CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 27478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12039/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso. - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Agata [OSCURATO:PERSONA] - intimata - [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 178/2018 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 5 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione dell'Il aprile 1991, l'[OSCURATO:SOCIETA] convenne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che: - i convenuti avevano ottenuto l'accertamento giudiziale di un credito nei suoi confronti con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 aprile 1986; - in base a questa sentenza le avevano notificato un atto di precetto per la corresponsione della somma complessiva di Lire 51.179.437 in data 14 novembre 1987; - successivamente, avevano introdotto un giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, all'esito del quale erano stati emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] ANAS di Cosenza due mandati di pagamento per complessive Lire 46.426.662, in data 18 maggio 1989; - non ostante ciò, i creditori avevano avviato anche una procedura esecutiva ordinaria per espropriazione presso terzi innanzi al Pretore di Roma, ottenendo, contro la [OSCURATO:PERSONA] (terzo pignorato), ordinanza di assegnazione di Lire 25.212.000 in data 21 giugno 1989; - nel successivo mese di agosto avevano ricevuto sia la somma oggetto di assegnazione (pagata dal debitor debitoris il 4 agosto 1989) sia la somma oggetto dei mandati di pagamento (riscossa presso la sua Tesoreria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 agosto 1989);A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani - a seguito di numerosi solleciti, aveva recuperato parte della somma di Lire 25.212.000 (oggetto dell'ordinanza di assegnazione ma erogata in eccesso, avuto riguardo all'ammontare del credito), facendosi restituire dai creditori l'importo di Lire 8.025.837. Sulla base di queste deduzioni domandò, ai sensi dell'art.2033 c.c., la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo eccessivo residuo, pari a Lire 17.186.163. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse parzialmente la domanda. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - adìta con impugnazione principale dall'ANAS e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] - l'ha, invece, rigettata, sul rilievo che la somma ripetuta era quella assegnata dal Pretore di Roma con ordinanza del 21 giugno 1989 e che, per paralizzare gli effetti di tale ordinanza, il debitore avrebbe dovuto esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, non potendo invece agire successivamente con azione di ripetizione dell'indebito. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, sulla base di quattro motivi. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni né le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360, n.4, c.p.c., dell'art.617 c.p.c.». La ricorrente, dopo aver premesso che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi può essere impiegato per contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o di singoli atti dell'esecuzione forzata, sostiene che esso non era esperibile nel caso A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di specie, perché l'ordinanza di assegnazione della somma di Lire 25.212.000, emessa dal Pretore di Roma, al momento della sua adozione (21 giugno 1989) e per tutto il tempo utile alla sua opposizione, non risultava affetta da alcun vizio formale, deducibile ai sensi dell'art.617 c.p.c. Inoltre, questo provvedimento non era censurabile neppure sotto il profilo sostanziale, atteso che, alla data della sua emanazione, la pretesa dei creditori non era stata ancora soddisfatta e che i mandati di pagamento sarebbero stati eseguiti solo il 29 agosto 1989. 2. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c., dell'art.2033 c.c.». La ricorrente, dopo aver ribadito che l'ordinanza di assegnazione del 21 giugno 1989 era stata doverosamente ottemperata, deduce che, tuttavia, i creditori, una volta ottenuto il pagamento della somma indicata nella suddetta ordinanza, avevano riscosso anche quella portata dai mandati di pagamento precedentemente emessi, ottenendo quindi una eccedenza pari all'importo assegnato nell'ambito della procedura espropriativa, che, in quanto non dovuto, correttamente era stato fatto oggetto di condictio indebiti. 3. Con i quattro motivi posti a fondamento del ricorso incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale, [OSCURATO:PERSONA] deduce: a) la violazione degli artt. 165 e 307 c.p.c., per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della tardiva costituzione dell'attore e conseguente mancata rituale riassunzione in primo grado; b) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione del credito restitutorio vantato dall'ANAS, da lui sollevata nei gradi di merito; c) violazione degli artt.291 e 330 c.p.c. per irrituale notifica dell'atto di appello alla A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani convenuta contumace [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro deceduta (in data 24 agosto 1999) circa due anni prima della predetta notifica; d) violazione dell'art.300 c.p.c., per non essere stata attribuita rilevanza all'evento interruttivo (la morte della parte contumace [OSCURATO:PERSONA]), non ostante fosse stato da lui documentato con la comparsa conclusionale in grado di appello. Nell'esposizione delle doglianze formulate con ricorso incidentale condizionato, il controricorrente elenca anche un quinto motivo, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. È, peraltro, evidente che questa violazione non viene imputata alla sentenza impugnata ma alle contrarie deduzioni esposte dalla controparte: viene pertanto in considerazione, non già un ulteriore motivo di ricorso incidentale, ma un profilo di resistenza al ricorso avversario. 4. I due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati, non ostante l'erronea motivazione in diritto della sentenza impugnata, che va dunque corretta senza cassazione, essendo il dispositivo conforme a diritto (art. 384, quarto comma, c.p.c.). 5. In proposito va evidenziato, ribadendo principi reiteratamente espressi da questa Corte, che, avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto o confutare l'interpretazione della dichiarazione del terzo, anche con riguardo all'entità ed esigibilità del credito, data dal giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 3, 20/11/2012, n. 20310), nonché per impugnare la decisione delle questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., Sez. 6-3, 24/03/2017, n. 7706) A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani e, infine, per far valere la violazione del diritto di difesa del terzo dichiarante a causa del mancato o inadeguato suo coinvolgimento nella fase di accertamento incidentale davanti al giudice dell'esecuzione oppure la violazione del contraddittorio col debitore con conseguente invalidazione dell'ordinanza (Cass., Sez. 6-3, 23/04/2019, n. 11191). 6. Questo rimedio non è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato. Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass., Sez. 3, 24/02/2011, n. 4505, in motivazione). 7. Se, successivamente all'emissione dell'ordinanza, sopravvengono circostanze (ad es. il soddisfacimento del creditore assegnatario) che fanno venir meno l'obbligo di pagamento del terzo pignorato o addirittura legittimano una richiesta di restituzione delle somme già pagate, il debitore può agire con l'ordinaria azione di cognizione (Cass., Sez. 3, 21/04/2022, n. 12690). La legittimazione all'esercizio di questa azione, eventualmente sub specie di condictio indebiti, presuppone, tuttavia, che si facciano valere circostanze sopravvenute al processo esecutivo (Cass., Sez. 3, A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12690, cit.), giacché quelle verificatesi precedentemente che incidano sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata devono essere fatte valere, prima che venga emessa l'ordinanza di assegnazione, attraverso il rimedio di cui all'art.615 c.p.c.. 8. Nella vicenda in esame, lo stesso ente ricorrente evidenzia che, a seguito dell'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, i mandati di pagamento erano stati emessi in data 18 maggio 1989 (la sentenza impugnata precisa che il secondo di essi era stato emesso il 6 giugno 1989). In tema di esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, la comunicazione dell'ente con cui viene portata a conoscenza del creditore l'avvenuta emissione del mandato di pagamento, ancorché senza trasmettere copia del mandato, esclude che il creditore possa fare ricorso all'azione esecutiva e intimare il precetto, atteso che i pagamenti dell'ente vengono eseguiti attraverso il tesoriere e nella sede di questo, sicché non v'è luogo per l'attuazione coattiva del diritto allorquando il debitore abbia già proceduto alla liquidazione della spesa, alla emissione e trasmissione del mandato al tesoriere, così facendo quanto dovuto per adempiere, mentre è il creditore a dover, a questo punto, collaborare per ricevere il pagamento (Cass., Sez. 6-3, 04/01/2022, n. 77). Nel caso di specie, l'atto di adempimento che escludeva il diritto dei creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di procedere all'esecuzione forzata contro l'ANAS era stato posto in essere, mediante la liquidazione della spesa e l'emissione dei due mandati di pagamento per complessive Lire 46.426.692, quando il procedimento esecutivo era ancora in corso, poiché questo si sarebbe concluso solo il 21 giugno 1989 con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione. 7 \\ A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilievo dell'ente ricorrente, secondo cui nessuna censura poteva essere formulata nell'ambito della procedura esecutiva, non è, dunque, fondato poiché, al contrario, dopo l'emissione dei mandati di pagamento, il debitore era legittimato ad (ed aveva, anzi, l'onere di) esercitare il rimedio di cui all'art.615 c.p.c., contestando il diritto dei creditori di procedere all'esecuzione forzata, senza che a tale contestazione essi avrebbero potuto opporre la mancata riscossione (al momento) delle somme, che, attesa la natura queràble dell'obbligazione della pubblica amministrazione, non poteva imputarsi al debitore, il quale doveva invece ritenersi adempiente già con la liquidazione della spesa e la trasmissione del relativo mandato. Non avendo esperito tale rimedio (che avrebbe permesso di paralizzare la procedura esecutiva e di evitare la soddisfazione in eccesso della pretesa creditoria), l'ANAS non era legittimata, successivamente, ad insorgere con l'azione di ripetizione, poiché il pagamento della somma assegnata dal giudice dell'esecuzione non poteva reputarsi indebito sulla base della riscossione di mandati di pagamento emessi prima della chiusura della procedura esecutiva la cui emissione non era stata debitamente dedotta nell'ambito di tale procedura come circostanza impeditiva dell'adozione dell'ordinanza. 9. Al rimedio della condictio indebiti la ricorrente sarebbe stata legittimata, come si è detto, solo per far valere circostanze liberatorie sopravvenute alla chiusura del procedimento esecutivo e quindi, nella fattispecie, solo se i mandati di pagamento fossero stati emessi successivamente all'adozione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c.. In tal caso, infatti, esclusa la possibilità di far valere tali circostanze mediante l'opposizione all'esecuzione (ormai non più esperibile per l'avvenuta chiusura delle procedura esecutiva), esse, quali circostanze sopravvenute al processo esecutivo, avrebbero potuto A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani essere poste validamente a fondamento di un'ordinaria azione restitutoria o, persino, di un'azione risarcitoria, previa allegazione e prova degli elementi costitutivi del relativo diritto, tra i quali, anzitutto, la consapevolezza di ledere l'altrui diritto da parte dei creditori, la cui buona fede, al momento della successiva riscossione dei mandati di pagamento, doveva, al contrario, necessariamente presumersi, stante la perdurante inerzia della controparte che non aveva dedotto tale emissione come circostanza impeditiva dell'esecuzione presso terzi e avuto altresì riguardo alla differenza esistente tra la somma indicata nei mandati di pagamento, quella assegnata con l'ordinanza e il maggiore importo dell'originario credito loro riconosciuto all'esito del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, nonché, infine, all'ulteriore circostanza che, a seguito dei solleciti dell'ente debitore, i medesimi creditori avevano comunque restituito una parte della somma asseritamente riscossa in eccesso. 10. Così corretta la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere rigettato. 11. Dal rigetto del ricorso principale resta assorbito quello incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Infatti, l'esenzione prevista dal richiamato decreto opera per le sole amministrazioni dello Stato mentre l'ANAS è un ente autonomo A.C. 14.06.2022 N. R.G. 12039/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani costituito nella forma privatistica della società per azioni (cfr., con riguardo agli enti pubblici autonomi, Cass. 29/09/2020, n.20682). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per