionamento in uranio di utilizzatori aventi sede nella Comunità.
(v. punti 35-40, 46, dispositivo 1)
2. L’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso che un’impresa la cui sede non è situata sui territori degli [OSCURATO:PERSONA]
membri non svolge interamente o in parte le sue attività, ai sensi della detta disposizione, sui detti territori qualora abbia
con un’impresa la cui sede è situata su tali stessi territori rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura delle materie
prime intese a produrre uranio arricchito e l’approvvigionamento in uranio arricchito, ovvero il deposito del detto uranio
arricchito.
(v. punto 51, dispositivo 2)
3. L’art. 75, primo comma, lett. c), EA dev’essere interpretato nel senso che le materie fornite per il loro trattamento, trasformazione
o formatazione non devono essere identiche a quelle poi restituite e che è sufficiente che le materie restituite corrispondano
in qualità e in quantità alle materie fornite, senza che sia possibile, eventualmente, ricollegare queste ultime alle materie
restituite. La detta disposizione deve inoltre essere interpretata nel senso che il fatto che l’impresa incaricata dell’operazione
acquisti la proprietà delle materie prime al momento della loro fornitura e debba quindi trasferire alla controparte contrattuale
la proprietà dell’uranio arricchito dopo averlo lavorato non osta all’applicazione dell’art. 75, primo comma, lett. c), EA.
(v. punto 56, dispositivo 3)
4. L’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso che un’impresa non svolge una parte delle sue attività sui territori
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi della detta disposizione, se vende o acquista uranio arricchito ivi depositato.
(v. punto 66, dispositivo 4)
5. L’art. 73 EA dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a convenzioni relative ad uranio arricchito depositato
sul territorio della Comunità europea dell’energia atomica e stipulate esclusivamente da cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(v. punto 69, dispositivo 5)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 settembre 2006 (
*
)
«Trattato CEEA – Approvvigionamento – Regime del diritto di proprietà – Arricchimento di uranio sul territorio della Comunità da parte di un cittadino di uno Stato terzo»
Nei procedimenti riuniti C‑123/04 e C‑124/04,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell’art. 150 EA, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con ordinanze 4 febbraio 2004, pervenute in cancelleria l’8 marzo 2004, nelle cause dinanzi ad esso
pendenti tra
[OSCURATO:PERSONA] do Brasil SA,
[OSCURATO:PERSONA] AG
e
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑123/04),
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑124/04),
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e K. Schiemann, presidenti
di sezione, dai sigg. S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász,
G. Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] do Brasil SA, dai sigg. E. Wagner e J. Curschmann, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA] AG, dai sigg. R. Schultz-Süchting e L. Kröner, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. U. Hornung, F. Bellen e D. Scharma, Rechtsanwälte;
– per la [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. P.‑S. Freiling, Rechtsanwalt, e C. Peterson, AL;
– per il governo tedesco dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti, assistiti dal sig. W. Hertel,
Rechtsanwalt;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e E. Puisais, nonché dalla sig.ra S. Gasri, in qualità di agenti;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra S. Terstal e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia nonché dai sigg. A. Bouquet e B. Schima, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione degli artt. 57 EA, 73 EA, 75 EA, 86 EA, 87 EA, 196 EA e
197 EA.
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie pendenti tra le società [OSCURATO:PERSONA] do Brasil
SA (in prosieguo: la «INB») e [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e le società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «UBS»), da un
lato, e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «TUEC»), dall’altro, in merito alla restituzione di cilindri
di uranio arricchito.
Contesto normativo
3 L’art. 2 EA, riportato nel titolo I, dedicato ai «Compiti della Comunità», del Trattato CEEA, recita:
«Per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:
(…)
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
(…)».
4 Gli artt. 57 EA, 73 EA e 75 EA fanno parte del capo 6, a sua volta intitolato «Approvvigionamento», del titolo II, dedicato
alle «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell’energia nucleare», del Trattato CEEA (in prosieguo: il «capo 6»).
5 L’art. 73 EA recita:
«Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una
organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall’altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti
di competenza dell’Agenzia [di approvvigionamento], è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione
o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti».
6 L’art. 75 EA dispone quanto segue:
«Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la
formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali:
a) conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona
o all’impresa di origine,
b) conclusi tra una persona o un’impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie
sono trattate, trasformate o formate all’esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all’impresa di origine,
c) conclusi tra una persona o un’impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie
sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all’organizzazione di origine, sia
a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anche esso all’esterno della Comunità.
Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare alle Agenzia [di approvvigionamento] l’esistenza di tali impegni
e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne
gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla
formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdite di materie a detrimento della Comunità.
Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri alle misure di controllo previste dal
capo 7. Tuttavia le disposizioni del capo 8 non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l’oggetto
degli impegni di cui alla lettera c)».
7 Il capo 7 del titolo II del Trattato CEEA (in prosieguo: il «capo 7») è intitolato «Controllo di sicurezza».
8 Il capo 8, intitolato «Regime della proprietà», del titolo II del Trattato CEEA (in prosieguo: il «capo 8») contiene in particolare
gli artt. 86 EA e 87 EA.
9 Ai sensi dell’art. 86 EA:
«Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.
Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro,
da una persona o da un’impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo 7».
10 Gli artt. 196 EA e 197 EA fanno parte del titolo V, dedicato alle «Disposizioni generali», del Trattato CEEA.
11 Ai sensi dell’art. 196 EA:
«Ai fini dell’applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
a) il termine “persona” sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri interamente o in parte
le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente trattato,
b) il termine “impresa” sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse
condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato».
12 L’art. 197 EA recita:
«Ai fini dell’applicazione del presente trattato:
1. il termine “materie fissili speciali” sta a designare il plutonio 239, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233
e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite
dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine “materie fissili
speciali” non si applica alle materie grezze;
2. il termine “uranio arricchito in uranio 235 o 233” sta a designare l’uranio contenente sia l’uranio 235, sia l’uranio 233,
sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 sia superiore al
rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
3. il termine “materie grezze” sta a designare l’uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l’uranio
il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di
leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con
tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;
(…)».
Controversie principali e questioni pregiudiziali
13 Dalle decisioni di rinvio risulta che la INB è una società che ha sede in Brasile e che ha il compito, in particolare, di
procurare combustibile nucleare a centrali nucleari brasiliane.
14 La INB manteneva rapporti commerciali continuativi con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la cui sede è nel [OSCURATO:PERSONA]. La INB forniva alla [OSCURATO:PERSONA] uranio greggio ed uranio a debole arricchimento, che quest’ultima arricchiva per conto della
prima. Il contratto che disciplinava i loro rapporti commerciali prevedeva un trasferimento del diritto di proprietà sull’uranio
al momento della sua consegna.
15 Nel 1984, la [OSCURATO:PERSONA] ha arricchito uranio per la INB, il quale è stato riconsegnato a quest’ultima, che lo ha trasportato in
Germania e depositato in locali siti in Hanau ed appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un contratto di deposito stipulato
tra la INB e la detta società. Il deposito è stato poi trasferito nei locali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, controllata
della [OSCURATO:PERSONA], a Lingen (Germania).
16 Poiché la INB non aveva temporaneamente bisogno dell’uranio arricchito di cui trattasi, essa ha pubblicato nel 1993 un’offerta
ai fini della cessione di combustibili nucleari (tra cui l’uranio arricchito nel 1984 dalla [OSCURATO:PERSONA] e depositato nei locali
della [OSCURATO:PERSONA]).
17 [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «NEAG»), la cui sede è in Olten (Svizzera), ha presentato un’offerta, in seguito alla
quale è stato concluso, il 7 marzo 1994, un contratto di prestito e trasferimento di uranio.
18 In base a tale contratto, disciplinato dal diritto brasiliano, la INB si obbligava a fornire progressivamente alla NEAG un
totale di cinque lotti di uranio arricchito. In cambio, la NEAG si impegnava a riconsegnare alla INB sei lotti di uranio arricchito
dello stesso tipo in una data successiva ed a versarle durante l’intervallo una remunerazione in contropartita del godimento
dell’uranio.
19 In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «NTC»), con sede in Denver ([OSCURATO:PERSONA]), è intervenuta per conto
della NEAG. La NTC, che apparteneva allo stesso gruppo di imprese della NEAG, aveva il potere di rappresentarla in tutte le
sedi.
20 La NEAG ha versato alla INB l’acconto convenuto sul canone di locazione, come previsto dal contratto. Inoltre, secondo quanto
constatato dal giudice del rinvio, mediante trasferimento sul conto delle materie della [OSCURATO:PERSONA] (di cui
la totalità delle azioni appartiene alla [OSCURATO:PERSONA]), poi mediante trasferimento sul conto delle materie della NTC, è stata effettuata
una consegna dalla INB alla NTC di taluni lotti di uranio arricchito.
21 Alla fine dell’estate del 1994, la NEAG non è più stata in grado di adempiere il suo obbligo di riconsegnare l’uranio alla
INB, poiché non era in grado di pagare l’uranio che avrebbe dovuto essere consegnato da una società russa.
22 Nel febbraio 1995, la NTC è fallita, e nell’aprile 1996, il fallimento della NEAG ha fatto seguito.
23 La INB ha proposto un’azione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Germania) e chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] la restituzione di diversi
cilindri contenenti uranio arricchito, depositati nei locali di quest’ultima. La INB fa valere la proprietà dei detti cilindri,
mentre la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere tenuta «al momento» alla restituzione di tali cilindri.
24 La UBS, una banca la cui sede sociale è in Svizzera, ha proposto un’azione di intervento principale, in quanto sostiene di
aver acquisito, sulla base di un contratto stipulato nel 1989 con la NEAG, un diritto di pegno su 14 di tali cilindri.
25 La TUEC è un’impresa che fornisce energia elettrica a talune parti del territorio del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), gestendo a tal
fine una centrale nucleare. Anch’essa ha proposto un’azione di intervento principale, in quanto sostiene di aver acquistato
la proprietà di undici di tali cilindri. La TUEC fa riferimento, al riguardo, ad un contratto stipulato il 30 giugno 1992
con la NTC. Anche le consegne della TUEC alla NTC avrebbero dovuto dare luogo, in forza di tale contratto, ad una restituzione
di materie corrispondenti, mediante trasferimento tra conti di materie.
26 Con sentenze 17 marzo 2000, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la INB non aveva alcun diritto nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] di ottenere la restituzione dei cilindri di uranio arricchito di cui trattasi e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a consegnare
14 cilindri di uranio arricchito alla UBS e undici cilindri di uranio arricchito alla TUEC.
27 La INB ha interposto appello contro tali sentenze dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].
28 Tale giudice segnala di avere l’intenzione di dichiarare infondato l’appello della INB, a meno che le disposizioni del Trattato CEEA
ostino all’acquisto, da parte della UBS, di un diritto di pegno sull’uranio arricchito, oggetto della controversia principale
nella causa C‑123/04 e, da parte della TUEC, della proprietà sull’uranio arricchito, oggetto della controversia principale
nella causa C‑124/04.
29 Il giudice del rinvio rileva che le disposizioni del Trattato CEEA potrebbero incidere su ciascuno degli atti di disposizione
di cui trattasi, cioè sul trasferimento di proprietà dell’uranio arricchito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla INB, sul trasferimento di proprietà
dell’uranio dalla INB alla NEAG, nonché sul pegno sull’uranio concesso dalla NEAG a favore della UBS e sul trasferimento di
proprietà dell’uranio dalla NEAG alla TUEC.
30 Esso osserva altresì che le parti nelle cause principali non hanno affermato che le autorità della Comunità europea dell’energia
atomica (in prosieguo: la «Comunità») siano state previamente informate delle diverse operazioni.
31 Secondo il giudice del rinvio, l’Agenzia di approvvigionamento della Comunità (in prosieguo: l’«Agenzia»), con lettera 30
maggio 1995, ha dichiarato che il problema della proprietà civile non rientrava nella competenza della Commissione, né dell’Agenzia,
e che la controversia sulla proprietà delle materie doveva essere risolta applicando il diritto civile.
32 Di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:
«1) Se nelle espressioni “trattamento, trasformazione e formatazione” di cui all’art. 75, primo comma, [EA] sia ricompreso anche
l’arricchimento dell’uranio.
2) Se un’impresa avente sede al di fuori del territorio della CEEA svolga interamente o in parte le sue attività, ai sensi dell’art. 196,
lett. b), [EA] nel territorio della Comunità (…), qualora intrattenga con un’impresa avente sede nel territorio della Comunità
(…) una relazione d’affari concernente:
a) la fornitura delle materie prime per la produzione di uranio arricchito e l’approvvigionamento di uranio arricchito presso
l’impresa avente sede nel territorio della Comunità;
b) il relativo stoccaggio presso un’altra impresa avente sede nel territorio della Comunità.
3) a) Se, a prescindere dalle variazioni fisiche dovute alla trasformazione, l’art. 75, primo comma, lett. c), [EA] presupponga
l’identità tra le materie fornite per il trattamento, la trasformazione o la formatazione e quelle successivamente riconsegnate.
b) Se sia, invece, sufficiente che le materie lavorate corrispondano, per qualità e quantità, alle materie fornite.
c) Se l’applicazione dell’art. 75, primo comma, lett. c), [EA] resti esclusa qualora alle materie riconsegnate non possa essere
ricollegata alcuna materia fornita dal destinatario.
d) Se l’applicazione dell’art. 75, primo comma, lett. c), [EA] resti esclusa qualora l’impresa che procede alla lavorazione con
la consegna delle materie prime ne acquisisca la proprietà e debba pertanto ritrasferire all’altro contraente la proprietà
dell’uranio arricchito, dopo la lavorazione.
4) a) Se l’applicazione dell’art. 75 [EA] resti esclusa qualora le persone o le imprese interessate non soddisfino i loro obblighi
di notifica nei confronti dell’Agenzia (…) ai sensi dell’art. 75, secondo comma, [EA].
b) Se la violazione degli obblighi di notifica nei confronti dell’Agenzia (…), ex art. 75, secondo comma, [EA], risulti sanata
qualora le persone o le imprese interessate adempiano a posteriori il loro obbligo di notifica, ovvero qualora l’Agenzia (…)
venga successivamente a conoscenza del negozio in altro modo.
5) a) Se il fatto che i soggetti contraenti non abbiano raccolto il necessario preventivo consenso della Commissione (…) implichi
l’inefficacia di un accordo o di una convenzione ai sensi dell’art. 73 [EA].
b) Se l’inefficacia del negozio possa eventualmente essere sanata qualora le persone o le imprese interessate ottengano a posteriori
il consenso, ovvero qualora gli organismi della Comunità (…) rimangano inerti dopo avere avuto conoscenza del negozio in altro
modo.
6) a) Se sia vietato disporre delle materie, nel senso dell’art. 57, n. 1, [EA], qualora il produttore interessato non abbia soddisfatto
il suo obbligo di offerta a favore dell’Agenzia (…) di cui all’art. 57, n. 2, secondo comma[, EA].
b) Se la violazione dell’obbligo di offerta ex art. 57, n. 2, secondo comma, [EA] nei confronti dell’Agenzia (…) possa sanarsi
nel caso in cui il produttore abbia soddisfatto successivamente il suo obbligo di offerta, ovvero l’Agenzia venga successivamente
a conoscenza del negozio in altro modo e non si avvalga del suo diritto di opzione per l’acquisto.
7) Se il concetto di produzione di cui all’art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l’arricchimento di uranio.
8) Se l’uranio greggio e l’uranio a debole arricchimento siano “materie fissili speciali” ai sensi dell’art. 197, n. 1, ultimo
periodo, [EA].
9) a) Se i materiali che sono divenuti proprietà della Comunità (…), ai sensi dell’art. 86, primo comma, [EA], possano essere sottoposti
al regime della proprietà di diritto civile ai sensi del paragrafo 903 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile tedesco),
per quanto riguarda la costituzione e il trasferimento del diritto.
b) Se l’illimitato diritto di utilizzazione e di consumo, che residua a favore degli aventi diritto in forza dell’art. 87 [EA],
vada considerato come un diritto reale sui generis identico o simile al diritto di proprietà accanto ai diritti reali contemplati
dal (codice civile tedesco).
10) Se il fatto che un’impresa ceda o acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità (…)
implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell’art. 196, lett. b)[, EA].
11) Se l’art. 73 [EA] vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l’uranio arricchito stoccato nel territorio
della Comunità (…), ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] terzi».
33 Con ordinanza del presidente della Corte 30 giugno 2004, le cause C‑123/04 e C‑124/04 sono state riunite ai fini delle fasi
scritta e orale, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
34 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 75, primo comma, EA, debba essere interpretato nel senso
che i termini «trattamento», «trasformazione» o «formatazione», di cui alla detta disposizione, comprendono altresì l’arricchimento
di uranio.
35 Al riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 75, primo comma, EA, «[l]e disposizioni del [capo 6]
non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie
grezze o materie fissili speciali», stipulati secondo una delle modalità descritte alle lett. a) - c) della detta disposizione.
36 In secondo luogo, come emerge dalle osservazioni presentate alla Corte, l’arricchimento di uranio consiste in un’operazione
di separazione degli isotopi, per diffusione gassosa o per centrifugazione, diretta ad aumentare il contenuto di uranio 235
e renderlo in tal modo idoneo all’uso in un reattore.
37 Ora, come giustamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla UBS, dalla TUEC e dai governi che hanno presentato osservazioni alla
Corte, una siffatta operazione di separazione, di cui non è dimostrata l’incidenza effettiva sull’equilibrio globale delle
materie, costituisce un’operazione di trasformazione ai sensi dell’art. 75 EA.
38 Infatti, da un lato, essa ha l’effetto di restituire l’uranio sotto altra forma e quindi, nel senso comune del termine, di
trasformarlo. Dall’altro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, le espressioni «trattamento»,
«trasformazione» o «formatazione» sono espressioni generiche. Di per sé, esse non consentono di concludere che talune forme
di trattamento, trasformazione o formatazione di minerali, di materie grezze o di materie fissili speciali vengano escluse
dall’ambito di applicabilità dell’art. 75 EA, per esempio a causa di talune caratteristiche tecniche proprie delle dette operazioni
di trattamento, trasformazione o formatazione o del valore aggiunto da esse prodotto.
39 L’interpretazione che precede è confermata dall’economia generale e dalla finalità del capo 6, di cui fa parte l’art. 75 EA.
Infatti, il detto capo mette in pratica l’obbligo generale imposto alle istituzioni della Comunità ai sensi dell’art. 2, lett. d), EA
di curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari
(sentenza 14 dicembre 1971, causa 7/71, Commissione/Francia, Racc. pag. 1003, punto 22). L’art. 75 EA ha l’effetto di sottrarre
alle disposizioni relative al regime di approvvigionamento materie oggetto di operazioni inerenti alla lavorazione affidata
a terzi, di cui a questa stessa disposizione (v. deliberazione 1/78, del 14 novembre 1978, Racc. pag. 2151, punto 16).
40 Ne consegue che l’art. 75 EA riguarda situazioni che non dovrebbero incidere sul regolare ed equo approvvigionamento di tutti
gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari in misura tale da giustificare la piena applicazione del
regime stabilito dal capo 6. Ora, è tale il caso di un’operazione come quella prevista all’art. 75, primo comma, lett. c), EA,
che consiste nell’arricchire nella Comunità uranio proveniente da uno Stato terzo e destinato a rientrare in uno Stato terzo.
Infatti, un’operazione del genere è di per sé neutrale dal punto di vista dell’approvvigionamento in uranio di utilizzatori
aventi sede nella Comunità.
41 Tale interpretazione non è inficiata dall’argomento della Commissione secondo cui i contratti negoziati sul mercato oligopolistico
dell’arricchimento di uranio hanno effetti potenzialmente notevoli sulla sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine
della Comunità e sulla parità di trattamento degli utilizzatori. Infatti, anche supponendo che tale affermazione sia esatta,
un siffatto argomento implica che l’interpretazione dell’art. 75 EA dipende dalle condizioni del mercato. Ora, una tale interpretazione
delle disposizioni relative ai meccanismi di approvvigionamento non può essere accolta (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia,
cit., punto 43).
42 Inoltre, non può essere accolto l’argomento della INB secondo cui la detta interpretazione dei termini «trattamento», «trasformazione»
e «formatazione», di cui all’art. 75, primo comma, EA, svuoterebbe di significato la nozione di produzione di materie fissili
speciali, ai sensi dell’art. 86, secondo comma, EA. Infatti, né dall’una né dall’altra disposizione emerge che i detti termini
e la detta nozione si escludono reciprocamente. Del resto, il nesso tra l’art. 75 EA, da un lato, e l’art. 86 EA, che fa parte
del capo 8, dall’altro, è disciplinato specificatamente all’art. 75, terzo comma, EA, indipendentemente da qualsiasi rinvio
a tali termini e a tale nozione.
43 Allo stesso modo, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, l’art. 197 EA, che si limita a definire i combustibili
in diversi stati successivi, non osta alla qualificazione dell’uranio arricchito come prodotto derivante da un processo di
trasformazione.
44 Quanto alle sentenze della Corte 22 aprile 1999, causa C‑161/97 P, [OSCURATO:PERSONA]Ems/Commissione (Racc. pag. I‑2057),
e del Tribunale 25 febbraio 1997, cause riunite T‑149/94 e T‑181/94, [OSCURATO:PERSONA]Ems/Commissione (Racc. pag. II‑161),
alle quali fanno riferimento la INB e la Commissione per sostenere la loro tesi secondo cui gli impegni conclusi ai fini di
arricchimento di uranio non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 75 EA, è sufficiente constatare che, come risulta
dal punto 2 di quest’ultima sentenza, la detta causa non riguardava un contratto di trattamento, trasformazione o formatazione
ai sensi della detta disposizione, bensì un contratto di fornitura di uranio.
45 Occorre infine aggiungere che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, il fatto che l’arricchimento
di uranio costituisca un trattamento, una trasformazione o una formatazione ai sensi dell’art. 75 EA non significa che tale
procedimento sfugga a qualsivoglia controllo. Infatti, conformemente all’art. 75, secondo comma, EA, esiste, in merito agli
impegni rientranti in tale disposizione, un obbligo di notifica all’Agenzia e la Commissione può opporsi ad impegni menzionati
all’art. 75, primo comma, lett. b), EA. Inoltre, dall’art. 75, terzo comma, EA risulta che le materie oggetto degli impegni
menzionati a tale articolo sono comunque soggetti sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri alle misure di controllo previste al capo 7.
46 La prima questione deve quindi essere risolta dichiarando che l’art. 75, primo comma, EA, deve essere interpretato nel senso
che i termini «trattamento», «trasformazione» o «formatazione», di cui alla detta disposizione, comprendono altresì l’arricchimento
di uranio.
Sulla seconda questione
47 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 196, lett. b), EA debba essere interpretato
nel senso che un’impresa la cui sede non è situata sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri svolge «interamente o in parte le sue
attività», ai sensi della detta disposizione, sui detti territori qualora abbia con un’impresa la cui sede è situata su tali
stessi territori rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura delle materie prime intese a produrre uranio arricchito
e l’approvvigionamento in uranio arricchito, ovvero il deposito del detto uranio arricchito.
48 Dalle decisioni di rinvio risulta che, con tale questione, il giudice del rinvio vorrebbe sapere se la INB possa essere considerata
un’«impresa» ai sensi dell’art. 196, lett. b), EA a causa dei suoi rapporti commerciali, da un lato, con la [OSCURATO:PERSONA] per quanto
riguarda l’arricchimento di uranio e, dall’altro, con la [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il deposito dell’uranio arricchito. Tale
questione è diretta a consentire al giudice del rinvio di determinare se agli impegni sopra menzionati conclusi dalla INB
si debba applicare l’art. 75, primo comma, lett. a), EA, che riguarda, in particolare, gli impegni conclusi tra imprese, ovvero
l’art. 75, primo comma, lett. c), EA, che riguarda, in particolare, gli impegni conclusi tra imprese e cittadini di uno Stato
terzo.
49 Costituisce un’impresa ai sensi dell’art. 196, lett. b), EA ogni impresa o istituzione che svolga sui territori degli [OSCURATO:PERSONA]
membri interamente o in parte le sue attività nel settore definito dal corrispondente capo del Trattato CEEA.
50 Ora, tale requisito deve essere interpretato nel senso che l’impresa deve svolgere interamente o in parte le proprie attività
nel settore nucleare sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri, salvo vuotare largamente del suo significato l’art. 75, primo comma,
lett. c), EA. Infatti, se, a causa della sola esistenza di rapporti commerciali con un’impresa avente sede sui territori degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, un cittadino [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] le sue attività sui detti territori e diventasse così un’impresa
ai sensi dell’art. 196, lett. b), EA, non vi sarebbe più motivo di disciplinare specificatamente, all’art. 75, primo comma,
lett. c), EA, gli impegni tra un’impresa e un cittadino di uno Stato terzo, dato che un siffatto caso rientrerebbe già nell’art. 75,
primo comma, lett. a), EA.
51 La seconda questione deve quindi essere risolta dichiarando che l’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso
che un’impresa la cui sede non è situata sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri non svolge interamente o in parte le sue attività,
ai sensi della detta disposizione, sui detti territori qualora abbia con un’impresa la cui sede è situata su tali stessi territori
rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura delle materie prime intese a produrre uranio arricchito e l’approvvigionamento
in uranio arricchito, ovvero il deposito del detto uranio arricchito.
Sulla terza questione
52 Con la terza questione, il giudice del rinvio si chiede se, ai sensi dell’art. 75, primo comma, lett. c), EA, le materie fornite
ai fini del loro trattamento, della loro trasformazione o formatazione debbano essere identiche a quelle poi restituite o
se sia sufficiente che le materie restituite corrispondano in qualità e in quantità a quelle fornite senza che sia possibile,
eventualmente, ricollegare queste ultime alle materie restituite. Esso chiede altresì se osti all’applicazione dell’art. 75,
primo comma, lett. c), EA il fatto che l’impresa incaricata della lavorazione acquisti la proprietà delle materie prime al
momento della loro consegna e debba pertanto trasferire alla controparte contrattuale la proprietà dell’uranio arricchito
dopo averlo lavorato.
53 Per quanto riguarda la prima parte di tale questione, dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che è praticamente impossibile
verificare se esista un’identità tra le materie fornite ai fini dell’arricchimento e le materie arricchite poi restituite.
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, il principio di fungibilità, il quale
esige che le materie prime nucleari siano considerate intercambiabili, è ammesso dalla prassi internazionale e riconosciuto
nelle relazioni esterne della Comunità.
54 Di conseguenza, per dare un’interpretazione utile all’art. 75, primo comma, lett. c), EA, non si può considerare che le materie
fornite per trattamento, trasformazione o formatazione debbano essere identiche a quelle poi restituite. Una siffatta interpretazione
è inoltre conforme all’economia generale e alla finalità del capo 6. Infatti, poiché le materie restituite corrispondano,
in qualità e in quantità, alle materie fornite, l’approvvigionamento in uranio degli utilizzatori aventi sede della Comunità
non ne risulta influenzato.
55 Quanto alla seconda parte della questione, occorre constatare che, come giustamente osservato dalla UBS, dalla TUEC e dai
governi che hanno presentato osservazioni, l’art. 75, primo comma, lett. c), EA prevede che le materie di cui trattasi siano
«trattate, trasformate o formate all’esterno della Comunità e (…) restituite» a un destinatario esterno alla Comunità, senza
che tali operazioni siano subordinate ad una qualsiasi forma giuridica. La detta disposizione si applica quindi altresì qualora
tali operazioni implichino un duplice trasferimento di proprietà, situazione che, del resto, non incide sull’approvvigionamento
in uranio degli utilizzatori situati all’interno della Comunità.
56 Si deve quindi risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 75, primo comma, lett. c), EA dev’essere interpretato nel
senso che le materie fornite per il loro trattamento, trasformazione o formatazione non devono essere identiche a quelle poi
restituite e che è sufficiente che le materie restituite corrispondano, in qualità e in quantità, alle materie fornite, senza
che sia possibile, eventualmente, ricollegare queste ultime alle materie restituite. La detta disposizione deve inoltre essere
interpretata nel senso che il fatto che l’impresa incaricata dell’operazione acquisti la proprietà delle materie prime al
momento della loro fornitura e debba quindi trasferire alla controparte contrattuale la proprietà dell’uranio arricchito dopo
averlo lavorato non osta all’applicazione dell’art. 75, primo comma, lett. c), EA.
Sulla quarta questione
57 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulle conseguenze di una mancata notifica
all’Agenzia, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, EA, e sulle possibilità di porre rimedio a tale mancanza. Esso rileva che,
alla luce dell’argomentazione delle parti nella causa principale, non vi è stata una notifica ai sensi dell’art. 75, secondo
comma, EA del contratto stipulato tra la INB e la [OSCURATO:PERSONA].
58 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la Commissione ha confermato in udienza che una
tale notifica ha bensì avuto luogo. Ne consegue che la soluzione della quarta questione non è necessaria ai fini della decisione
nelle controversie principali.
Sulla quinta, sesta, settima, ottava e nona questione
59 Con la quinta, la sesta, la settima, l’ottava e la nona questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare
gli artt. 57 EA, 73 EA, 86 EA, 87 EA e 197, punto 1, EA, sempre nel contesto degli impegni stipulati dalla INB e relativi
all’arricchimento di uranio.
60 Tuttavia, dalle soluzioni apportate alle prime tre questioni risulta che una soluzione delle dette questioni non è necessaria
ai fini della decisione nelle cause principali.
61 Infatti, gli artt. 57 EA, 73 EA, 86 EA e 87 EA fanno parte rispettivamente dei capi 6 e 8. Ora, dall’art. 75, commi primo
e terzo, EA risulta che le disposizioni di tali capi non si applicano agli impegni rientranti nell’ambito dell’art. 75, primo
comma, lett. c), EA. Quanto all’art. 197, punto 1, EA, oggetto dell’ottava questione sollevata, dalle ordinanze di rinvio
emerge che la detta questione è diretta solo a sapere se l’art. 86 EA sia applicabile alle controversie principali.
62 Ne consegue che non occorre risolvere tali questioni.
Sulla decima questione
63 Con la decima questione, il giudice del rinvio chiede se un’impresa «svolga una parte delle sue attività» sui territori degli
[OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’art. 196, lett. b), EA qualora venda o acquisti uranio arricchito ivi depositato.
64 Emerge dalle ordinanze di rinvio che, con tale questione, il detto giudice chiede se la INB e la NEAG possano essere considerate
imprese ai sensi dell’art. 196, lett. b), EA, a causa delle loro rispettive qualità di venditore e acquirente di uranio arricchito
depositato sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
65 A tal riguardo, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, un’impresa costituisce un’impresa ai sensi dell’art. 196,
lett. b), EA solo qualora svolga interamente o in parte le proprie attività nel settore nucleare sui territori degli [OSCURATO:PERSONA]
membri. Non è tale il caso di un’impresa che si limita a vendere o acquistare uranio arricchito depositato sui territori degli
[OSCURATO:PERSONA] membri.
66 La decima questione deve quindi essere risolta dichiarando che l’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso
che un’impresa non svolge una parte delle sue attività sui territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi della detta disposizione,
se vende o acquista uranio arricchito ivi depositato.
Sull’undicesima questione
67 Con l’undicesima questione, che riguarda i contratti stipulati, da un lato, tra la UBS e la NEAG, e, dall’altro, tra la TUEC
e la NTC, il giudice del rinvio chiede se l’art. 73 EA sia applicabile a convenzioni riguardanti l’uranio arricchito depositato
sul territorio della Comunità e stipulate esclusivamente tra cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
68 A tal riguardo si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 73 EA, questo si applica ad accordi e a convenzioni fra uno Stato
membro, una persona o un’impresa, da una parte, e uno Stato terzo, un’organizzazione internazionale o un cittadino di uno
Stato terzo, dall’altra, che comportino in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell’Agenzia. Ne consegue che
tale disposizione non si applica ad accordi stipulati tra cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi, accordi che, del resto, non sono tali
da incidere sull’obiettivo di sicurezza dell’approvvigionamento della Comunità.
69 Occorre quindi risolvere l’undicesima questione dichiarando che l’art. 73 EA dev’essere interpretato nel senso che esso non
si applica a convenzioni relative ad uranio arricchito depositato sul territorio della Comunità e stipulate esclusivamente
da cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’art. 75, primo comma, EA deve essere interpretato nel senso che i termini «trattamento», «trasformazione» o «formatazione»,
di cui alla detta disposizione, comprendono altresì l’arricchimento di uranio.
2)
L’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso che un’impresa la cui sede non è situata sui territori degli [OSCURATO:PERSONA]
membri non svolge interamente o in parte le sue attività, ai sensi della detta disposizione, sui detti territori qualora abbia
con un’impresa la cui sede è situata su tali stessi territori rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura delle materie
prime intese a produrre uranio arricchito e l’approvvigionamento in uranio arricchito, ovvero il deposito del detto uranio
arricchito.
3)
L’art. 75, primo comma, lett. c), EA dev’essere interpretato nel senso che le materie fornite per il loro trattamento, trasformazione
o formatazione non devono essere identiche a quelle poi restituite e che è sufficiente che le materie restituite corrispondano
in qualità e in quantità alle materie fornite, senza che sia possibile, eventualmente, ricollegare queste ultime alle materie
restituite. La detta disposizione deve inoltre essere interpretata nel senso che il fatto che l’impresa incaricata dell’operazione
acquisti la proprietà delle materie prime al momento della loro fornitura e debba quindi trasferire alla controparte contrattuale
la proprietà dell’uranio arricchito dopo averlo lavorato non osta all’applicazione dell’art. 75, primo comma, lett. c), EA.
4)
L’art. 196, lett. b), EA dev’essere interpretato nel senso che un’impresa non svolge una parte delle sue attività sui territori
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi della detta disposizione, se vende o acquista uranio arricchito ivi depositato.
5)
L’art. 73 EA dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a convenzioni relative ad uranio arricchito depositato
sul territorio della Comunità europea dell’energia atomica e stipulate esclusivamente da cittadini di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.