CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.2. [OSCURATO:PERSONA] che l'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come diogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen.,l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero la formulazione di ungiudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto, con specifico riferimento allacommissione di reati e che detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degliartt. 207 e 208 cod. pen. - nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenzaal Magistrato di sorveglianza - anche nelle ipotesi in cui, disposta, con la sentenza dicondanna, l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso di un determinato di tempo trala pronuncia e l'esecuzione della misura impone di attualizzare il giudizio di pericolositàsociale;3. Rilevato che la discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza diistruttori e nell'assenza di sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata,secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo dellagravità del fatto-reato ma anche di fatti successivi, come il comportamento tenuto durantel'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali edall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali), ovvero successivamentealla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Monreale, Rv. 274918;Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).4. Rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità «Il magistrato di sorveglianza,nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia statacomminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolositàsociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revocaanticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., "se la persona adessa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa": la puntuale osservanza ditale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità perfatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento -anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata el'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208»(Sez. 1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., di recente,Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Reina, n.m.). La prognosi positiva in ordine alfuturo comportamento del destinatario della misura di sicurezza deve, pertanto, essereformulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicatoformatosi sulla decisione di segno opposto.5. [OSCURATO:PERSONA] che l'applicazione delle coordinate interpretative testé delineate al caso inesame conduce a ritenere la piena legittimità della decisione impugnata, giacché Magistratoe Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'espiazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della penaapplicatagli per i reati commessi, hanno concordemente ritenuto l’attualità della suapericolosità sociale.In proposito, i Giudici specializzati hanno osservato, con argomentazioni plausibili, oltreche fondate su elementi fattuali ancorati alle risultanze di causa, che militano nel sensodell’attualità della pericolosità sociale, non solo gli assai allarmati precedenti penali delcondannato per reati associativi di tipo mafioso, con condotta permanente fino ad epocarecente, l’anno 2020, l'assenza di sintomi di positiva evoluzione della sua personalità nel purprolungato periodo di osservazione durante la detenzione carceraria ed il ritorno nelmedesmo contesto dove in passato aveva commesso le attività delittuose. per di piùnell’ambito di un sodalizio ndranghetistico di natura familistica in cui componenti sono statianche di recente sottoposti a misure cautelari sempre per reati associativi.6. [OSCURATO:PERSONA] che, a fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente, il ricorrente siè posto in un'ottica eminentemente confutativa, facendo leva su circostanze che lamagistratura di sorveglianza ha ritenuto recessive rispetto agli elementi sintomaticivalorizzati nel giudizio prognostico di pericolosità.7. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente