Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 13926/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato che atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Armando [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 5 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i reati di partecipazione a un'associazione camorristica, anche con il ruolo di custode delle armi (art. 416-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen. - capo 1), intestazione fittizia di un'impresa commerciale (artt. 81, 110, 512-bis, 416-bis.1, cod. pen. - capo 3), atti di illecita concorrenza (artt. 81, 110, 513-bis, 416-bis.1, cod. pen. - capo 4), estorsione aggravata (artt. 110, 629, primo e secondo comma, 416-bis.1, cod. pen. - capo 6), detenzione e porto illegali di una pistola (artt. 2 e 7

I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. - capo 8) nonché di un mitra (artt. 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. - capo 9).

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base delle captazioni delle conversazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni nonché delle indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di r ricostruire complessivamente le attività delinquenziali riferibili al «clan dei Casalesi» sotto la guida del nuovo vertice [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Francesco detto «Sandokan»), nel periodo dal giugno 2015 fino a tutto il 2018, con condotta perdurante, nonché dei reati fine e dei delitti in tema di armi.

In particolare, il compendio indiziario confermava il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella imposizione «mafiosa» della fornitura dei latticini, come rivenditori unici o comunque alle modalità imposte dal clan; il ruolo di intestatari fittizi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle imprese di fatto gestite, anche grazie all'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], nonché la funzione delle suddette imprese di effettuare una intermediazione commerciale in modo occulto. [OSCURATO:PERSONA], cioè, cooperava costantemente con Schiavone, sia nella gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia nei rapporti con fornitori e clienti, utilizzando modalità illecite e tenendo la contabilità delle società, soprattutto durante il periodo di detenzione domiciliare del capo clan, anche attraverso l'apporto della compagna di quest'ultimo cui consegnava i proventi illeciti acquisiti.Le imprese fornitrici di prodotti caseari erano indotte, mediante la diretta azione di [OSCURATO:PERSONA], ad astenersi dal commerciare con soggetti diversi dalle imprese camorriste del clan. [OSCURATO:PERSONA], infine, risultava detentore e portatore delle armi comuni e da guerra delle quali discorreva con amici e famigliari.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando:

2.1. - la violazione di legge in ordine all'osservanza dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi del presunto concorso del ricorrente per la realizzazione delle azioni criminose di cui ai capi 1), 2), 4), 6), là dove opera un acritico richiamo al provvedimento cautelare emesso dal GIP (con la pedissequa ricopiatura delle esatte parole usate dal GIP).

All'udienza camerale, il difensore richiedeva una verifica più approfondita degli atti al fine di appurare la reale natura del rapporto intercorrente con [OSCURATO:PERSONA], sulla base della considerazione che il giudizio espresso dal Gip risultava fondato su considerazioni puramente congetturali, che partivano dal presupposto, risultato indimostrato, che la condotta in esame fosse diretta a perseguire le finalità del clan dei casalesi.

La difesa osservava che i distributori Acampora e Staiano, seppure mediante dichiarazioni piuttosto confuse, ammettevano che i prezzi praticati al [OSCURATO:PERSONA] per le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risentivano di una pressione percepita dalle persone offese, ma non esplicitata attraverso condotte oggettivamente di natura minacciosa o di violenza, tuttavia, non inserivano in alcun modo [OSCURATO:PERSONA] in tali condotte: egli veniva indicato come un soggetto che si recava, peraltro in modo sporadico, per ritirare i prodotti, ma nessuno dichiarava, né tantomeno emergeva dalle intercettazioni ambientali, che avesse minacciato qualcuno o anche larvatamente evocato la sussistenza di un sodalizio criminale al fine di ottenere l'esclusiva rispetto alla fornitura di prodotti da commercializzare nel territorio della provincia di Caserta.

Si rilevava sul punto che era particolarmente utile la dichiarazione resa da lemma Antonio, utilizzata dal GIP per ritenere sussistente anche l'ipotesi estorsiva, il quale affermava che [OSCURATO:PERSONA] gli «proponeva» di vendere la mozzarella a [OSCURATO:PERSONA] con il quale poi concordò prezzo e modalità di consegna e fatturazione, però mai il ricorrente gli chiedeva di praticare sconti sui prodotti forniti né tantomeno di non esigere i crediti.

Sul piano giuridico il concorso di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle ipotesi di concorrenza sleale e di estorsione si collocava in termini di natura morale.

A giudizio della difesa, la collaborazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] nell'attività commerciale, peraltro per un periodo di tempo limitato, non era sufficiente per ritenerlo partecipe a tutti i delitti ritenuti dal GIP.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA], che riveste il ruolo di collaboratore di giustizia, negava di aver costituito un gruppo criminale e spiegava di aver intrapreso ung serie di attività commerciali, ammettendo che per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] l'intestazione formale veniva realizzata in capo ad un soggetto che svolgeva essenzialmente il ruolo di prestanome, tuttavia, escludeva che si trattasse di una attività diretta a realizzare le finalità del clan dei casalesi.

Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come suo socio che curava la gestione attiva della società [OSCURATO:PERSONA], mentre iniziò a vedere [OSCURATO:PERSONA] solamente nel 2016 presso il deposito locato per l'attività, ricordando di aver chiesto proprio a [OSCURATO:PERSONA] le ragioni della presenza del ricorrente.

Il collaboratore di giustizia Schiavone NICOLA, fratello di Walter, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] Armando, nipote di Elio, collaborasse col fratello nell'attività commerciale, confermando tuttavia che i due erano amici da sempre e si frequentavano abitualmente.

Emergeva, invero, il carattere familiare dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, affine alla famiglia Schiavone per essere il nipote di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] alias «Cicciariello», omonimo cugino del più noto Sandokan.

Proprio in ragione della natura familiare dei rapporti, [OSCURATO:PERSONA] si rendeva disponibile ad assicurare un apporto economico ai familiari di Schiavone: contributo, peraltro limitato al periodo dal 2017 al maggio-giugno 2018, che non risultava sufficiente per ritenerlo partecipe al sodalizio criminoso; a conforto delle argomentazioni difensive si evidenziava, inoltre, che le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attingevano le posizioni degli altri indagati non coinvolgevano invece [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è del tutto assente rispetto alla verifica delle modalità attraverso le quali si sarebbe estrinsecata la condotta associativa ascritta al ricorrente e in ordine alla dimostrazione di un contributo stabile e permanente nel tempo prestato dall'agente.

In ordine alla fattispecie di reato di interposizione fittizia di cui al capo 3), la difesa osservava che si tratta di un reato istantaneo ad effetti permanenti e che rispetto al momento costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA] SRL, era lo stesso GIP a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non assumeva alcun ruolo per svolgere, solo successivamente, l'attività di consegna dei proventi del commercio dei latticini in favore della famiglia di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la società I [OSCURATO:SOCIETA], emergeva effettivamente che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] collaborava con Schiavone sia nell'attività di gestione, ma soprattutto nella citata fase della consegna dei proventi; tuttavia, era necessario tener conto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia in data 11.6.2021 da [OSCURATO:PERSONA] che riveste il ruolo di collaboratore di giustizia; questi, ammettendo la propria partecipazione all'attività inerente la società [OSCURATO:PERSONA], la negava però rispetto alla società I [OSCURATO:SOCIETA] - di cui apprendeva la denominazione solamente dalla lettura dell'ordinanza cautelare - sostenendo che, quando veniva costituita da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], egli veniva estromesso per ragioni di ordine economico in quanto i predetti si erano stancati di corrispondergli la somma di 500 euro settimanali.

Il difensore evidenziava che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo si concretizzava successivamente nell'attività di consegna dei proventi, non sussistevano elementi idonei per poterlo ritenere partecipe rispetto al momento in cui si consumava l'atto di intestazione fittizia, sia in riferimento alle intercettazioni ambientali che lo collocavano in una condotta post delictum; la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta assente in ordine alla specifica questione di diritto sollevata dalla difesa, integrando in tal modo il vizio motivazionale denunciato.

2.2. - la violazione di legge in ordine all'osservanza dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi dei reati di cui ai capi 8) e 9), fondati unicamente sulla interpretazione di due conversazioni ambientali registrate sull'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali egli faceva riferimento, nella prima, ad una pistola e, nella seconda, ad un mitra.

La difesa osservava che le predette intercettazioni non possedevano il carattere di certezza, di serietà e concretezza che consentisse di desumere che [OSCURATO:PERSONA], almeno in termini di gravità indiziaria, detenesse illegalmente una pistola ed un mitra: è palese che, per valutare la serietà di certe affermazioni, bisogna calarsi nel contesto in cui tali intercettazioni venivano svolte, il tipo di espressioni usate ed i soggetti con cui il ricorrente si relazionava facevano ritenere che se di indizi si potesse parlare certamente non assurgevano al livello di gravità necessario ai fini cautelari.

Nell'ordinanza cautelare mancava, del resto, la motivazione in riferimento alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ipotizzata sotto il profilo dell'agevolazione del clan dei casalesi; a fronte della eccezione difensiva, il Tribunale non dava risposta.

2.3. - il vizio della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari.

In ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra la condotta e l'esecuzione del provvedimento coercitivo, andava valutata la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

Manca la motivazione sulla possibilità di applicare il dispositivo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili.

2. I motivi di ricorso sulla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 1), 3), 4) e 6) sono inammissibili sotto plurimi profili.

2.1. Essi sono in primo luogo del tutto generici, sia nella rappresentazione dei vizi che si intende sottoporre al giudice di legittimità, sia delle argomentazioni utilizzate.

Sotto il primo aspetto, va ricordato che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02).

Nel caso di specie, non soltanto alla generica indicazione del vizio motivazionale si accompagna anche quella, del tutto inammissibile, di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., perché essa semmai attiene alla valutazione del compendio indiziario, ma in nessun punto i motivi si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato.

Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 25556801): il ricorso che - come nella specie per le doglianze prospettate da [OSCURATO:PERSONA] Armando - sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, è da considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità.

2.2. In nessun passaggio dei motivi è, infatti, considerata la motivazione dell'impugnata ordinanza: essa è bensì genericamente censurata per «l'appiattimento» su quella genetica, ma, in realtà, non viene enunciata ed esaminata in nessuno specifico passaggio.

Le dettagliate dichiarazioni accusatorie di parti offese e collaboranti, ad esempio, non vengono considerate nel motivo, se non in alcuni fuggevolissimi passaggi, pur costituendo consistenti elementi di gravità indiziaria.

Nulla si dice nel motivo, inoltre, in ordine alla gravità indiziaria che conforta l'ipotesi associativa, né alle attività illecite ricondotte al clan dei Casalesi e, da ultimo, a [OSCURATO:PERSONA].Il profilo dell'intestazione fittizia è solo debolmente accennato nel motivo, nonostante una motivazione, sul punto, assai esaustiva.

Essa pone in evidenza come sia [OSCURATO:PERSONA] (società formalmente facente capo a [OSCURATO:PERSONA]), che I [OSCURATO:SOCIETA] (facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) abbiano evaso ogni tipo di regola societaria formale e siano riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], per consentirgli di commercializzare i prodotti senza apparire ai destinatari della fornitura.

È risultata, del resto, impossibile la stessa commercializzazione dei prodotti (anche attraverso la forma impositiva) se non per il tramite di società che facesse da schermo alla persona di Schiavone.

Si tratta, dunque, di imprese mafiose.

2.3. Più in particolare, sono generiche e manifestamente infondate le doglianze sul concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di cui ai capi 3), 4) e 6) in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che, nel richiamare l'ordinanza genetica, ha anche sottolineato numerosi non contestati elementi ritenuti non illogicamente gravemente indiziari.

Non risulta controverso che [OSCURATO:PERSONA] abbia promosso la costituzione di una serie di società che si occupavano del commercio dei prodotti caseari per poter gestire di fatto tale ramo a vantaggio del clan ed a discapito della libertà imprenditoriale degli operatori del settore, avvalendosi, dapprima, della "[OSCURATO:PERSONA]" e, successivamente, delle [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed I [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali, mediante la minaccia derivante dalla spendita del nome degli Schiavone, a tutti noto per la pericolosità criminale, e comunque minacciando ritorsioni nel caso di violazioni delle sue pretese illecite, imponeva accordi «di esclusiva» e prezzi di acquisto ribassati a vari produttori (Acampora, Staiano e lemma), in modo da danneggiare negli approvvigionamenti i suoi diretti concorrenti ai quali, a loro volta, veniva impedito di vendere i prodotti a molti esercenti del comprensorio aversano, salvo che ottenessero l'espressa «autorizzazione» degli Schiavone, nonché accumulava costantemente debiti con i fornitori che, a causa dello stato di assoggettamento, c non venivano azionati.

In tal modo le imprese della famiglia Schiavone ottenevano una condizione di illecito predominio nella distribuzione dei prodotti caseari nella provincia di Caserta.

Sullo specifico ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] sono icasticamente riportate:- le parole di lemma, che il ricorso trascura di confutare, il quale ha riferito: che [OSCURATO:PERSONA] Armando gli «propose» di vendere un consistente quantitativo giornaliero di mozzarella di bufala a [OSCURATO:PERSONA]; di sapere che [OSCURATO:PERSONA] era in società con [OSCURATO:PERSONA], figlio di Sandokan; di non potere rifiutare la richiesta di consegnare la merce alle condizioni imposte; - le parole di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione in data 6.4.2018) che, facendo riferimento al divieto imposto ad Acampora di vendere la merce senza «autorizzazione» del clan( sorvegliano, tramite altri accoliti, eventuali violazioni dell'imposizione («perchè da qua a Casale lo sapete che la devo vendere solo io») e si predispongono ad usare la violenza per impedirle ([OSCURATO:PERSONA] è pronto a «spezzargli tutte le mani»).

I giudici della fase cautelare hanno affermato, sulla base dei richiamati convergenti elementi che il ricorso omette di considerare, che Armando [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) cooperava costantemente con Schiavone sia nella gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed I [OSCURATO:SOCIETA]., sia nei rapporti con i fornitori e con i clienti, utilizzando le indicate modalità illecite, e tenendo la contabilità delle società, in specie durante il periodo in cui Schiavone si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Isernia anche attraverso l'apporto della compagna di [OSCURATO:PERSONA]: è documentata, e non contraddetta dal ricorso, la consegna dei proventi dell'attività imprenditoriale illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla compagna del capo clan.

Altri sodali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) collaboravano con i gestori delle società suindicate, avvalendosi degli stessi metodi intimidatori e garantendo il rispetto delle condizioni vessatorie imposte a fornitori e clienti; essi avvertivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel caso di vendite di latticini «non autorizzate» in territorio da loro controllato.

I fatti venivano posti in essere allo scopo precipuo di agevolare il consesso camorristico del clan dei Casalesi e, segnatamente, il gruppo facente capo alla famiglia Schiavone, che da anni trae risorse economiche e si rafforza sul territorio tramite il controllo della filiera distributiva di uno dei prodotti alimentari di eccellenza a livello regionale così rafforzando il clan la sua egemonia sul territorio, la sua forza economica ed il suo potere infiltrante.

2.4. È il caso di notare che, quanto al reato di intestazione fittizia cui al capo 3), il ricorso si concentra sulla società [OSCURATO:PERSONA], mentre l'incolpazione e il provvedimento cautelare attengono alla società I [OSCURATO:SOCIETA], in ordine alla quale il ricorso di limita a riportare le parole di Schiavone che nega di avere saputo della «nuova società di famiglia»; si tratta di una affermazione che, al più, rileva per la posizione di costui, ma non certo per [OSCURATO:PERSONA] che gestiva direttamente l'impresa, consegnando i profitti alla famiglia Schiavone.

Sul punto, quindi, il ricorso è de-assiale.

2.5. Sono generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso che riguardano i reati di concorrenza illecita e di estorsione di cui ai capi 4) e 6), alla luce delle non contestate emergenze indiziarie, che il ricorso si limita a sminuire o a criticare in modo parziale e incompleto, senza confrontarsi con le convergenti dichiarazioni delle persone offese e le attività di captazione che hanno coinvolto direttamente il ricorrente.

2.6. Sono, del resto, inammissibili le doglianze sulla partecipazione associativa che sono formulate sotto forma di critica generica e rivalutativa delle specifiche argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata e che, d'altra parte, trovano riscontro, quanto al contributo causale offerto all'associazione, nei delitti di cui si è detto ai paragrafi precedenti e nella dimostrata attività di raccolta dei profitti illeciti e nella consegna del denaro alla famiglia Schiavone.

3. Connotato da eguali caratteristiche è anche il secondo motivo con il quale si censura l'apprezzamento della gravità indiziaria, anche in questo caso, con denuncia di tutti i vizi di motivazione oltre quello di violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione ai reati sulle armi.

Il motivo si limita ad affermare, rievocando la doglianza sul punto già proposta in sede di riesame, che risultava infondata ed arbitraria «la lettura delle conversazioni svolte dai Giudici del riesame poiché priva di qualunque elemento di supporto: non veniva compiuta attività di osservazione, non veniva operato alcun sequestro di armi e le conversazioni presentavano margini di incertezza interpretativa».

3.1. Premesso che è irrilevante il mancato reperimento delle armi, le argomentazioni difensive sono articolate in modo generico là dove la motivazione espressamente valorizza la serietà delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] circa il possesso del mitra che il ricorrente, dopo avere portato seco tutta la notte per uccidere il cugino Gaetano al quale intendeva sparare perché «va a fare le estorsioni alla gente ... ai negozi che lavorano per me», alla fine omette di impiegare per il legame famigliare esistente.

Anche il riferimento fattuale concernente il possesso della pistola, di cui il ricorrente parla con la figlia spaventata dalla presenza dei Carabinieri, è criticato in modo assertivo.

4. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente.

Il motivo, in realtà, si limita a lumeggiare esclusivamente il dato della distanza temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura.

Si tratta, in effetti, di una argomentazione del tutto fallace alla luce della natura permanente della partecipazione associativa così come contestata.

Del resto, i profili di cautela posti in evidenza nel provvedimento impugnato (ruolo di fiduciario primario svolto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al capo clan Schiavone; reiterazione dei reati; disponibilità di armi), non vengono considerati, così segnando irrimediabilmente di genericità il motivo di ricorso.

La valutazione ffi particolare intensità e gravità delle esigenze cautelari, anche tenuta presente la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo, rendono superflua ogni considerazione sull'applicazione del dispositivo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIfissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato che atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Armando [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 5 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per i reati di partecipazione a un'associazione camorristica, anche con il ruolo di custode delle armi (art. 416-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen. - capo 1), intestazione fittizia di un'impresa commerciale (artt. 81, 110, 512-bis, 416-bis.1, cod. pen. - capo 3), atti di illecita concorrenza (artt. 81, 110, 513-bis, 416-bis.1, cod. pen. - capo 4), estorsione aggravata (artt. 110, 629, primo e secondo comma, 416-bis.1, cod. pen. - capo 6), detenzione e porto illegali di una pistola (artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. - capo 8) nonché di un mitra (artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 416-bis.1, cod. pen. - capo 9). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare, è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria degli indicati delitti sulla base delle captazioni delle conversazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra cui [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]), delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni nonché delle indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di r ricostruire complessivamente le attività delinquenziali riferibili al «clan dei Casalesi» sotto la guida del nuovo vertice [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Francesco detto «Sandokan»), nel periodo dal giugno 2015 fino a tutto il 2018, con condotta perdurante, nonché dei reati fine e dei delitti in tema di armi. In particolare, il compendio indiziario confermava il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella imposizione «mafiosa» della fornitura dei latticini, come rivenditori unici o comunque alle modalità imposte dal clan; il ruolo di intestatari fittizi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle imprese di fatto gestite, anche grazie all'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], per conto di [OSCURATO:PERSONA], nonché la funzione delle suddette imprese di effettuare una intermediazione commerciale in modo occulto. [OSCURATO:PERSONA], cioè, cooperava costantemente con Schiavone, sia nella gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia nei rapporti con fornitori e clienti, utilizzando modalità illecite e tenendo la contabilità delle società, soprattutto durante il periodo di detenzione domiciliare del capo clan, anche attraverso l'apporto della compagna di quest'ultimo cui consegnava i proventi illeciti acquisiti.Le imprese fornitrici di prodotti caseari erano indotte, mediante la diretta azione di [OSCURATO:PERSONA], ad astenersi dal commerciare con soggetti diversi dalle imprese camorriste del clan. [OSCURATO:PERSONA], infine, risultava detentore e portatore delle armi comuni e da guerra delle quali discorreva con amici e famigliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando: 2.1. - la violazione di legge in ordine all'osservanza dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi del presunto concorso del ricorrente per la realizzazione delle azioni criminose di cui ai capi 1), 2), 4), 6), là dove opera un acritico richiamo al provvedimento cautelare emesso dal GIP (con la pedissequa ricopiatura delle esatte parole usate dal GIP). All'udienza camerale, il difensore richiedeva una verifica più approfondita degli atti al fine di appurare la reale natura del rapporto intercorrente con [OSCURATO:PERSONA], sulla base della considerazione che il giudizio espresso dal Gip risultava fondato su considerazioni puramente congetturali, che partivano dal presupposto, risultato indimostrato, che la condotta in esame fosse diretta a perseguire le finalità del clan dei casalesi. La difesa osservava che i distributori Acampora e Staiano, seppure mediante dichiarazioni piuttosto confuse, ammettevano che i prezzi praticati al [OSCURATO:PERSONA] per le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] risentivano di una pressione percepita dalle persone offese, ma non esplicitata attraverso condotte oggettivamente di natura minacciosa o di violenza, tuttavia, non inserivano in alcun modo [OSCURATO:PERSONA] in tali condotte: egli veniva indicato come un soggetto che si recava, peraltro in modo sporadico, per ritirare i prodotti, ma nessuno dichiarava, né tantomeno emergeva dalle intercettazioni ambientali, che avesse minacciato qualcuno o anche larvatamente evocato la sussistenza di un sodalizio criminale al fine di ottenere l'esclusiva rispetto alla fornitura di prodotti da commercializzare nel territorio della provincia di Caserta. Si rilevava sul punto che era particolarmente utile la dichiarazione resa da lemma Antonio, utilizzata dal GIP per ritenere sussistente anche l'ipotesi estorsiva, il quale affermava che [OSCURATO:PERSONA] gli «proponeva» di vendere la mozzarella a [OSCURATO:PERSONA] con il quale poi concordò prezzo e modalità di consegna e fatturazione, però mai il ricorrente gli chiedeva di praticare sconti sui prodotti forniti né tantomeno di non esigere i crediti. Sul piano giuridico il concorso di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle ipotesi di concorrenza sleale e di estorsione si collocava in termini di natura morale. A giudizio della difesa, la collaborazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] nell'attività commerciale, peraltro per un periodo di tempo limitato, non era sufficiente per ritenerlo partecipe a tutti i delitti ritenuti dal GIP. Del resto, [OSCURATO:PERSONA], che riveste il ruolo di collaboratore di giustizia, negava di aver costituito un gruppo criminale e spiegava di aver intrapreso ung serie di attività commerciali, ammettendo che per quanto riguarda la società [OSCURATO:PERSONA] l'intestazione formale veniva realizzata in capo ad un soggetto che svolgeva essenzialmente il ruolo di prestanome, tuttavia, escludeva che si trattasse di una attività diretta a realizzare le finalità del clan dei casalesi. Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] come suo socio che curava la gestione attiva della società [OSCURATO:PERSONA], mentre iniziò a vedere [OSCURATO:PERSONA] solamente nel 2016 presso il deposito locato per l'attività, ricordando di aver chiesto proprio a [OSCURATO:PERSONA] le ragioni della presenza del ricorrente. Il collaboratore di giustizia Schiavone NICOLA, fratello di Walter, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava di non sapere che [OSCURATO:PERSONA] Armando, nipote di Elio, collaborasse col fratello nell'attività commerciale, confermando tuttavia che i due erano amici da sempre e si frequentavano abitualmente. Emergeva, invero, il carattere familiare dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, affine alla famiglia Schiavone per essere il nipote di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] alias «Cicciariello», omonimo cugino del più noto Sandokan. Proprio in ragione della natura familiare dei rapporti, [OSCURATO:PERSONA] si rendeva disponibile ad assicurare un apporto economico ai familiari di Schiavone: contributo, peraltro limitato al periodo dal 2017 al maggio-giugno 2018, che non risultava sufficiente per ritenerlo partecipe al sodalizio criminoso; a conforto delle argomentazioni difensive si evidenziava, inoltre, che le stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attingevano le posizioni degli altri indagati non coinvolgevano invece [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è del tutto assente rispetto alla verifica delle modalità attraverso le quali si sarebbe estrinsecata la condotta associativa ascritta al ricorrente e in ordine alla dimostrazione di un contributo stabile e permanente nel tempo prestato dall'agente. In ordine alla fattispecie di reato di interposizione fittizia di cui al capo 3), la difesa osservava che si tratta di un reato istantaneo ad effetti permanenti e che rispetto al momento costitutivo della società [OSCURATO:PERSONA] SRL, era lo stesso GIP a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non assumeva alcun ruolo per svolgere, solo successivamente, l'attività di consegna dei proventi del commercio dei latticini in favore della famiglia di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la società I [OSCURATO:SOCIETA], emergeva effettivamente che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] collaborava con Schiavone sia nell'attività di gestione, ma soprattutto nella citata fase della consegna dei proventi; tuttavia, era necessario tener conto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia in data 11.6.2021 da [OSCURATO:PERSONA] che riveste il ruolo di collaboratore di giustizia; questi, ammettendo la propria partecipazione all'attività inerente la società [OSCURATO:PERSONA], la negava però rispetto alla società I [OSCURATO:SOCIETA] - di cui apprendeva la denominazione solamente dalla lettura dell'ordinanza cautelare - sostenendo che, quando veniva costituita da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], egli veniva estromesso per ragioni di ordine economico in quanto i predetti si erano stancati di corrispondergli la somma di 500 euro settimanali. Il difensore evidenziava che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo si concretizzava successivamente nell'attività di consegna dei proventi, non sussistevano elementi idonei per poterlo ritenere partecipe rispetto al momento in cui si consumava l'atto di intestazione fittizia, sia in riferimento alle intercettazioni ambientali che lo collocavano in una condotta post delictum; la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta assente in ordine alla specifica questione di diritto sollevata dalla difesa, integrando in tal modo il vizio motivazionale denunciato. 2.2. - la violazione di legge in ordine all'osservanza dei criteri valutativi della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi dei reati di cui ai capi 8) e 9), fondati unicamente sulla interpretazione di due conversazioni ambientali registrate sull'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali egli faceva riferimento, nella prima, ad una pistola e, nella seconda, ad un mitra. La difesa osservava che le predette intercettazioni non possedevano il carattere di certezza, di serietà e concretezza che consentisse di desumere che [OSCURATO:PERSONA], almeno in termini di gravità indiziaria, detenesse illegalmente una pistola ed un mitra: è palese che, per valutare la serietà di certe affermazioni, bisogna calarsi nel contesto in cui tali intercettazioni venivano svolte, il tipo di espressioni usate ed i soggetti con cui il ricorrente si relazionava facevano ritenere che se di indizi si potesse parlare certamente non assurgevano al livello di gravità necessario ai fini cautelari. Nell'ordinanza cautelare mancava, del resto, la motivazione in riferimento alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ipotizzata sotto il profilo dell'agevolazione del clan dei casalesi; a fronte della eccezione difensiva, il Tribunale non dava risposta. 2.3. - il vizio della motivazione in riferimento alle esigenze cautelari. In ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra la condotta e l'esecuzione del provvedimento coercitivo, andava valutata la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Manca la motivazione sulla possibilità di applicare il dispositivo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 2. I motivi di ricorso sulla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 1), 3), 4) e 6) sono inammissibili sotto plurimi profili. 2.1. Essi sono in primo luogo del tutto generici, sia nella rappresentazione dei vizi che si intende sottoporre al giudice di legittimità, sia delle argomentazioni utilizzate. Sotto il primo aspetto, va ricordato che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02). Nel caso di specie, non soltanto alla generica indicazione del vizio motivazionale si accompagna anche quella, del tutto inammissibile, di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., perché essa semmai attiene alla valutazione del compendio indiziario, ma in nessun punto i motivi si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 25556801): il ricorso che - come nella specie per le doglianze prospettate da [OSCURATO:PERSONA] Armando - sia fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, è da considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità. 2.2. In nessun passaggio dei motivi è, infatti, considerata la motivazione dell'impugnata ordinanza: essa è bensì genericamente censurata per «l'appiattimento» su quella genetica, ma, in realtà, non viene enunciata ed esaminata in nessuno specifico passaggio. Le dettagliate dichiarazioni accusatorie di parti offese e collaboranti, ad esempio, non vengono considerate nel motivo, se non in alcuni fuggevolissimi passaggi, pur costituendo consistenti elementi di gravità indiziaria. Nulla si dice nel motivo, inoltre, in ordine alla gravità indiziaria che conforta l'ipotesi associativa, né alle attività illecite ricondotte al clan dei Casalesi e, da ultimo, a [OSCURATO:PERSONA].Il profilo dell'intestazione fittizia è solo debolmente accennato nel motivo, nonostante una motivazione, sul punto, assai esaustiva. Essa pone in evidenza come sia [OSCURATO:PERSONA] (società formalmente facente capo a [OSCURATO:PERSONA]), che I [OSCURATO:SOCIETA] (facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) abbiano evaso ogni tipo di regola societaria formale e siano riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], per consentirgli di commercializzare i prodotti senza apparire ai destinatari della fornitura. È risultata, del resto, impossibile la stessa commercializzazione dei prodotti (anche attraverso la forma impositiva) se non per il tramite di società che facesse da schermo alla persona di Schiavone. Si tratta, dunque, di imprese mafiose. 2.3. Più in particolare, sono generiche e manifestamente infondate le doglianze sul concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati di cui ai capi 3), 4) e 6) in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che, nel richiamare l'ordinanza genetica, ha anche sottolineato numerosi non contestati elementi ritenuti non illogicamente gravemente indiziari. Non risulta controverso che [OSCURATO:PERSONA] abbia promosso la costituzione di una serie di società che si occupavano del commercio dei prodotti caseari per poter gestire di fatto tale ramo a vantaggio del clan ed a discapito della libertà imprenditoriale degli operatori del settore, avvalendosi, dapprima, della "[OSCURATO:PERSONA]" e, successivamente, delle [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ed I [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali, mediante la minaccia derivante dalla spendita del nome degli Schiavone, a tutti noto per la pericolosità criminale, e comunque minacciando ritorsioni nel caso di violazioni delle sue pretese illecite, imponeva accordi «di esclusiva» e prezzi di acquisto ribassati a vari produttori (Acampora, Staiano e lemma), in modo da danneggiare negli approvvigionamenti i suoi diretti concorrenti ai quali, a loro volta, veniva impedito di vendere i prodotti a molti esercenti del comprensorio aversano, salvo che ottenessero l'espressa «autorizzazione» degli Schiavone, nonché accumulava costantemente debiti con i fornitori che, a causa dello stato di assoggettamento, c non venivano azionati. In tal modo le imprese della famiglia Schiavone ottenevano una condizione di illecito predominio nella distribuzione dei prodotti caseari nella provincia di Caserta. Sullo specifico ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] sono icasticamente riportate:- le parole di lemma, che il ricorso trascura di confutare, il quale ha riferito: che [OSCURATO:PERSONA] Armando gli «propose» di vendere un consistente quantitativo giornaliero di mozzarella di bufala a [OSCURATO:PERSONA]; di sapere che [OSCURATO:PERSONA] era in società con [OSCURATO:PERSONA], figlio di Sandokan; di non potere rifiutare la richiesta di consegnare la merce alle condizioni imposte; - le parole di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (intercettazione in data 6.4.2018) che, facendo riferimento al divieto imposto ad Acampora di vendere la merce senza «autorizzazione» del clan( sorvegliano, tramite altri accoliti, eventuali violazioni dell'imposizione («perchè da qua a Casale lo sapete che la devo vendere solo io») e si predispongono ad usare la violenza per impedirle ([OSCURATO:PERSONA] è pronto a «spezzargli tutte le mani»). I giudici della fase cautelare hanno affermato, sulla base dei richiamati convergenti elementi che il ricorso omette di considerare, che Armando [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) cooperava costantemente con Schiavone sia nella gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed I [OSCURATO:SOCIETA]., sia nei rapporti con i fornitori e con i clienti, utilizzando le indicate modalità illecite, e tenendo la contabilità delle società, in specie durante il periodo in cui Schiavone si trovava agli arresti domiciliari in provincia di Isernia anche attraverso l'apporto della compagna di [OSCURATO:PERSONA]: è documentata, e non contraddetta dal ricorso, la consegna dei proventi dell'attività imprenditoriale illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla compagna del capo clan. Altri sodali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) collaboravano con i gestori delle società suindicate, avvalendosi degli stessi metodi intimidatori e garantendo il rispetto delle condizioni vessatorie imposte a fornitori e clienti; essi avvertivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel caso di vendite di latticini «non autorizzate» in territorio da loro controllato. I fatti venivano posti in essere allo scopo precipuo di agevolare il consesso camorristico del clan dei Casalesi e, segnatamente, il gruppo facente capo alla famiglia Schiavone, che da anni trae risorse economiche e si rafforza sul territorio tramite il controllo della filiera distributiva di uno dei prodotti alimentari di eccellenza a livello regionale così rafforzando il clan la sua egemonia sul territorio, la sua forza economica ed il suo potere infiltrante. 2.4. È il caso di notare che, quanto al reato di intestazione fittizia cui al capo 3), il ricorso si concentra sulla società [OSCURATO:PERSONA], mentre l'incolpazione e il provvedimento cautelare attengono alla società I [OSCURATO:SOCIETA], in ordine alla quale il ricorso di limita a riportare le parole di Schiavone che nega di avere saputo della «nuova società di famiglia»; si tratta di una affermazione che, al più, rileva per la posizione di costui, ma non certo per [OSCURATO:PERSONA] che gestiva direttamente l'impresa, consegnando i profitti alla famiglia Schiavone. Sul punto, quindi, il ricorso è de-assiale. 2.5. Sono generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso che riguardano i reati di concorrenza illecita e di estorsione di cui ai capi 4) e 6), alla luce delle non contestate emergenze indiziarie, che il ricorso si limita a sminuire o a criticare in modo parziale e incompleto, senza confrontarsi con le convergenti dichiarazioni delle persone offese e le attività di captazione che hanno coinvolto direttamente il ricorrente. 2.6. Sono, del resto, inammissibili le doglianze sulla partecipazione associativa che sono formulate sotto forma di critica generica e rivalutativa delle specifiche argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata e che, d'altra parte, trovano riscontro, quanto al contributo causale offerto all'associazione, nei delitti di cui si è detto ai paragrafi precedenti e nella dimostrata attività di raccolta dei profitti illeciti e nella consegna del denaro alla famiglia Schiavone. 3. Connotato da eguali caratteristiche è anche il secondo motivo con il quale si censura l'apprezzamento della gravità indiziaria, anche in questo caso, con denuncia di tutti i vizi di motivazione oltre quello di violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione ai reati sulle armi. Il motivo si limita ad affermare, rievocando la doglianza sul punto già proposta in sede di riesame, che risultava infondata ed arbitraria «la lettura delle conversazioni svolte dai Giudici del riesame poiché priva di qualunque elemento di supporto: non veniva compiuta attività di osservazione, non veniva operato alcun sequestro di armi e le conversazioni presentavano margini di incertezza interpretativa». 3.1. Premesso che è irrilevante il mancato reperimento delle armi, le argomentazioni difensive sono articolate in modo generico là dove la motivazione espressamente valorizza la serietà delle parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] circa il possesso del mitra che il ricorrente, dopo avere portato seco tutta la notte per uccidere il cugino Gaetano al quale intendeva sparare perché «va a fare le estorsioni alla gente ... ai negozi che lavorano per me», alla fine omette di impiegare per il legame famigliare esistente. Anche il riferimento fattuale concernente il possesso della pistola, di cui il ricorrente parla con la figlia spaventata dalla presenza dei Carabinieri, è criticato in modo assertivo. 4. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente. Il motivo, in realtà, si limita a lumeggiare esclusivamente il dato della distanza temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura. Si tratta, in effetti, di una argomentazione del tutto fallace alla luce della natura permanente della partecipazione associativa così come contestata. Del resto, i profili di cautela posti in evidenza nel provvedimento impugnato (ruolo di fiduciario primario svolto da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al capo clan Schiavone; reiterazione dei reati; disponibilità di armi), non vengono considerati, così segnando irrimediabilmente di genericità il motivo di ricorso. La valutazione ffi particolare intensità e gravità delle esigenze cautelari, anche tenuta presente la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo, rendono superflua ogni considerazione sull'applicazione del dispositivo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 13926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris