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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 agosto 1962

Cassazione n. 19892/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inanimissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, rilevando comunque la maturata prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11/10/2021 la Corte di appello di Bologna, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che, assolti gli imputati dalle residue imputazioni, aveva condannato il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al prelevo ingiustificato di 13.000 euro dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 21/05/2009 e della quale l'imputato era stato legale rappresentante fino al 15/03/2007.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge laddove la Corte di appello non ha riqualificato il reato nel meno grave delitto di bancarotta preferenziale.

2.1.1. Sotto il profilo della violazione di legge, contesta l'interpretazione della Corte di appello che ha escluso la configurabilità della bancarol:ta preferenziale per mancanza di una previsione statutaria o di una delibera assembleare che autorizzasse l'amministratore al prelievo di un compenso.

Giudica invece decisiva e sufficiente, ai fini della diagnosi differenziale tra le due fattispecie in questione (bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale), l'effettività del credito dell'amministratore, che incassi preferenzialmente un compenso congruo o addirittura assai modesto, come sarebbe accaduto nel caso in esame.

La sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali è stato affermato dalle Sezioni unite civili nella sentenza n. 1545/2017 allo scopo di risolvere una questione relativa ai limiti di pignorabilità del compenso dell'amministratore, e non se ne può far derivare la presunzione di gratuità della funzione amministrativa, al contrario presuntivamente onerosa, salva ovviamente la rinuncia anche tacita al compenso che però non risulterebbe nel caso di specie.

2.1.2. La sentenza sarebbe palesemente illogica laddove ha presunto l'inesistenza del credito in ragione del dato temporale della sua parziale liquidazione una volta cessata la carica amministrativa: quando, comunque, è stata svolta dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] l'attività di liquidatore (come è stato riconosciuto dalla sentenza che ha prosciolto la liquidatrice formale, compagna del ricorrente).

2.1.3. La motivazione sarebbe mancante nella parte in cui non ha preso posizione in ordine all'effettività del credito del ricorrente.2.1.4.

Il vizio di contraddittorietà riguarderebbe l'affermazione secondo la quale la tesi della natura retributiva dei prelievi sarebbe stata avanzata solo dal difensore e non dall'imputato medesimo: dagli atti del processo, e in particolare dalla consulenza tecnica del pubblico ministero emerge che l'imputato si sia appropriato di 13.000 euro «per spese» e che, in ogni caso, Nlascellani fu sentito più volte nel corso delle indagini.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Il ricorrente ravvisa illogicità manifesta laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo della bancarotta per distrazione in prelievi modestissimi, con cadenza mensile e caratterizzati dalla causa solutoria, senza verificare la sussistenza di indici di fraudolenza.

La motivazione sarebbe infine carente nella parte in cui non ha svolto un'indagine effettiva circa la sussistenza di dati esteriori ed obiettivamente significativi del dolo richiesto.

3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del ricorrente.

4. I motivi sono non manifestamente infondati, alla luce delle stesse deduzioni del ricorrente.

Ciò comporta che si debba prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, il cui termine massimo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenendo conto di tutti gli atti interruttivi, è decorso alla data del 24 gennaio 2022: il termine ordinario di dieci anni, corrispondente al massimo della pena edittale e decorrente dal 21 maggio 2009 (data del fallimento), va aumentato infatti di un quarto ai sensi del citato art. 161 cod. pen. e ad esso deve aggiungersi un periodo di sospensione pari a 64 giorni in ragione della normativa dettata a seguito dell'emergenza pandemica (art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).

Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inanimissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, rilevando comunque la maturata prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11/10/2021 la Corte di appello di Bologna, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che, assolti gli imputati dalle residue imputazioni, aveva condannato il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al prelevo ingiustificato di 13.000 euro dalle casse della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 21/05/2009 e della quale l'imputato era stato legale rappresentante fino al 15/03/2007. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge laddove la Corte di appello non ha riqualificato il reato nel meno grave delitto di bancarotta preferenziale. 2.1.1. Sotto il profilo della violazione di legge, contesta l'interpretazione della Corte di appello che ha escluso la configurabilità della bancarol:ta preferenziale per mancanza di una previsione statutaria o di una delibera assembleare che autorizzasse l'amministratore al prelievo di un compenso. Giudica invece decisiva e sufficiente, ai fini della diagnosi differenziale tra le due fattispecie in questione (bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale), l'effettività del credito dell'amministratore, che incassi preferenzialmente un compenso congruo o addirittura assai modesto, come sarebbe accaduto nel caso in esame. La sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali è stato affermato dalle Sezioni unite civili nella sentenza n. 1545/2017 allo scopo di risolvere una questione relativa ai limiti di pignorabilità del compenso dell'amministratore, e non se ne può far derivare la presunzione di gratuità della funzione amministrativa, al contrario presuntivamente onerosa, salva ovviamente la rinuncia anche tacita al compenso che però non risulterebbe nel caso di specie. 2.1.2. La sentenza sarebbe palesemente illogica laddove ha presunto l'inesistenza del credito in ragione del dato temporale della sua parziale liquidazione una volta cessata la carica amministrativa: quando, comunque, è stata svolta dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] l'attività di liquidatore (come è stato riconosciuto dalla sentenza che ha prosciolto la liquidatrice formale, compagna del ricorrente). 2.1.3. La motivazione sarebbe mancante nella parte in cui non ha preso posizione in ordine all'effettività del credito del ricorrente.2.1.4. Il vizio di contraddittorietà riguarderebbe l'affermazione secondo la quale la tesi della natura retributiva dei prelievi sarebbe stata avanzata solo dal difensore e non dall'imputato medesimo: dagli atti del processo, e in particolare dalla consulenza tecnica del pubblico ministero emerge che l'imputato si sia appropriato di 13.000 euro «per spese» e che, in ogni caso, Nlascellani fu sentito più volte nel corso delle indagini. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Il ricorrente ravvisa illogicità manifesta laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo della bancarotta per distrazione in prelievi modestissimi, con cadenza mensile e caratterizzati dalla causa solutoria, senza verificare la sussistenza di indici di fraudolenza. La motivazione sarebbe infine carente nella parte in cui non ha svolto un'indagine effettiva circa la sussistenza di dati esteriori ed obiettivamente significativi del dolo richiesto. 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta del ricorrente. 4. I motivi sono non manifestamente infondati, alla luce delle stesse deduzioni del ricorrente. Ciò comporta che si debba prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, il cui termine massimo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenendo conto di tutti gli atti interruttivi, è decorso alla data del 24 gennaio 2022: il termine ordinario di dieci anni, corrispondente al massimo della pena edittale e decorrente dal 21 maggio 2009 (data del fallimento), va aumentato infatti di un quarto ai sensi del citato art. 161 cod. pen. e ad esso deve aggiungersi un periodo di sospensione pari a 64 giorni in ragione della normativa dettata a seguito dell'emergenza pandemica (art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27). Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il
Sentenza Cassazione n. 19892/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris