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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 12624/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24863/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 453/2020,depositata il 20/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Provincia di Brindisi al fine di sentirla condannare al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 408.696,73, in conseguenza della perdita di produzione agricola su terreni di sua proprietà a partire dall’anno 2002/2003; perdita asseritamente ricondotta alla parte convenuta, la cui condotta imperita e negligente –nella specie, mancata costruzione di cunette a servizio della strada provinciale (ex SS. 16), cattiva e/o nulla manutenzione dei canali posti al di sotto del sedime stradale e ubicazione della stessa strada su una quota altimetrica maggiore rispetto al piano campagna dei fondi di proprietà dell’odierno attore –, non avrebbe impedito che le eccezionali piogge verificatesi tra l’8.2002 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] provocassero danni alla coltura.

1.1. - Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda, ricondotta al paradigma della responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., condannò la Provincia al pagamento di euro 68.072,93 oltre interessi e rivalutazione del 14.02.2003, in favore del Mitrotta, avendo accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della parte convenuta e il danno subito dall’attore, ma ciò solo in relazione alle colture insistenti nella zona attigua alla strada pubblica, escludendo, invece , il nesso di causalità per quelle insistenti sulla restante porzione di terreno “in quanto al di fuori della quota di influenza”; condannò, infine, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), chiamata in causa dalla Provincia convenuta, a tenere indenne la parte soccombente dalle spese da sostenere come conseguenza del giudizio.

2. - [OSCURATO:PERSONA], con appello principale, e [OSCURATO:SOCIETA]., con appello incidentale, impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, il primo lamentando l’errata quantificazione del danno in quanto non comprensivo delle perdite di coltura subite anche sulle restanti parti del terreno; la seconda, domandando l’integrale rigetto della domanda attorea e, in subordine, la rideterminazione del quantum debeatur in misura pari ad euro 45.549,00 (somma determinata dai CC.TT.UU. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a cui si sarebbe dovuto poi scomputare l’ulteriore somma di euro 37.500,00 dal Mitrotta conseguita a titolo di indennità per i danni subiti in conseguenza della calamità dichiarata dalla Regione Puglia.

2.1. -La Corte d’ Appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 20 maggio 2020, riformando la sentenza di primo grado, escludeva la responsabilità della Provincia di Brindisi nella causazione dell’intero danno: in ragione della mancanza di prova fornita dal danneggiato e sulla base delle conclusioni dell’ATP, concludeva nel senso della non riconducibilità causale dello stesso alla “cosa in custodia, vale a dire la S.S. 16 che delimita gli appezzamenti coltivati a carciofeto dal Mitrotta per tutta la lunghezza del loro fronte nord”.

Per l’effetto, rigettando la domanda di risarcimento avanzata dal Mitrotta e in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ordinava al primo la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, nonché la refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della seconda.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Mar co [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti della impugnazione a due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. il Mitrotta e la Provincia di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione di norme processuali, per avere la Corte territoriale errato nel pronunciarsi su una questione non devoluta in appello, cioè la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa custodita dalla Provincia di Brindisi e il danno cagionato alla coltura agricola, che non era stata rimessa in discussione né dall’appellante principale (che ha denunciato la erroneità della sentenza del primo giudice solo in relazione alla entità della quantificazione del danno), né dall’appellante incidentale (che si sarebbe limitato ad eccepire soltanto circa lo stato di calamità dichiarato dalla Regione Puglia “senza nulla riferire, si ribadisce, sulla manutenzione delle cunette ad opera della medesima Provincia di Brindisi”).

1.1. - Il motivo – pur ammissibile, poiché dal tenore delle argomentazioni si desume chiaramente che il ricorrente abbia inteso in questa sede denunciare la violazione del principio devolutivo (art. 342 c.p.c.) e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) –è, comunque, infondato.

1.2. - Dalla lettura dell ’ appello principale del Mitrotta e di quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (consentita a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale in ragione del dedotto error in procedendo), emerge come la questione concernente la sussistenza della responsabilità della Provincia medesima nella causazione del danno sia stata devoluta in sede d’appello e, in quanto tale, divenuta oggetto del processo.

1.2.1. - In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha inteso censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, nonostante l’accertamento della responsabilità della Provincia di Brindisi nella causazione del danno (in quanto custode della strada priva delle cunette necessarie a far defluire le acque che portarono le eccezionali piogge di quel periodo), aderendo alla prima CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla perizia dell’ATP dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia poi proceduto ad una differente quantificazione del danno, ossia non quella indicata nelle conclusioni della prima CTU (pari ad euro 402.500,35 ), bensì quella indicata nella terza ed ultima CTU dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che quantificavano il danno, poi effettivamente liquidato, in euro 68.072,93.

In particolare, come emerge a p. 40 dell’atto di appello principale, “partendo, quindi, dalla valutazione corretta dell’elaborato peritale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] il Giudice nella sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere che l’ammontare dei danni patiti dal Mitrotta, a causa del comportamento negligente tenuto dall’Amministrazione della Provincia di Brindisi, riconosciuto nella impugnata sentenza, non riguardava la sola coltura utile (il soprassuolo, la carciofaia), ma gli stessi danni si erano estesi anche al suolo, al terreno agrario, ed avevano finito per coinvolgere e interessare l’azienda nella sua interezza, avendo avuto ripercussioni economiche di grossa rilevanza sui bilanci di più annate agrarie”.

Dunque, nonostante la formale rubrica della censura concernente la errata quantificazione del danno l’appellante principale, l’appellante principale ha effettivamente riproposto la questione di merito concernente sussistenza del nesso di causalità materiale che, stando alla sua prospettazione, non avrebbe dovuto essere individuato solo in relazione ai danni cagionati alla coltura utile presente sul terreno adiacente alla S.S.16 (danno evento), bensì rispetto ai complessivi danni che sarebbero derivati a tutta la sua proprietà agricola (comprensiva del soprasuolo, cioè la coltura utile/carciofaia, e del sottosuolo, cioè la produttività agricola del terreno).

In altri termini, il Mitrotta non ha inteso sindacare la scorrettezza della quantificazione in ordine al valore della porzione di suolo rispetto alla quale era stata riconosciuta la responsabilità della Provincia (suolo adiacente alla S.S. 16), bensì ha prospettato una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fornita dal primo giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti, concludendo nel senso che il danno avrebbe dovuto essere quantificato in termini diversi stante il nesso di causalità tra la condotta illecita della Provincia (rectius: la cosa in custodia della Provincia stessa) e la lesione della produttività del soprasuolo e sottosuolo della coltura agricola di sua proprietà.

Ciò che viene contestato, in ultima analisi, è il perimetro del danno evento, nella specie la quantità di terreno agricolo il cui danneggiamento può dirsi riconducibile alla cosa (S.S. 16) custodita dalla Provincia di Brindisi.

1.2.2. - Dall ’ altro lato, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con appello incidentale la sentenza del Tribunale assumendone, in via principale, l’erroneità nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della Provincia di Brindisi (assicurata presso essa compagnia) nella causazione del danno patito dal Mitrotta.

In particolare, prospettando una ricostruzione del fatto alternativa rispetto all’accertamento di primo grado e fondata su altri elementi probatori (quali la CTP della [OSCURATO:PERSONA] redatta dall’ Ing. [OSCURATO:PERSONA], l’ istanza di liquidazione avanzata dal Mitrotta alla Regione Puglia con nota del 10.6.2003, Prot. 42780, e nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], denunciando di aver subito un danno per calamità per la coltura del carciofeto pari al 100%, avente valore probatorio di confessione stragiudiziale), l’appellante incidentale sosteneva che emergesse ex actiscome lo stesso danno fosse causalmente riconducibile esclusivamente al caso fortuito, cioè alle piogge eccezionali che in quel periodo si riversarono anche sulla coltura di proprietà del Mitrotta.

1.3. - La questione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la “cosa in custodia” (S.S. 16) della Provincia di Brindisi e il danno patito dal Mitrotta è stata, dunque, integralmente devoluta in appello e ciò in quanto, da un lato, il Mitrotta ha rimesso in discussione la “ampiezza” del danno evento patito, componente essenziale della relazione del nesso di causalità materiale oggetto di prova della parte danneggiata nel modello di responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2051 c.c., e dall’altro, il terzo garante ha contestato la sussistenza della responsabilità del soggetto garantito nella causazione del danno, adducendo che lo stesso avrebbe dovuto essere esclusivamente ricondotto alle eccezionali e imprevedibili piogge riversatesi in quel periodo sulla coltura di proprietà del Mitrotta e, in ultima analisi, al caso fortuito.

2. - Con il secondo mezzo è dedotta , ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.,violazione dell’art. 2051 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto raggiunta la prova liberatoria concernente la riconducibilità causale dell’intero danno patito alle eccezionali piogge, non perché essa fosse stata provata dalla Provincia di Brindisi, bensì sulla base dell’elaborato peritale redatto dal CTU in sede di ATP, nonché valorizzando il contenuto del D.M. 15.04.2003 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, accertante la eccezionalità del fenomeno, nonostante fosse un documento inutilizzabile in quanto prodotto tardivamente.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ulteriormente errato nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado per non avere il Mitrotta fornito la prova in giudizio della riconducibilità causale del danno subito anche alle colture non adiacenti alla S.S. 16 al fatto illecito della Provincia; travisando il merito della decisione, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che in nessun punto della sentenza di primo grado il Tribunale ha escluso la riconducibilità causale del danno al fatto della Provincia, avendo proceduto ad una quantificazione del danno inferiore rispetto a quella chiesta dall’attore non perché abbia escluso la responsabilità della Provincia in relazione ai danni subiti dalle colture non adiacenti alla S.S. 16, ma solo perché – dopo aver accertato la responsabilità dell’Ente – ha delimitato la porzione dei terreni che sarebbero stati danneggiati.

2.1. -Il motivo è inammissibile.

2.2. - Le censure muovono, anzitutto, da un ’ erronea premessa sulla effettiva portata della sentenza di primo grado, assumendosi che il Tribunale non avrebbe circoscritto la responsabilità della Provincia di Brindisi ai soli danni cagionati alla parte di terreno attigua alla SS.16, ma avrebbe piuttosto delimitato (erroneamente) i danni subiti dal suolo di proprietà di esso Mitrotta dopo aver accertato la riconducibilità causale di tutto il danno alla cosa custodita dalla Provincia.

Invero, come correttamente affermato anche dalla Corte territoriale (pag. 6), dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente come il giudice abbia, dapprima, condiviso il merito delle varie conclusioni peritali circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’inondazione della superficie e la “inefficienza del canale di scolo e nella presenza stessa della S.S.16” e abbia, poi, concluso nel senso che “l’unica parte di terreno interessata dai danni conseguenti all’acqua proveniente dalla strada pubblica, è quella attigua alla stessa; alcun nesso causale vi sarebbe fra le acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale, ed i danni patiti dal Mitrotta per la restante porzione di terreno, in quanto al di fuori della quota di influenza”, aderendo sul punto alle conclusioni peritali dell’ultima CTU istruita nel giudizio di primo grado ad opera del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 3 – 4 sentenza del Tribunale di Brindisi).

In altri termini, il Tribunale ha accertato la sussistenza del nesso di causalità materiale rispetto soltanto al danno relativo alla porzione di terreno adiacente alla S.S. 16, escludendo, invece, la riconducibilità degli ulteriori danni asseritamente patiti dal Mitrotta sulle restanti porzioni di terreno alla medesima causa.

Del resto, come messo in rilievo in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, oggetto di discussione in appello non è stato tanto il quantum debeatur, quanto proprio l’ampiezza del danno evento: se da un lato il Tribunale ha accertato il nesso di causalità in relazione alle sole parti di terreno attigue alla S.S. 16, nel momento in cui l’odierno ricorrente (allora appellante principale) ha denunciato l’erronea quantificazione del danno in ragione della maggiore estensione degli stessi è indubbio che abbia inteso piuttosto contestare il merito di questo accertamento, precisando come tutto il danno dallo stesso patito in relazione alle zone agricole di sua proprietà fossericonducibile alla Provincia.

2.3. – Ciò posto, non ha erra to la Corte territoriale nell’affermare che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., l’onere di provare la riconducibilità causale tra la cosa in custodia della Provincia e i danni patiti dall’intera proprietà del Mitrotta spettava al danneggiato medesimo e che non poteva dirsi raggiunta mediante la mera riproposizione e adesione nell’atto d’appello delle conclusioni dell’ATP.

Pertanto, con riferimento anzitutto alle porzioni di territorio non attigue alla S.S. 16, la Corte territoriale non ha escluso la responsabilità della Provincia di Brindisi valorizzando, in qualità di caso fortuito interruttivo del nesso di causalità, le eccezionali piogge riversatesi in quel periodo sulle colture di proprietà del Mariotta (così come sull’intera Regione Puglia), ma ha ritenuto a monte non assolta la prova – a carico del danneggiato Mariotta – della relazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito (par. 7.1.; par. 8.2.3); in difetto di prova in tal senso, in ultima analisi, l’assenza di responsabilità in capo alla Provincia discende non dalla riconducibilità causale del fatto al caso fortuito, bensì d alla sopportazione del rischio della causa ignota da parte del danneggiato della cui prova era onerato.

2.4. – Quanto, poi, alle porzioni di terreno attigue alla S.S. 16, le censure sono inammissibili in quanto aggrediscono la questio facti rimessa all ’ accertamento del giudice del merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti del vizio (non dedotto dal ricorrente) di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014).

E nella specie la Corte territoriale, proprio in forza di una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti - insindacabile in questa sede in quanto attinente al merito –, ha concluso nel senso che i danni subiti dal Mitrotta sulle zone di terreno attigue alla S.S.16 non possono essere causalmente ricondotti alla mancata predisposizione di cunette ad opera della Provincia quanto piuttosto alle eccezionali piogge.

3. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di entrambe le parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della Provincia di Brindisi, in e uro 3.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in e uro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24863/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 453/2020,depositata il 20/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Provincia di Brindisi al fine di sentirla condannare al pagamento di tutti i danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 408.696,73, in conseguenza della perdita di produzione agricola su terreni di sua proprietà a partire dall’anno 2002/2003; perdita asseritamente ricondotta alla parte convenuta, la cui condotta imperita e negligente –nella specie, mancata costruzione di cunette a servizio della strada provinciale (ex SS. 16), cattiva e/o nulla manutenzione dei canali posti al di sotto del sedime stradale e ubicazione della stessa strada su una quota altimetrica maggiore rispetto al piano campagna dei fondi di proprietà dell’odierno attore –, non avrebbe impedito che le eccezionali piogge verificatesi tra l’8.2002 ed il [OSCURATO:DATA_NASCITA] provocassero danni alla coltura. 1.1. - Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda, ricondotta al paradigma della responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., condannò la Provincia al pagamento di euro 68.072,93 oltre interessi e rivalutazione del 14.02.2003, in favore del Mitrotta, avendo accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della parte convenuta e il danno subito dall’attore, ma ciò solo in relazione alle colture insistenti nella zona attigua alla strada pubblica, escludendo, invece , il nesso di causalità per quelle insistenti sulla restante porzione di terreno “in quanto al di fuori della quota di influenza”; condannò, infine, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), chiamata in causa dalla Provincia convenuta, a tenere indenne la parte soccombente dalle spese da sostenere come conseguenza del giudizio. 2. - [OSCURATO:PERSONA], con appello principale, e [OSCURATO:SOCIETA]., con appello incidentale, impugnavano la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, il primo lamentando l’errata quantificazione del danno in quanto non comprensivo delle perdite di coltura subite anche sulle restanti parti del terreno; la seconda, domandando l’integrale rigetto della domanda attorea e, in subordine, la rideterminazione del quantum debeatur in misura pari ad euro 45.549,00 (somma determinata dai CC.TT.UU. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) a cui si sarebbe dovuto poi scomputare l’ulteriore somma di euro 37.500,00 dal Mitrotta conseguita a titolo di indennità per i danni subiti in conseguenza della calamità dichiarata dalla Regione Puglia. 2.1. -La Corte d’ Appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 20 maggio 2020, riformando la sentenza di primo grado, escludeva la responsabilità della Provincia di Brindisi nella causazione dell’intero danno: in ragione della mancanza di prova fornita dal danneggiato e sulla base delle conclusioni dell’ATP, concludeva nel senso della non riconducibilità causale dello stesso alla “cosa in custodia, vale a dire la S.S. 16 che delimita gli appezzamenti coltivati a carciofeto dal Mitrotta per tutta la lunghezza del loro fronte nord”. Per l’effetto, rigettando la domanda di risarcimento avanzata dal Mitrotta e in accoglimento dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ordinava al primo la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, nonché la refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della seconda. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Mar co [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti della impugnazione a due motivi. Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. il Mitrotta e la Provincia di Brindisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione di norme processuali, per avere la Corte territoriale errato nel pronunciarsi su una questione non devoluta in appello, cioè la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa custodita dalla Provincia di Brindisi e il danno cagionato alla coltura agricola, che non era stata rimessa in discussione né dall’appellante principale (che ha denunciato la erroneità della sentenza del primo giudice solo in relazione alla entità della quantificazione del danno), né dall’appellante incidentale (che si sarebbe limitato ad eccepire soltanto circa lo stato di calamità dichiarato dalla Regione Puglia “senza nulla riferire, si ribadisce, sulla manutenzione delle cunette ad opera della medesima Provincia di Brindisi”). 1.1. - Il motivo – pur ammissibile, poiché dal tenore delle argomentazioni si desume chiaramente che il ricorrente abbia inteso in questa sede denunciare la violazione del principio devolutivo (art. 342 c.p.c.) e di quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) –è, comunque, infondato. 1.2. - Dalla lettura dell ’ appello principale del Mitrotta e di quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. (consentita a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale in ragione del dedotto error in procedendo), emerge come la questione concernente la sussistenza della responsabilità della Provincia medesima nella causazione del danno sia stata devoluta in sede d’appello e, in quanto tale, divenuta oggetto del processo. 1.2.1. - In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha inteso censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, nonostante l’accertamento della responsabilità della Provincia di Brindisi nella causazione del danno (in quanto custode della strada priva delle cunette necessarie a far defluire le acque che portarono le eccezionali piogge di quel periodo), aderendo alla prima CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché alla perizia dell’ATP dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia poi proceduto ad una differente quantificazione del danno, ossia non quella indicata nelle conclusioni della prima CTU (pari ad euro 402.500,35 ), bensì quella indicata nella terza ed ultima CTU dei dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che quantificavano il danno, poi effettivamente liquidato, in euro 68.072,93. In particolare, come emerge a p. 40 dell’atto di appello principale, “partendo, quindi, dalla valutazione corretta dell’elaborato peritale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] il Giudice nella sentenza impugnata avrebbe dovuto riconoscere che l’ammontare dei danni patiti dal Mitrotta, a causa del comportamento negligente tenuto dall’Amministrazione della Provincia di Brindisi, riconosciuto nella impugnata sentenza, non riguardava la sola coltura utile (il soprassuolo, la carciofaia), ma gli stessi danni si erano estesi anche al suolo, al terreno agrario, ed avevano finito per coinvolgere e interessare l’azienda nella sua interezza, avendo avuto ripercussioni economiche di grossa rilevanza sui bilanci di più annate agrarie”. Dunque, nonostante la formale rubrica della censura concernente la errata quantificazione del danno l’appellante principale, l’appellante principale ha effettivamente riproposto la questione di merito concernente sussistenza del nesso di causalità materiale che, stando alla sua prospettazione, non avrebbe dovuto essere individuato solo in relazione ai danni cagionati alla coltura utile presente sul terreno adiacente alla S.S.16 (danno evento), bensì rispetto ai complessivi danni che sarebbero derivati a tutta la sua proprietà agricola (comprensiva del soprasuolo, cioè la coltura utile/carciofaia, e del sottosuolo, cioè la produttività agricola del terreno). In altri termini, il Mitrotta non ha inteso sindacare la scorrettezza della quantificazione in ordine al valore della porzione di suolo rispetto alla quale era stata riconosciuta la responsabilità della Provincia (suolo adiacente alla S.S. 16), bensì ha prospettato una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fornita dal primo giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti agli atti, concludendo nel senso che il danno avrebbe dovuto essere quantificato in termini diversi stante il nesso di causalità tra la condotta illecita della Provincia (rectius: la cosa in custodia della Provincia stessa) e la lesione della produttività del soprasuolo e sottosuolo della coltura agricola di sua proprietà. Ciò che viene contestato, in ultima analisi, è il perimetro del danno evento, nella specie la quantità di terreno agricolo il cui danneggiamento può dirsi riconducibile alla cosa (S.S. 16) custodita dalla Provincia di Brindisi. 1.2.2. - Dall ’ altro lato, [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato con appello incidentale la sentenza del Tribunale assumendone, in via principale, l’erroneità nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della Provincia di Brindisi (assicurata presso essa compagnia) nella causazione del danno patito dal Mitrotta. In particolare, prospettando una ricostruzione del fatto alternativa rispetto all’accertamento di primo grado e fondata su altri elementi probatori (quali la CTP della [OSCURATO:PERSONA] redatta dall’ Ing. [OSCURATO:PERSONA], l’ istanza di liquidazione avanzata dal Mitrotta alla Regione Puglia con nota del 10.6.2003, Prot. 42780, e nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], denunciando di aver subito un danno per calamità per la coltura del carciofeto pari al 100%, avente valore probatorio di confessione stragiudiziale), l’appellante incidentale sosteneva che emergesse ex actiscome lo stesso danno fosse causalmente riconducibile esclusivamente al caso fortuito, cioè alle piogge eccezionali che in quel periodo si riversarono anche sulla coltura di proprietà del Mitrotta. 1.3. - La questione circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la “cosa in custodia” (S.S. 16) della Provincia di Brindisi e il danno patito dal Mitrotta è stata, dunque, integralmente devoluta in appello e ciò in quanto, da un lato, il Mitrotta ha rimesso in discussione la “ampiezza” del danno evento patito, componente essenziale della relazione del nesso di causalità materiale oggetto di prova della parte danneggiata nel modello di responsabilità da fatto illecito di cui all’art. 2051 c.c., e dall’altro, il terzo garante ha contestato la sussistenza della responsabilità del soggetto garantito nella causazione del danno, adducendo che lo stesso avrebbe dovuto essere esclusivamente ricondotto alle eccezionali e imprevedibili piogge riversatesi in quel periodo sulla coltura di proprietà del Mitrotta e, in ultima analisi, al caso fortuito. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta , ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.,violazione dell’art. 2051 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto raggiunta la prova liberatoria concernente la riconducibilità causale dell’intero danno patito alle eccezionali piogge, non perché essa fosse stata provata dalla Provincia di Brindisi, bensì sulla base dell’elaborato peritale redatto dal CTU in sede di ATP, nonché valorizzando il contenuto del D.M. 15.04.2003 del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, accertante la eccezionalità del fenomeno, nonostante fosse un documento inutilizzabile in quanto prodotto tardivamente. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ulteriormente errato nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado per non avere il Mitrotta fornito la prova in giudizio della riconducibilità causale del danno subito anche alle colture non adiacenti alla S.S. 16 al fatto illecito della Provincia; travisando il merito della decisione, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che in nessun punto della sentenza di primo grado il Tribunale ha escluso la riconducibilità causale del danno al fatto della Provincia, avendo proceduto ad una quantificazione del danno inferiore rispetto a quella chiesta dall’attore non perché abbia escluso la responsabilità della Provincia in relazione ai danni subiti dalle colture non adiacenti alla S.S. 16, ma solo perché – dopo aver accertato la responsabilità dell’Ente – ha delimitato la porzione dei terreni che sarebbero stati danneggiati. 2.1. -Il motivo è inammissibile. 2.2. - Le censure muovono, anzitutto, da un ’ erronea premessa sulla effettiva portata della sentenza di primo grado, assumendosi che il Tribunale non avrebbe circoscritto la responsabilità della Provincia di Brindisi ai soli danni cagionati alla parte di terreno attigua alla SS.16, ma avrebbe piuttosto delimitato (erroneamente) i danni subiti dal suolo di proprietà di esso Mitrotta dopo aver accertato la riconducibilità causale di tutto il danno alla cosa custodita dalla Provincia. Invero, come correttamente affermato anche dalla Corte territoriale (pag. 6), dalla sentenza di primo grado emerge chiaramente come il giudice abbia, dapprima, condiviso il merito delle varie conclusioni peritali circa la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l’inondazione della superficie e la “inefficienza del canale di scolo e nella presenza stessa della S.S.16” e abbia, poi, concluso nel senso che “l’unica parte di terreno interessata dai danni conseguenti all’acqua proveniente dalla strada pubblica, è quella attigua alla stessa; alcun nesso causale vi sarebbe fra le acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale, ed i danni patiti dal Mitrotta per la restante porzione di terreno, in quanto al di fuori della quota di influenza”, aderendo sul punto alle conclusioni peritali dell’ultima CTU istruita nel giudizio di primo grado ad opera del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 3 – 4 sentenza del Tribunale di Brindisi). In altri termini, il Tribunale ha accertato la sussistenza del nesso di causalità materiale rispetto soltanto al danno relativo alla porzione di terreno adiacente alla S.S. 16, escludendo, invece, la riconducibilità degli ulteriori danni asseritamente patiti dal Mitrotta sulle restanti porzioni di terreno alla medesima causa. Del resto, come messo in rilievo in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, oggetto di discussione in appello non è stato tanto il quantum debeatur, quanto proprio l’ampiezza del danno evento: se da un lato il Tribunale ha accertato il nesso di causalità in relazione alle sole parti di terreno attigue alla S.S. 16, nel momento in cui l’odierno ricorrente (allora appellante principale) ha denunciato l’erronea quantificazione del danno in ragione della maggiore estensione degli stessi è indubbio che abbia inteso piuttosto contestare il merito di questo accertamento, precisando come tutto il danno dallo stesso patito in relazione alle zone agricole di sua proprietà fossericonducibile alla Provincia. 2.3. – Ciò posto, non ha erra to la Corte territoriale nell’affermare che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., l’onere di provare la riconducibilità causale tra la cosa in custodia della Provincia e i danni patiti dall’intera proprietà del Mitrotta spettava al danneggiato medesimo e che non poteva dirsi raggiunta mediante la mera riproposizione e adesione nell’atto d’appello delle conclusioni dell’ATP. Pertanto, con riferimento anzitutto alle porzioni di territorio non attigue alla S.S. 16, la Corte territoriale non ha escluso la responsabilità della Provincia di Brindisi valorizzando, in qualità di caso fortuito interruttivo del nesso di causalità, le eccezionali piogge riversatesi in quel periodo sulle colture di proprietà del Mariotta (così come sull’intera Regione Puglia), ma ha ritenuto a monte non assolta la prova – a carico del danneggiato Mariotta – della relazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito (par. 7.1.; par. 8.2.3); in difetto di prova in tal senso, in ultima analisi, l’assenza di responsabilità in capo alla Provincia discende non dalla riconducibilità causale del fatto al caso fortuito, bensì d alla sopportazione del rischio della causa ignota da parte del danneggiato della cui prova era onerato. 2.4. – Quanto, poi, alle porzioni di terreno attigue alla S.S. 16, le censure sono inammissibili in quanto aggrediscono la questio facti rimessa all ’ accertamento del giudice del merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, se non nei limiti del vizio (non dedotto dal ricorrente) di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014). E nella specie la Corte territoriale, proprio in forza di una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti - insindacabile in questa sede in quanto attinente al merito –, ha concluso nel senso che i danni subiti dal Mitrotta sulle zone di terreno attigue alla S.S.16 non possono essere causalmente ricondotti alla mancata predisposizione di cunette ad opera della Provincia quanto piuttosto alle eccezionali piogge. 3. –Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di entrambe le parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore della Provincia di Brindisi, in e uro 3.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in e uro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen
Sentenza Cassazione n. 12624/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris