CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 27226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Cursi il 24/08/1970 avverso la sentenza in data 10/11/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e delle memorie depositate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2025 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce in data 25 febbraio 2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen., ritenuta la recidiva contestata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso Nuzzo3 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo, sostanzialmente /tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il tema è la configurabilità del delitto di evasione nel caso di specie, in cui l'imputato, per un determinato orario giornaliero, era stato autorizzato a recarsi al lavoro, e, entro lo stesso orario, si era invece recato presso uno sportello bancomat. Si sostiene che in questo caso non sarebbe stata violata la norma penalmente sanzionata di cui all'art. 385 cod. peri., non essendovi stata da parte del [OSCURATO:PERSONA] alcuna volontà di sottrarsi alla misura restrittiva della sua libertà, ma al più quella dell'art. 276 cod. proc. peri., che sanziona le violazioni delle prescrizioni imposte con la misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. La Corte del merito ha escluso la causa di non punibilità per la ritenuta strumentalità della condotta, senza considerare gli altri elementi che invece facevano propendere per il suo riconoscimento. 2.3. Con il terzo motivo prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era meritevole, tenuto conto che la sua responsabilità è stata affermata sulla base di prove non certe, nonché sulla base delle stesse ragioni che militavano per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Per il ricorrente è pervenuta in data 11 giugno 2026 da parte del suo difensore una memoria con la quale sono statt,ribaditi gli argomenti già esposti ) con il ricorso. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti dopo la discussione hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico, poiché 2reitera doglianze già valutate dalla Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Secondo la puntuale ricostruzione delle autorizzazioni per recarsi al lavoro, rilasciate al [OSCURATO:PERSONA], che si trovava agli arresti domiciliari, contenuta alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, emerge che alla data del 29 novembre 2019 il ricorrente era stato autorizzato a recarsi al lavoro presso i terreni di [OSCURATO:PERSONA], con orario dalle 6.00 alle ore 15.00. Per contro, come dallo stesso imputato confermato, il [OSCURATO:PERSONA] si era dapprima recato al lavoro, ma poi si era deliberatamente allontanato per recarsi allo sportello bancomat di Cursi per espletare un'operazione bancaria. Non vi è dubbio, quindi, e d'altra parte non è negato neppure dal ricorrente, che l'imputato, in violazione del provvedimento giudiziario, che lo autorizzava a lasciare il proprio domicilio per recarsi al lavoro in un preciso luogo, si spostava per recarsi in altro luogo. Secondo il ricorrente, questa condotta integrerebbe una semplice trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen., e non evasione, mancando qualsiasi volontà di sottrarsi alla misura restrittiva. Contrariamente all'assunto difensivo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sostanza delle argomentazioni dalla Corte di appello, l'allontanamento del detenuto, agli arresti domiciliari e autorizzato al lavoro esterno, dal luogo in cui è previsto che egli svolga la propria attività costituisce reato di evasione (Sez. 6, n. 11940 del 04/10/2000, Rv. 217383-01). Invero, integra gli estremi del reato di evasione (art. 385 cod. pen.) la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il "regime" del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l'interessato è assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione (art. 385, comma terzo, cod. pen.) e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 10082 del 08/02/2005, Rv. 231177-01; nello stesso senso più di recente Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Rv. 245811-01). D'altronde, l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876-01). 3Nel caso di specie, per come ammesso dallo stesso imputato, l'allontanamento dal luogo di lavoro era avvenuto consapevolmente, senza neppure preavvisare le autorità competenti territoriali. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte distrettuale ha escluso che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità poiché l'imputato si era allontanato dal luogo di detenzione senza che fosse vigente, di fatto, alcuna autorizzazione al lavoro, in quanto, come comunicato ai Carabinieri prima e confermato a dibattimento poi, il [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a recarsi per lavorare, aveva rappresentato che il ricorrente non aveva espletato attività lavorativa presso la sua azienda agricola prima del 15 febbraio 2020. Dunque, argomentava la Corte di appello, non potendosi recare a lavorare sui propri fondi (l'originaria autorizzazione in tale senso era stata modificata per l'infruttuosità degli stessi), e di fatto non essendosi recato a lavorare neppure sui fondi del [OSCURATO:PERSONA], nonostante la formale vigenza dell'autorizzazione, il comportamento del [OSCURATO:PERSONA] non poteva dirsi frutto di superficialità, ma di evidente strumentalità, e, in quanto tale, non poteva ricondursi nel paradigma dell'art. 131- bis cod. pen. Si tratta di motivazione congrua e logica, cui il ricorrente contrappone generiche censure, in quanto tali non valutabili in questa sede. 4. Infondato è anche il terzo motivo. Il ricorrente aveva invocato con l'appello le circostanze attenuanti generiche, ma con argomentazioni del tutto generiche, reiterate ancora con il ricorso. Invero, l'attenuazione della pena veniva chiesta, e ribadita con il ricorso, poiché la responsabilità dell'imputato non si fonda sulla base di prove certe. Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Rv. 262249-01; in senso conforme Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999-02). Nel caso di specie, la Corte di appello non si è esplicitamente pronunciata su questa richiesta poiché fondata su ragioni generiche e prive di consistenza. D'altra parte, se alla base della richiesta si dovesse intendere che fossero poste le medesime ragioni a fondamento della richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto, come sostenuto nel ricorso, deve osservarsi che le 4argomentazioni spese dkIla Corte distrettuale per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risultano implicitamente sufficienti, oltre che logicamente apprezzabili, per negare le invocate circostanze attenuanti generiche. 5. In conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q. P.Q.M