Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 35709/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19629-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/02/2021 R.G.N. 3806/2016; [OSCURATO:PERSONA] lavorative R.G.N. 19629/2021 Cron.

Rep.

Ud. 08/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l a Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Salus di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] “della somma di euro 991,63, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e sulle somme via via rivalutate” e ha compensato “per due terzi le spese del doppio grado e condanna[to] l’appellata al pagamento del residuo in euro 600,00 per il primo ed euro 700,00 per il presente, oltre IVA e CPA [...]”;

2. la Corte territoriale ha argomentato che la società, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva in parte riconosciuto l’essere intercorso rapporto di lavoro con il Matrullo “almeno con riferimento al primo periodo che si sarebbe svolto dal 1/5/2012 al 9/7/2012 con mansioni di operaio-bagnino di livello V”; che “solo per tale periodo, per il quale sarebbero state anche emesse buste paga, a giudizio di questo Collegio va confermata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata”, con orario di lavoro, pure ammesso, di venti ore settimanali; che, pertanto, era stato “richiesto alle parti di formulare conteggi per la quantificazione delle differenze retributive dovute e TFR, applicando il CCNL operatori turismo, tenendo conto del livello V e con orario di lavoro pari a n. 20 ore settimanali, previa detrazione delle somme eventualmente risultanti corrisposte in buste paga o in mancanza di quelle ammesse come percepite dal ricorrente”; che “il conteggio è stato depositato dall’appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] telematicamente e sul medesimo non vi sono state contestazioni, né controparte ha depositato proprio conteggio”; che, in conclusione, andava “riconosciuta all’appellante la somma di euro 991,63, inferiore a quella richiesta in ricorso di primo grado per euro 8.009,30”, con compensazione delle spese del doppio grado nella misura di due terzi in considerazione “dell’accoglimento in misura ridotta della domanda”;

3. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345, 414 cpc e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art.360 cpc n. 3”; si deduce che la Corte territoriale avrebbe “dato pregio ad una domanda nuova, proposta dall'appellante solo in secondo grado e comunque in contrasto con fatti pacifici e non contestati dalle parti nel corso del giudizio di prime cure”; si sostiene che “il lavoratore, nel proporre gravame, insistendo nella propria domanda introdusse però, pur se incidenter tantum, per la prima volta una nuova contestazione circa ‘l'assenza di prova di qualsivoglia pagamento effettuato in favore del ricorrente che valga ad estinguere le obbligazioni nascenti dal rapporto’, in netto contrasto con quanto pacificamente emerso nel corso del giudizio di primo grado ed in palese violazione di quanto disposto nell'art. 345 cpc.”; il motivo non può trovare accoglimento; mal si comprende quale sarebbe la domanda nuova che avrebbe trovato ingresso solo in grado di appello, non avendo la ricorrente in cassazione riportato i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio sulla base della quale la Corte territoriale ha tratto la condanna al pagamento della somma di euro 991,63 e, quindi, il titolo per il quale si è proceduto alla condanna; tale difetto di specificità, preclude a questa Corte di conoscere anche quale sia l’esatto fatto costitutivo del diritto riconosciuto al lavoratore e che sarebbe stato oggetto di non contestazione da parte del medesimo, fermo poi l’onere di provare l’adempimento che comunque grava sul datore di lavoro; infine, parte ricorrente neanche censura adeguatamente quella parte di sentenza gravata con cui i giudici di appello determinano il dovuto sulla scorta del conteggio depositato dall’appellante, aggiungendo che “sul medesimo non vi sono state contestazioni, né controparte ha depositato proprio conteggio”;

2. con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 420 comma 1 cpc in relazione all'art. 360 cpc n. 3”; la Corte di Appello non avrebbe “tenuto conto della sostanziale soccombenza della parte attrice, in entrambi i gradi di giudizio del merito, posizione poi aggravata dalla circostanza che, in primo grado, non si definì la conciliazione della controversia in quanto il Matrullo rifiutò la proposta - formulata dallo stesso Giudice ex art. 420 cpc - pari ad € 1.000,00 (mille/00), cifra addirittura superiore a quella che sarebbe poi stata riconosciuta come dovuta in sede di gravame (€ 991,63)”; anche tale censura non merita accoglimento, atteso che è noto il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, secondo cui il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato la valutazione della opportunità della misura della compensazione delle spese di lite; quanto poi alla questione del rifiuto della proposta transattiva che sarebbe stata effettuata in primo grado, la società in alcun modo riporta in ricorso i contenuti degli atti processuali, né indica specificamente dove gli stessi siano reperibili, dai quali evincere modalità e termini di tale proposta, oltre che gli estremi del rifiuto;

3. in conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarie al 15%, con attribuzione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19629-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 380/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/02/2021 R.G.N. 3806/2016; [OSCURATO:PERSONA] lavorative R.G.N. 19629/2021 Cron. Rep. Ud. 08/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l a Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Salus di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] “della somma di euro 991,63, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e sulle somme via via rivalutate” e ha compensato “per due terzi le spese del doppio grado e condanna[to] l’appellata al pagamento del residuo in euro 600,00 per il primo ed euro 700,00 per il presente, oltre IVA e CPA [...]”; 2. la Corte territoriale ha argomentato che la società, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva in parte riconosciuto l’essere intercorso rapporto di lavoro con il Matrullo “almeno con riferimento al primo periodo che si sarebbe svolto dal 1/5/2012 al 9/7/2012 con mansioni di operaio-bagnino di livello V”; che “solo per tale periodo, per il quale sarebbero state anche emesse buste paga, a giudizio di questo Collegio va confermata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata”, con orario di lavoro, pure ammesso, di venti ore settimanali; che, pertanto, era stato “richiesto alle parti di formulare conteggi per la quantificazione delle differenze retributive dovute e TFR, applicando il CCNL operatori turismo, tenendo conto del livello V e con orario di lavoro pari a n. 20 ore settimanali, previa detrazione delle somme eventualmente risultanti corrisposte in buste paga o in mancanza di quelle ammesse come percepite dal ricorrente”; che “il conteggio è stato depositato dall’appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] telematicamente e sul medesimo non vi sono state contestazioni, né controparte ha depositato proprio conteggio”; che, in conclusione, andava “riconosciuta all’appellante la somma di euro 991,63, inferiore a quella richiesta in ricorso di primo grado per euro 8.009,30”, con compensazione delle spese del doppio grado nella misura di due terzi in considerazione “dell’accoglimento in misura ridotta della domanda”; 3. avverso tale sentenza la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345, 414 cpc e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art.360 cpc n. 3”; si deduce che la Corte territoriale avrebbe “dato pregio ad una domanda nuova, proposta dall'appellante solo in secondo grado e comunque in contrasto con fatti pacifici e non contestati dalle parti nel corso del giudizio di prime cure”; si sostiene che “il lavoratore, nel proporre gravame, insistendo nella propria domanda introdusse però, pur se incidenter tantum, per la prima volta una nuova contestazione circa ‘l'assenza di prova di qualsivoglia pagamento effettuato in favore del ricorrente che valga ad estinguere le obbligazioni nascenti dal rapporto’, in netto contrasto con quanto pacificamente emerso nel corso del giudizio di primo grado ed in palese violazione di quanto disposto nell'art. 345 cpc.”; il motivo non può trovare accoglimento; mal si comprende quale sarebbe la domanda nuova che avrebbe trovato ingresso solo in grado di appello, non avendo la ricorrente in cassazione riportato i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio sulla base della quale la Corte territoriale ha tratto la condanna al pagamento della somma di euro 991,63 e, quindi, il titolo per il quale si è proceduto alla condanna; tale difetto di specificità, preclude a questa Corte di conoscere anche quale sia l’esatto fatto costitutivo del diritto riconosciuto al lavoratore e che sarebbe stato oggetto di non contestazione da parte del medesimo, fermo poi l’onere di provare l’adempimento che comunque grava sul datore di lavoro; infine, parte ricorrente neanche censura adeguatamente quella parte di sentenza gravata con cui i giudici di appello determinano il dovuto sulla scorta del conteggio depositato dall’appellante, aggiungendo che “sul medesimo non vi sono state contestazioni, né controparte ha depositato proprio conteggio”; 2. con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 420 comma 1 cpc in relazione all'art. 360 cpc n. 3”; la Corte di Appello non avrebbe “tenuto conto della sostanziale soccombenza della parte attrice, in entrambi i gradi di giudizio del merito, posizione poi aggravata dalla circostanza che, in primo grado, non si definì la conciliazione della controversia in quanto il Matrullo rifiutò la proposta - formulata dallo stesso Giudice ex art. 420 cpc - pari ad € 1.000,00 (mille/00), cifra addirittura superiore a quella che sarebbe poi stata riconosciuta come dovuta in sede di gravame (€ 991,63)”; anche tale censura non merita accoglimento, atteso che è noto il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, secondo cui il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato la valutazione della opportunità della misura della compensazione delle spese di lite; quanto poi alla questione del rifiuto della proposta transattiva che sarebbe stata effettuata in primo grado, la società in alcun modo riporta in ricorso i contenuti degli atti processuali, né indica specificamente dove gli stessi siano reperibili, dai quali evincere modalità e termini di tale proposta, oltre che gli estremi del rifiuto; 3. in conclusione il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarie al 15%, con attribuzione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Sentenza Cassazione n. 35709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris