CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QNX13) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043LKKR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Irene e quello di NJIE Sainey hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, nei loro confronti, la condanna di cui alla sentenza del Tribunale cittadino per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di più quantitativi di eroina e di un quantitativo di cocaina, in Roma il 3/3/2023); ritenuto che le difese hanno formulato motivi (per la [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla affermazione della penale responsabilità e, in ogni caso, al ruolo marginale della stessa, al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., con rideterminazione della pena e applicazione dei benefici di legge; quanto al NUE, inerenti invece al diniego delle generiche), con i quali hanno prospettato deduzioni reiterative di quelle oggetto dei motivi di gravame, senza previo, effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui Principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), peraltro sollecitando a questa Corte di legittimità valutazioni in fatto e una rivalutazione del materiale probatorio che le sono precluse (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217-01; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); che, infine, il diniego delle generiche è stato strettamente agganciato ad elementi fattuali di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio - anch'esso di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sei. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Mangi/ano, Rv. 279549-02), laddove il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto non marginale alla stregua del comportamento tenuto dalla donna all'atto dell'accesso nell'immobile, quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., esclusa alla stregua della gravità del fatto, non avendo la difesa neppure prospettato ragioni in diritto e dati fattuali a sostegno della mera richiesta di riconoscimento di detta attenuante; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Ciam ... ger DEFOST.;\.7"A [OSCURATO:PERSONA].J7_