CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 48986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente rre2:€ ,H'tà e ORDINANZA cr. a rv,:rrri .-: 52 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/199:3 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 8 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 612- bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 581 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminando la pena (fatti commessi in Foggia in epoca compresa tra il mese di settembre ed il 13 ottobre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale il ricorrente chiede l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, al di là della pendenza o meno, nel momento dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione (visto che il ricorso per cassazione è stato presentato posteriormente al 30 dicembre 2022, ossia il 14 marzo 2023), va, comunque, mantenuta ferma, ai sensi dell'art. 95 del decreto citato, la competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto vengono in rilievo valutazioni di merito circa la possibilità o meno di sostituire la pena detentiva con quelle indicate dall'art. 20 bis cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, in ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo; P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],