CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. BROIDIC Sidney ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. con ri- ferimento al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inam- missibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Venezia che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen.; non si sono limitati a valo- rizzare la recidiva, che costituisce elemento fondante la responsabilità ma hanno altresì indicato la non tenuità della condotta, atteso che BROIDIC era risultato altresì positivo al controllo etilometrico, così da rendere più pregnante e pericolosa la circolazione del mezzo che conduceva in assenza di titolo abilitativo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]