CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 151 94 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), inpersona del legale rappresenta nte p.t., rappresentata e difesa uni- tamentee disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio de i difensori in Roma, viaDella Scrofa 5 7 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rinunciaricorso - estinzione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’[OSCURATO:PERSONA],n.1343/7/2020 depositata il 23 novembre 20 20 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell ’[OSCURATO:PERSONA]- magna, veniva accolto l’appello proposto dall ’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Bologna n. 726 /1/201 6 la quale aveva accolto i l ricors o della FERS.c.p.a., ora in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA], annul- landol’avviso di pagamento accise energie elettrica 2009 per non aver assoggettatoad accisa l’energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese consorziate, applicando il regime di esen- zioneprevisto dall’art.52 comma 3 lett. B) TUA, pur non possedendo laqualifica di auto produttore, con conseguente evasione dell’accisa relativamenteal periodo di imposta. 2.La riforma della decisione di primo grado veniva motivata dalla CTR con l’aderenza all’orientamento della Corte di cassazione secondo il qualein tema di accisa sull’energia elettrica, la società consortile che autoproduceenergia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti della potenzadisponibile superiore al limite di legge , beneficia dell’esenzione previstadall’art.52 comma 3 lett. B) d.lgs. n.504/1995, nella formula- zioneapplicabile ratione temporis successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.26/2007 , limitatamente all’energia prodotta e consu- matain proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli con- sorziati. 3.Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a quattromotivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La contribuentedeposita da ultimo memoria in cui rinuncia al ricorso chie- dendol’estinzione del processo per intervenuta cessazione della ma- teria del contendere e l’Agenzia ha depositato successiva nota in cui aderiscealla rinuncia a spese compensate . Consideratoche: 4.Il contribuente, con nota di deposito anteriore all’adunanza ha reso notodi aver intrapreso procedura di transazione fiscale con l’Ammini- strazionefinanziaria, nonché l’omologazione da parte del Tribunale di Forlì dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con l’accordo della ri- nuncia,tra l’altro , al presente ricorso e ha deposit at o la documenta- zionea corredo della rinuncia. 5.L’Agenzia delle Entrate ha successivamente preso posizione con ul- teriorenota di deposito , accettando la rinuncia a spese compensate e, conseguentementela Corte , non può che dar corso alla richiesta dispo- nendoin tal senso l’estinzione e la compensazione delle spese . 6.Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 31732 de