Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23688/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17735/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise prodotti alcolici- svincolo irregolare - responsabilità depositario fiscale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n.359/6/15, depositata il 14 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 158/3/12 della Commissione tributaria provincialedi Pescara che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici 2011.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, per i quali vi era stato "svincolo irregolare" a seguito di furto, tale evenienza non potevasi considerare quale causa di "abbuono" (estinzione dell'obbligazione di garanzia), per "caso fortuito/forza maggiore", come invece affermato dalla società contribuente medesima in base all'art. 4, d.lgs. 504/1995, posto che tale disposizione legislativa era applicabile soltanto qualora il prodotto soggetto ad accisa sia disperso materialmente e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.-la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha deciso all'esito di un'udienza pubblica (18 dicembre 2014) alla quale non aveva partecipato il suo difensore, in quanto non ritualmente avvisato dell'udienza stessa.

La difesa erariale contesta tale fatto processuale ed afferma di contro che la comunicazione di detta udienza è stata ritualmente effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014, senza tuttavia allegare alcun documento asseverante tale affermazione.

Trattandosi di questione -astrattamente- dirimente, è dunque necessario verificare la circostanza de qua mediante l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

PQM La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17735/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise prodotti alcolici- svincolo irregolare - responsabilità depositario fiscale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n.359/6/15, depositata il 14 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 158/3/12 della Commissione tributaria provincialedi Pescara che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici 2011. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, per i quali vi era stato "svincolo irregolare" a seguito di furto, tale evenienza non potevasi considerare quale causa di "abbuono" (estinzione dell'obbligazione di garanzia), per "caso fortuito/forza maggiore", come invece affermato dalla società contribuente medesima in base all'art. 4, d.lgs. 504/1995, posto che tale disposizione legislativa era applicabile soltanto qualora il prodotto soggetto ad accisa sia disperso materialmente e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.-la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha deciso all'esito di un'udienza pubblica (18 dicembre 2014) alla quale non aveva partecipato il suo difensore, in quanto non ritualmente avvisato dell'udienza stessa. La difesa erariale contesta tale fatto processuale ed afferma di contro che la comunicazione di detta udienza è stata ritualmente effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014, senza tuttavia allegare alcun documento asseverante tale affermazione. Trattandosi di questione -astrattamente- dirimente, è dunque necessario verificare la circostanza de qua mediante l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. PQM La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'ac
Sentenza Cassazione n. 23688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris