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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32956/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 03M5jv3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/09/2022 della corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Livorno del 10 ottobre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione all'art. 6 bis L. 401/89.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di motivazione, in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c od.

Pen.

Si contesta il diniego in tal senso espresso dalla Corte di appello rappresentando circostanze dimostrative della speciale tenuità del fatto, non considerate dai giudici, quali l'inerenza della partita di riferimento ad un campionato di serie minore, la condotta del ricorrente che attendeva che la candela, riposta ai sui piedi, si spegnesse, l'assenza di ogni dedizione abituale a condotte criminose.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, siccome esso si traduce nella mera rivalutazione personale della vicenda, inammissibile in questa sede.

Come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi — diversamente dal caso di specie - , dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 03M5jv3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/09/2022 della corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Livorno del 10 ottobre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione all'art. 6 bis L. 401/89. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di motivazione, in relazione alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c od. Pen. Si contesta il diniego in tal senso espresso dalla Corte di appello rappresentando circostanze dimostrative della speciale tenuità del fatto, non considerate dai giudici, quali l'inerenza della partita di riferimento ad un campionato di serie minore, la condotta del ricorrente che attendeva che la candela, riposta ai sui piedi, si spegnesse, l'assenza di ogni dedizione abituale a condotte criminose. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, siccome esso si traduce nella mera rivalutazione personale della vicenda, inammissibile in questa sede. Come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi — diversamente dal caso di specie - , dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 gi
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