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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24818/2026

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ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso è formulato in termini oltremodo generici, essendototalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotato da puntualitàe concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità, dall'art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il ricorso è formulato in termini oltremodo generici, essendototalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotato da puntualitàe concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità, dall'art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24818/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris