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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06439/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello del Pg ed in riforma della pronunzia di assoluzione ex art. 131-bis c.p. adottata in primo grado, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia E! [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate.

2. Propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa considerazione delle conclusioni tempestivamente trasmesse ai sensi dell'art. 23 di. n. 149/2020, erronea applicazione dell'art. 131bis c.p., nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

Propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 94 e 61 n. 1 c.p., al denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

3. Le censure dei ricorrenti non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato il primo motivo del ricorso dell'EI Ghazi, stante la tempestività della trasmissione delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato, ed i primi due di quello dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che appare apodittica la motivazione sull'abitualità dell'ubriachezza e contraddittoria quella sull'inconfigurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.

In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275).

Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva.

Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettannanti, cit.).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Rom 12/1/2022 --""irerestenso Il prpeg.,,,, DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello del Pg ed in riforma della pronunzia di assoluzione ex art. 131-bis c.p. adottata in primo grado, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia E! [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie aggravate. 2. Propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo l'omessa considerazione delle conclusioni tempestivamente trasmesse ai sensi dell'art. 23 di. n. 149/2020, erronea applicazione dell'art. 131bis c.p., nonché violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Propone ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] deducendo vizi di motivazione in merito al riconoscimento delle aggravanti di cui agli artt. 94 e 61 n. 1 c.p., al denegato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche, all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. 3. Le censure dei ricorrenti non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare non manifestamente infondato il primo motivo del ricorso dell'EI Ghazi, stante la tempestività della trasmissione delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato, ed i primi due di quello dell'[OSCURATO:PERSONA], posto che appare apodittica la motivazione sull'abitualità dell'ubriachezza e contraddittoria quella sull'inconfigurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettannanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Rom 12/1/2022 --""irerestenso Il prpeg.,,,, DE
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