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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 39955/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di Dio per fattispecie in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse in concorso con Sarcinelli.

2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo di appello inerente al ritenuto accertamento dell'identificazione dell'imputato in uno degli interlocutori delle caprate conversazioni telefoniche, in merito alla quale circostanza non sarebbe neanche stata disposta perizia fonica.

A quanto innanzi si aggiunge, sempre con riferimento all'apparato motivazionale inerente alla detta individuazione, il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da Marciano e per aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, argomentato dall'intestazione dell'utenza di riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, erroneamente, moglie dell'imputato in luogo della effettiva di lui consorte ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d.

«doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127 del 12/05/2022, Clemente, in motivazione).

Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665- 01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione).

Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d.

«doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione).

Allorquando, come nella specie, si censuri il vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; si veda altresì Sez. 4, n. 30825 del 16/06/2022, Nola, in motivazione).

Deve difatti ribadirsi il principio per cui, sempre in tema di travisamento della prova, costituisce vizio denunciabile in cassazione l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; si veda altresì Sez. 4, n. 30825/2022, Nola, cit., in motivazione).

2.1. Orbene, sul punto le censure sono inammissibili in quanto non correttamente dedotte nei termini innanzi evidenziati e tali da sostanziarsi in una mera critica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, peraltro esente da vizi motivazionali e in linea con il principio governante la materia, che si intende ribadire.

In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725; si veda altresì sul punto Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265).

La sentenza impugnata, in particolare, differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, che, quindi, con essa non si confronta, ha motivato ritenendo l'imputato, chiamato «Giovanni» dai conversanti, essere uno degli interlocutori considerando le deduzioni difensive e muovendo da circostanze che ha esplicitato e valutato con percorso argomentativo esente dai prospettati vizi, tra cui le stesse dichiarazioni rese da Marciano.

La Corte territoriale ha in particolare evidenziato che l'imputato, proprio con riferimento alle fattispecie in materia di stupefacenti emergenti delle conversazioni captate, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti e di essere stato in affari con Sarcinelli (altro interlocutore), laddove ha precisato che successivamente all'arresto di tale ultimo soggetto, che peraltro ha ammesso gli stessi addebiti di cui alle intercettazioni, l'attività ha subito una battuta d'arresto.

2.2. Quanto innanzi evidenzia quindi la manifesta infondatezza del prospettato travisamento delle prove avendo la Corte effettuato attività valutativa circa le dichiarazioni di cui innanzi, sulla base del significato delle stesse e fermo restandone il relativo significante, e non avendo posto a fondamento della statuizione la circostanza dell'intestazione della scheda telefonica alla moglie dell'imputato (invece valorizzata dal giudice di primo grado).

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di Dio per fattispecie in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse in concorso con Sarcinelli. 2. Avverso la prefata sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la mancanza di motivazione in merito al motivo di appello inerente al ritenuto accertamento dell'identificazione dell'imputato in uno degli interlocutori delle caprate conversazioni telefoniche, in merito alla quale circostanza non sarebbe neanche stata disposta perizia fonica. A quanto innanzi si aggiunge, sempre con riferimento all'apparato motivazionale inerente alla detta individuazione, il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese da Marciano e per aver la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, argomentato dall'intestazione dell'utenza di riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], ritenendola, erroneamente, moglie dell'imputato in luogo della effettiva di lui consorte ([OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d. «doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127 del 12/05/2022, Clemente, in motivazione). Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665- 01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione). Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d. «doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione). Allorquando, come nella specie, si censuri il vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; si veda altresì Sez. 4, n. 30825 del 16/06/2022, Nola, in motivazione). Deve difatti ribadirsi il principio per cui, sempre in tema di travisamento della prova, costituisce vizio denunciabile in cassazione l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; si veda altresì Sez. 4, n. 30825/2022, Nola, cit., in motivazione). 2.1. Orbene, sul punto le censure sono inammissibili in quanto non correttamente dedotte nei termini innanzi evidenziati e tali da sostanziarsi in una mera critica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, peraltro esente da vizi motivazionali e in linea con il principio governante la materia, che si intende ribadire. In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725; si veda altresì sul punto Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265). La sentenza impugnata, in particolare, differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, che, quindi, con essa non si confronta, ha motivato ritenendo l'imputato, chiamato «Giovanni» dai conversanti, essere uno degli interlocutori considerando le deduzioni difensive e muovendo da circostanze che ha esplicitato e valutato con percorso argomentativo esente dai prospettati vizi, tra cui le stesse dichiarazioni rese da Marciano. La Corte territoriale ha in particolare evidenziato che l'imputato, proprio con riferimento alle fattispecie in materia di stupefacenti emergenti delle conversazioni captate, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, ha sostanzialmente ammesso gli addebiti e di essere stato in affari con Sarcinelli (altro interlocutore), laddove ha precisato che successivamente all'arresto di tale ultimo soggetto, che peraltro ha ammesso gli stessi addebiti di cui alle intercettazioni, l'attività ha subito una battuta d'arresto. 2.2. Quanto innanzi evidenzia quindi la manifesta infondatezza del prospettato travisamento delle prove avendo la Corte effettuato attività valutativa circa le dichiarazioni di cui innanzi, sulla base del significato delle stesse e fermo restandone il relativo significante, e non avendo posto a fondamento della statuizione la circostanza dell'intestazione della scheda telefonica alla moglie dell'imputato (invece valorizzata dal giudice di primo grado). 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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