CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 26/1011975 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi motivazionali in riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al l'art. 625 n. 7 cod. pen., è inedito poiché non dedotto con l'atto d'appello; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale è lamentata la mancata concessione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale 1 3 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato poiché, stante il riconoscimento di un'aggravante, la cornice edittale prevista dall'art. 625 cod. pen. supera i cinque anni indicati dall'art. 131 bis cod. pen. ai fini della sua applicazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci