CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1965; avverso la sentenza del 14 settembre 2022, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] il 25 settembre 2023, con la quale si insiste per l'accoglimento dl ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 14 settembre 2022, la Corte d'appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia resa in primo grado, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta distrattiva, derubricava (in relazione alla sua posizione) la parallela imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice dichiarandone l'estinzione per prescrizione, ma confermava la condanna pronunciata in relazione al coimputato, [OSCURATO:PERSONA], per il quale si limitava a rideterminare la pena in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I fatti attengono al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., società costituita 1'8 marzo 2001 ed avente per oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione di auto, moto, cicli e relativi accessori e ricambi. Amministrata dal Marcato, fin dal momento della sua costituzione, la società è stata posta in liquidazione nel 2007, data in cui lo stesso Marcato assumeva le funzioni di liquidatore, trasferite al Giunti (unitamente alle quote) nel marzo 2010, e da quest'ultimo svolte fino al successivo fallimento dichiarato nel 2012. Oggetto dell'imputazione sono asserite condotte depauperative del patrimonio societario (segnatamente, la distrazione di oltre 500.000 euro, eseguita mediante il trasferimento delle relative somme in favore di una società estera, la [OSCURATO:PERSONA], per la gran parte, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della Exte's di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), nonché la tenuta delle scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari. Il ricorso, proposto dal Marcato, si articola in un unico motivo d'impugnazione con il quale si deduce, sostanzialmente, la sua estraneità rispetto alla realizzazione delle condotte contestate. In particolare, - il trasferimento del denaro della società sul conto corrente della BCC di Alba, sempre intestato alla [OSCURATO:PERSONA] 2, è stato disposto per avere un'unica banca al fine di ridurre i costi a carico della società ed evitare un aggravamento della stessa; - la somma di C 530.660 era un fondo di accumulo presso l'ente Eurizone al fine di garantire il debito con la [OSCURATO:PERSONA]; - i bonifici distrattivi, seppur avvenuti il giorno dopo la cessione delle quote, sono stati indirizzati a soggetti terzi ed eseguiti dal Giunti, quale legale rappresentate, unico soggetto ad avere l'autorità formale e sostanziale per gestire il patrimonio societario; - i documenti della società sono stati regolarmente tenuti presso la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e sono stati ritirati da un delegato del Giunti; - tutti gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per giustificare la riconducibilità al Marcato di condotte formalmente riferibili solo al Giunti (il '/` pregresso svolgimento delle funzioni amministrative, la conoscenza della situazione economica della società, la tempistica dei bonifici) sarebbero sostanzialmente irrilevanti. [OSCURATO:PERSONA] Per come si è detto, la difesa contesta, sostanzialmente, la riconducibilità al Marcato delle condotte descritte nel capo d'imputazione, tutte commesse sotto la successiva gestione liquidatoria del Giunti, al quale sarebbe stata consegnata anche tutta la documentazione contabile. La Corte territoriale giustifica l'ascrivibilità al ricorrente dei fatti (pacificamente commessi durante la gestione del Giunti, al quale è stata anche consegnata l'intera documentazione contabile) alla luce: - della ricostruzione delle vicende societarie: il Marcato avrebbe costituito la società e l'avrebbe amministrata ininterrottamente fino alla messa in liquidazione, avvenuta nel 2007, dopo la quale avrebbe formalmente assunto le funzioni di liquidatore fino al marzo 2010; - la piena conoscenza della condizione gestionale dell'impresa, della omessa tenuta delle scritture contabili (l'ultimo bilancio depositato è quello al 31 dicembre 2008) e del quadro economico finanziario e patrimoniale; - la data di effettuazione dei relativi bonifici, che coincide con quella dell'avvenuta registrazione del contratto di cessione delle quote societarie tra Marcato e Giunti; - le scarse capacità cognitive del Giunti, sempre dichiaratosi mero "prestanome". Presupposto logico della decisione impugnata (esplicitato nella motivazione offerta a sostegno dell'assoluzione del Giunti dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale e della parallela riqualificazione dei fatti contestati a titolo di bancarotta documentale da fraudolenta in semplice) è che il Marcato abbia continuato a svolgere, in fatto, le funzioni gestorie della fallita anche dopo il relativo passaggio formale in capo al Giunti, considerato, invece, mero prestanome del primo. Ma la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. Ebbene, l'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534). Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce, in via processuale, nell'accertamento (che postula un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica) di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti, e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv, 212145; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Rv. 234254). È pur vero che, in concreto, l'unico atto gestorio compiuto sotto la gestione di Giunti è, appunto, l'esecuzione dei bonifici, ma la mera coincidenza cronologica dell'esecuzione dei bonifici con la cessione delle quote e il conseguente trasferimento delle funzioni liquidatorie non rappresenta un elemento sufficiente a giustificare l'ascrivibilità di tali bonifici in capo al precedente liquidatore. Tanto più che esso stesso, sotto il profilo logico, ben potrebbe condurre verso una soluzione simmetrica rispetto a quella prospettata dalla Corte territoriale. In ultimo, assolutamente irrilevante è la scarsa capacità cognitiva del Giunti (idonea, semmai, a giustificarne l'estraneità); così come del tutto inconferenti sono le altre due considerazioni (quanto alla pregressa amministrazione e alla conseguente conoscenza della situazione contabili), proprio in quanto relative ad un periodo nel quale le funzioni gestorie erano svolte anche formalmente dal Marcato. Manca, quindi, una logica motivazione sulla quale fondare la riconducibilità delle condotte contestate al ricorrente. E tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p