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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18752/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], giudice presso il Tribunale di Udine, condannando l'Attanasio al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende; rilevato, ancora, che, con il ricorso che occupa, nell'interesse dell'Attanasio, si adduce l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della condanna al pagamento disposto in favore della Cassa delle ammende, in asserita violazione dell'art. 44 cod. proc. pen.; ritenuto che, sebbene non vi sia un'espressa motivazione specificamente riferita alla comminatoria della sanzione pecuniaria a carico dell'odierno ricorrente, va tuttavia osservato che, in tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende si considera sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446); ritenuto che nel caso la declaratoria d'inammissibilità si fonda sdevidenti profili di manifesta infondatezza delle ragioni prospettate a fondamento della ricusazione, si che l'onere motivazionale della cui mancata osservanza si duole la ricorrente può considerarsi comunque assolto senza dare luogo ad alcun vizio della decisione gravata; ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e che a tanto conseguono le statuizioni di cui all'art 616 cpp P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], giudice presso il Tribunale di Udine, condannando l'Attanasio al pagamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende; rilevato, ancora, che, con il ricorso che occupa, nell'interesse dell'Attanasio, si adduce l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della condanna al pagamento disposto in favore della Cassa delle ammende, in asserita violazione dell'art. 44 cod. proc. pen.; ritenuto che, sebbene non vi sia un'espressa motivazione specificamente riferita alla comminatoria della sanzione pecuniaria a carico dell'odierno ricorrente, va tuttavia osservato che, in tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende si considera sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (Sez. 6, n. 47811 del 18/11/2003, Cito, Rv. 228446); ritenuto che nel caso la declaratoria d'inammissibilità si fonda sdevidenti profili di manifesta infondatezza delle ragioni prospettate a fondamento della ricusazione, si che l'onere motivazionale della cui mancata osservanza si duole la ricorrente può considerarsi comunque assolto senza dare luogo ad alcun vizio della decisione gravata; ritenuto che per tali ragioni il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato e che a tanto conseguono le statuizioni di cui all'art 616 cpp P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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