CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 19481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa pronunciata, a seguito di giudizio abbreviato, dal TRIBUNALE di TORINO, in data 02/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie, la pena-base applicata in primo grado (e confermata in appello), pari a un anno di reclusione e 4000 euro di multa (pena sulla quale sono state operate le diminuzioni per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e per il rito), è di gran lunga inferiore al medio edittale del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (che corrisponde a due anni e tre mesi di reclusione) ed assai più vicina al minimo. Sotto altro profilo, gli stessi indicatori di una possibile ulteriore attenuazione della pena richiamati nell'odierno ricorso sono già stati globalmente vagliati dalla Corte di appello con motivazione che, nel suo complesso (avuto riguardo alla sintesi operata in sede di merito dopo l'analisi dei singoli elementi partitamente considerati), è tutt'altro che illogica e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella (ri)valutazione (oltretutto analitica e nemmeno sintetica) di tali indici, operazione quest'ultima sostanzialmente pretesa dal ricorrente il quale non può sollecitare la riedizione del potere discrezionale che la legge affida esclusivamente al giudice di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAa