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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 44146/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t ke kvutido --7 avverso i=lUinudel 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG. 41,44 , ykQuí o T-LijkA \Az. _.(2 i ; QA),,o...t..„21-tr) è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 17 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le richieste formulate il 10 e 14 dicembre 2020 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendenti a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, in quanto mera riproposizione di altra già valutata e rigettata con ordinanza del 24.11.2020.

2. Avverso detta decisione, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art., 671 cod. proc. pen. (provvedimento abnorme)".

Ha, in proposito, sostenuto che le due istanze formulate al Giudice dell'esecuzione, rispettivamente in data 10 e 14 dicembre 2020, non sarebbero la "mera riproposizione" di quella avanzata il 13.11.2020, "essendo state argomentate/motivate e strutturate in modo completamente distinto, anche in punto di diritto".

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il Giudice dell'esecuzione correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stato rappresentato, con le istanze del 10 e del 14 dicembre 2020, alcun profilo di novità rispetto alla domanda già valutata dal medesimo Giudice il 24.11.2020.

A fronte di ciò, le deduzioni difensive, oltre a essere caratterizzate da assoluta genericità, si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

Giova, inoltre, osservare, che secondo la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, "la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto" (Cass. Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, Rv. 278283).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] t ke kvutido --7 avverso i=lUinudel 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG. 41,44 , ykQuí o T-LijkA \Az. _.(2 i ; QA),,o...t..„21-tr) è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 17 dicembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., le richieste formulate il 10 e 14 dicembre 2020 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendenti a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze di condanna, in quanto mera riproposizione di altra già valutata e rigettata con ordinanza del 24.11.2020. 2. Avverso detta decisione, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art., 671 cod. proc. pen. (provvedimento abnorme)". Ha, in proposito, sostenuto che le due istanze formulate al Giudice dell'esecuzione, rispettivamente in data 10 e 14 dicembre 2020, non sarebbero la "mera riproposizione" di quella avanzata il 13.11.2020, "essendo state argomentate/motivate e strutturate in modo completamente distinto, anche in punto di diritto". 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo il Giudice dell'esecuzione correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stato rappresentato, con le istanze del 10 e del 14 dicembre 2020, alcun profilo di novità rispetto alla domanda già valutata dal medesimo Giudice il 24.11.2020. A fronte di ciò, le deduzioni difensive, oltre a essere caratterizzate da assoluta genericità, si sostanziano in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. Giova, inoltre, osservare, che secondo la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, "la disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto" (Cass. Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, Rv. 278283). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]