CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. GiovanniBattista Bertolini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, che hainsistito sull’inammissibilità del ricorso, con la conferma delle statuizioni civili e la condannaal pagamento delle spese del giudizio di legittimità;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che haconcluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale di SassaricondannavaXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alleaggravanti contestate, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di sette anni direclusione, applicando le pene accessorie di legge, oltre statuizioni civili, in quanto ritenutocolpevole del reato di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 2 e n. 5, cod. pen. (capo E),per aver, con violenza e minaccia, costretto XXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali,privandola della libertà personale (capo F), cagionandole lesioni personali (capo G),introducendosi nel domicilio della persona offesa contro la volontà di costei (capo B),sostituendo la propria alla altrui persona (capi A e D), commettendo anche il reato di cuiall’art. 610 cod. pen. (così riqualificato il reato sub C).Con sentenza in data 9 gennaio 2025, la Corte di appello di Cagliari, Sezionedistaccata di Sassari, confermava la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,XXXXXXXXXXXX, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevandotre motivi.2.1. Con il primo motivo solleva un vizio di violazione di legge processuale ex art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., eccependo la violazione dell’art. 157-ter cod. proc. pen. inrelazione alla omessa notifica del decreto di citazione in appello all’imputato.In sintesi, la difesa lamenta che l’imputato stranamente non sia stato rintracciato pressoil domicilio, dove pure era stato agli arresti domiciliari e dove risiede con il nucleo familiare, eche la norma di cui all’art. 157-ter cod. proc. pen. impone la notifica esclusivamente presso ildomicilio eletto, previe ricerche ben indicate nel codice di rito.Eccepisce, pertanto, che la notifica del decreto di citazione del giudizio in appello deveritenersi mai ricevuta dall’imputato, con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, nonavendo l’imputato avuto contezza della celebrazione del giudizio.2.2. Con il secondo motivo denuncia un vizio della motivazione, non avendo la Corte diappello risposto sulla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale con riferimentoa l l a a u d i z i o n e d e l m e d i c o l e g a l e X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X e d e lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai fini della verifica in concreto della presenza dilesioni come conseguenza della contestata violenza sessuale, posto che l’escussione delXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado avevaposto in luce delle discrasie tra il narrato della persona offesa sulla dinamica della vicendadenunciata e quanto osservato sul corpo della stessa dopo la violenza denunciata e leconclusioni sul punto del XXXXXXXXXXX, e che, in particolare, l’obiettiva ricostruzione delXXXXXXXXXXX in relazione alla esistenza o meno della pistola nella felpa dell’imputato almomento della consumazione del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. sarebbe statasufficiente per disporre perizia che valutasse il narrato della persona offesa.Lamenta ancora la difesa la mancanza di un approfondimento della personalità dellacostituita parte civile in cura farmacologica di carattere psichiatrico e in terapia psicologica,anche perché il motivo dominante delle conversazioni, al di là dei picchi di gelosia reciprocatra imputato e persona offesa, aveva ad oggetto, secondo quanto riferito dalla parte civile edai familiari di quest’ultima, le bugie dell’imputato in relazione alla sua capacità economica el’elargizione di mancati regali, circostanza che avrebbe reso necessario un approfondimentodelle condizioni psicologiche della vittima del reato per chiarire la violenza percepita e quellain concreta posta in essere dall’imputato.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia un vizio di violazione di leggesostanziale, in relazione all’art. 605 cod. pen. che avrebbe dovuto essere assorbito nel reatodi cui all’art. 609-bis cod. pen., poiché la privazione della libertà personale della vittima si eraprotratta per il solo tempo necessario a commettere il presunto abuso sessuale, trovandociin presenza di una sostanziale concomitanza tra il sequestro di persona e gli abusi sessuali.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della partecivile, con la quale si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con la conferma dellestatuizioni civili e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo, con il quale si eccepisce l’omessa notifica del decreto di citazioneper il giudizio di appello, è infondato.Occorre in proposito precisare che la norma di cui è stata denunciata la violazione, valea dire l’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., è applicabile alle sole impugnazioni proposteavverso sentenze di primo grado pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, secondo quanto disposto dall’art.89 del predetto decreto n. 150 del 2022; impugnazioni nelle quali rientra quella propostacontro la sentenza del Tribunale di Sassari, pronunciata il 20 febbraio 2024, confermatadalla Corte territoriale e oggetto di ricorso per cassazione.Nello specifico, sulla base del verbale di dichiarazione di domicilio, la notifica è stataeseguita correttamente presso il domicilio dichiarato; altrettanto correttamente, accertatal’impossibilità della notificazione, è stato fatto ricorso alla disciplina di cui all'art. 161, comma4, cod. proc. pen., eseguendo la notifica presso entrambi i difensori di fiducia.Secondo la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, l'impossibilitàdella notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso ildifensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrataanche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficialenotificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcunaindagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia statopossibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n.14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi,Rv. 271772).Di conseguenza anche la temporanea assenza dell'imputato dal domicilio dichiarato ola non agevole individuazione del luogo indicato come domicilio abilitano l'ufficio propostoalla notifica a ricorrere alle forme alternative previsti dall'articolo 161, comma 4, cod. proc.pen., poiché l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato è nozione molto piùampia di quella della irreperibilità.Ed è quanto avvenuto nel caso in esame: dalla relata di notifica, consultabile in ragionedella natura processuale del vizio dedotto, emerge che l’ufficiale giudiziario, non avevareperito alcuno presso l’abitazione; circostanza quest’ultima che integra, secondo il chiaroinsegnamento delle Sezioni Unite, il presupposto per far ricorso al meccanismo dinotificazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Del resto, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161,comma 4, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica dellainsufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (Sez. 6, n.50016 del 10/12/2015, B., Rv. 26569301; Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280383), verifica che nel caso di specie risulta regolarmente compiuta e la circostanzaintegra, secondo il chiaro insegnamento delle Sezioni Unite, il presupposto per far ricorso almeccanismo di notificazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.Né può essere sostenuto che non siano state eseguite sufficienti ricerche del ricorrentepresso il domicilio dichiarato, posto che l’ufficiale giudiziario, oltre ad eseguire la notifica amezzo pec presso lo studio dei due difensori di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 161,comma 4, cod. proc. pen., aveva anche proceduto agli adempimenti di cui all’art. 157,comma 8, cod. proc. pen., inoltrando raccomandata con avviso di ricevimento, nonrecapitata perchè il destinatario era sconosciuto, in tal modo confermando l’indicazione,nella procura conferita per proporre impugnativa avverso la sentenza di primo grado, di undomicilio non idoneo.Né ancora può porsi un problema di effettiva conoscenza della vocatio in ius per ilgiudizio di appello in capo all’imputato: deve, infatti, essere valorizzato a questo fine ilrapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015,Bellucci, Rv. 264505), rappresentante un indizio di effettiva conoscenza dell’atto (ex multis,Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, Rv. 258775; Sez. 6, n. 5332 del 21/01/2011, Rv. 249466;Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Rv. 233615), tanto che è stato ritenuto inammissibile, perdifetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità dellanotifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anzichépresso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, nel caso in cui il ricorrente non haallegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso eall'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, C., Rv. 288290; Sez. 6, n.24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017,Bardasu, Rv. 268785).E, nel caso di specie, la difesa di parte ricorrente ha omesso di allegare qualsivogliaelemento idoneo a dimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario con ildifensore, l'imputato sia rimasto all'oscuro della vocatio in ius.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.2.1. Quanto al mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale in appello con l’audizionedei testi XXXXX e XXXXXXXXXXX, finalizzata alla verifica della presenza di lesioni comeconseguenza della violenza sessuale contestata, va ricordato che la giurisprudenza diquesta Corte è costante nell'affermare che l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cuiall'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezzadell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio diappello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio,solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini deldecidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391),sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti,nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminarele eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altrarisultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta unamotivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in talcaso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisitaconsapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto èammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativaposta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza dielementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, conla conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv.247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di merito ha motivatamentedisatteso l’istanza di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, precisando, alla pagina 77 dellasentenza impugnata, che l’assenza di lesioni o escoriazioni in sede di visita ginecologica erastata correttamente ritenuta non decisiva dai giudici di primo grado, ben potendo il dissensodella persona offesa essere desunto da molteplici fattori e che, nel caso di specie, ilconsenso era viziato dalle gravissime minacce subite dalla persona offesa attraverso l’uso diuna pistola, per cui la Corte territoriale, senza vizi logici, giudicava superflua la rinnovazionedell’istruzione dibattimentale sollecitata dall’appellante, non mancando di sottolineare lapresenza, nella persona offesa, di un’ecchimosi mammaria sinistra, determinata dalla strettaal seno riferita dalla denunciante. In tal modo, la decisione dei giudici di secondo grado si èposta nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità secondocui «l’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittima non esclude laconfigurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso della persona offesa puòessere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizione ad un consensoviziato» (Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, O., Rv. 247877; nello stesso senso, Sez. 3, n.14210 del 18/03/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 23530 del 19/01/2018, S., non mass.). LaCorte distrettuale ha, inoltre, logicamente chiarito che la tesi difensiva dell’inverosimiglianzadella presenza della pistola nella tasca anteriore della felpa dell’imputato durante il rapportosessuale, in ragione della non riscontrata presenza di segni sul ventre della persona offesacompatibili con l’ara, rappresenta una illazione non concretamente riscontrata, ben potendoil rapporto essersi svolto senza contatto fisico diretto in corrispondenza del punto in cui eracustodita la pistola.Di qui l’assenza di vizi di manifesta illogicità e la insindacabilità in questa sede dellacensura relativa al mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale.2.2. Destituita di fondamento e del tutto generica è l’ulteriore doglianza relativa almancato approfondimento delle condizioni psicologiche della vittima, avendo la Corteterritoriale precisato che la persona offesa stesse seguendo un percorso psicologicofinalizzato al superamento del trauma della separazione coniugale, senza che fosseroemersi elementi tali da far ritenere sussistenti patologie o turbe mentali idonee acompromettere la capacità della persona offesa di deporre o di rappresentarsi la realtà.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello diviolenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima siprotrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale,a nulla rilevando che l'impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivoallo svolgersi delle violenze; il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenzasessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempostrettamente necessario a commettere l'abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, dicui all'art. 605 cod. pen., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo diuna violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenzastessa, concorre con quello di cui violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen.; il delittodi sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui laprivazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere idelitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quandodetta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli attisessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protrattaanche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senzanecessità ai fini della consumazione della rapina ((Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv.268534; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37277 del 01/10/2025, C., non mass.).Tanto premesso, la sentenza impugnata risulta aver fatto buon governo dei principiappena richiamati, avendo accertato che l’imputato avesse privato la persona offesa dellalibertà di movimento e di autodeterminazione per un tempo superiore a quello impiegato perla commissione della violenza sessuale, essendo iniziata la fase costrittiva al momento in cuila persona offesa, avendo aperto la porta dell’abitazione per uscire, era stata placcatasull’uscio di casa dall’imputato, il quale, impugnando una pistola, le aveva messo una manosulla bocca, costringendola a far rientro in casa con la forza, chiudendo la porta dietro di sé,per poi condurla in camera da letto e lì costringerla ad avere un rapporto sessuale completo,ed infine proseguire l’azione anche dopo la violenza sessuale e per un lasso di tempoconsiderevolmente ampio, riuscendo infine la donna a indurre l’imputato ad allontanarsidall’abitazione, facendogli credere di averlo perdonato per quanto successo, cosìriacquistando la libertà.4. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentestesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello Stato.La cancelleria provvederà, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., acomunicare il dispositivo di questa sentenza all'amministrazione pubblica di appartenenzadell'imputato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nellamisura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Cagliari - Sez. dist. di Sassari - conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo ilpagamento in favore dello Stato. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a curadella Cancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivoall 'Amministrazione di appartenenza del ricorrente.Così è deciso, 02/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.