CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 40895/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20999-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2021 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 3393 [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 20999/2019 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende Numero sezionale 3393/2021 Numero di raccolta generale 40895/2021 unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2019 R.G.N. 403/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 63/2018 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al dipendente [OSCURATO:PERSONA] ed ordinato la reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012), ha dichiarato risolto, con effetto dalla data di licenziamento, il rapporto di lavoro ed ha condannato la società al pagamento di una indennità pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in applicazione dell’art. 18 cit., comma 5. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ., ed ha dedotto: - che il licenziamento era stato intimato per abuso nella fruizione di due permessi sindacali, il 15.1.2016 ed il 14.4.2016; - che il Tribunale di Bergamo, rigettando l’opposizione della società avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, l. n. 92 del 2012, aveva applicato la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4 cit.);F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 20999/2019 - che la Corte d’appello, giudicati inattendibili i testimoni Numero sezionale 3393/2021 indicati dal lavoratore sulla presenza del medesimo alla riunione Numero di raccolta generale 40895/2021Data pubblicazione 20/12/2021 sindacale tenuta a Milano il 14.4.2016, aveva giudicato illegittimo il licenziamento perché sproporzionato ed applicato la tutela indennitaria (art. 18, comma 5 cit.); - che il procedimento penale per falsa testimonianza, avviato su segnalazione della Corte d’appello, era stato definito con provvedimento di archiviazione; - che egli era venuto in possesso di un documento formato nel corso delle indagini penali che dimostrava la sua presenza a Milano il 14.4.2016, con la conseguenza che dovevano considerarsi insussistenti entrambi gli addebiti contestati e doveva trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 18, comma 4 cit. 3. La Corte d’appello, con sentenza n. 128/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. 4. Ha premesso che la revocazione proposta era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”), essendo pacifico il passaggio in giudicato della sentenza d’appello n. 63/2018. 5. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione poiché il documento prodotto (relazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero in data 27.4.2018 contenente una analisi del traffico telefonico e che, tramite l’esame di una cella telefonica agganciata in zona prossima alla sede UILTEC di Milano, confermerebbe la presenza del ricorrente alla riunione sindacale) risaliva ad epoca successiva alla sentenza revocanda; la parte non si era trovata nella impossibilità, per causa di forza maggiore, di produrlo nel giudizio originario; il documento non era decisivo. 6. Avverso la sentenza n. 128/2019, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La SABOF i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno Numero registro generale 20999/2019 depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis1. cod. proc. civ. Numero sezionale 3393/2021Numero di raccolta generale 40895/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 Considerato che: 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito escluso la preesistenza del documento avendo riguardo alla data della sopravvenuta disponibilità dello stesso per la parte interessata, anziché al momento della sua formazione. 8. Si assume che, ai fini della disposizione citata, debba darsi rilievo al momento a cui risalgono i dati dei tabulati telefonici (14.4.2016) da cui sono stati rilevati gli spostamenti del ricorrente e non al momento in cui tali tabulati sono stati analizzati dalla polizia giudiziaria. 9. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 123, comma 5, e 126, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 2003, per avere la sentenza impugnata onerato il ricorrente di procurarsi un documento a cui non aveva accesso, per difetto dei requisiti previsti dalle disposizioni del codice della privacy. 10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art.2729 cod. civ., per avere operato una scomposizione atomistica dei fatti così svalutandone la efficacia dimostrativa. 11. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte d’appello si è uniformata al costante indirizzo di legittimità secondo cui l'ipotesi di revocazione, di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., presuppone che il documento decisivo - non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - preesista alla decisione impugnata, come desumibile dall'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., ed essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia il “fatto” F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 rappresentato nel documento (v. Cass. n. 3362 del 2015; n. Numero registro generale 20999/2019 14114 del 2006; n. 11007 del 2000). Numero sezionale 3393/2021Numero di raccolta generale 40895/2021 12. La disposizione in esame non può quindi essere invocata Data pubblicazione 20/12/2021 facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione, ma trova applicazione nei soli casi in cui un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato trovato successivamente a tale decisione (Cass. n. 3591 del 2017; n. 3362 del 2015; n. 12530 del 2011). 13. Nel caso in esame, il documento di cui si tratta, cioè la relazione della polizia giudiziaria sulla utenza intestata all’attuale ricorrente, è stato formato pacificamente dopo la conclusione del giudizio di appello sulla impugnativa del licenziamento. La Sezione Lavoro della Corte d’appello, all’esito del giudizio, ha disposto la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica in relazione alle testimonianze raccolte su istanza del lavoratore e giudicate inattendibili. Nell’ambito del procedimento penale successivamente iscritto, sono stati svolti gli accertamenti sulle celle telefoniche, il cui esito è stato trasfuso nel documento su cui si basa il ricorso per revocazione. 14. Il rigetto del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbite le residue censure. 15. La sentenza d’appello, in conformità ai precedenti di questa Corte, ha individuato i tre requisiti di ammissibilità della revocazione, di cui all’art. 395 n. 3 cod. proc. civ., cioè la preesistenza del documento rispetto alla sentenza impugnata, la decisività dello stesso e l’impossibilità della sua produzione in giudizio per ragioni di forza maggiore o per fatto della controparte. 16. Ha giudicato mancante il requisito di preesistenza del documento ed ha espressamente statuito come tale conclusione fosse sufficiente al rigetto del ricorso. Ha poi esaminato, nel F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 merito, le altre censure sui rimanenti requisiti ed ha ritenuto Numero registro generale 20999/2019 insussistenti anche questi ultimi. Numero sezionale 3393/2021Numero di raccolta generale 40895/2021 17. La decisione d’appello si basa, quindi, su plurime ed Data pubblicazione 20/12/2021 autonome rationes decidendi. 18. Come questa Corte ha chiarito, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata (v. Cass. n. 17182 del 2020; n. 10815 del 2019; n. 21490 del 2005). 19. L’esistenza di distinte ed autonome rationes decidendi comporta, anzitutto, l’onere per il ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (v. Cass., 17182 del 2020 cit.; n. 10815 del 2019 cit.; n. 21490 del 2005 cit.), onere nel caso di specie assolto. 20. Comporta, inoltre, che la resistenza di una delle rationes decidendi all’impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni, poiché l’eventuale accoglimento di tutte le altre censure o di alcune di esse sarebbe comunque inidoneo a determinare la cassazione della pronuncia adottata (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001). 21. Per tali ragioni, il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che deve, pertanto, essere rigettato. 22. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 20999/2019 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma Numero sezionale 3393/2021 del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Numero di raccolta generale 40895/2021Data pubblicazione 20/12/2021 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5