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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29808/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8802-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], FIORESE Tiziano, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende- Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1538/18/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 14.10.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che A seguito di verifica presso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C" relativa agli anni d'imposta 1999-2002, e del processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle dogane contestò l'erronea rappresentazione contabile di operazioni relative alla commercializzazione di autovetture, ritenendole di escluderle dal regime fiscale del margine, per essere invece RGN 8802/2016 Cons re r

I. Federici assoggettabili, quali operazioni intracomunitarie, al meccanismo dell'inversione contabile.

Fu pertanto rilevato il mancato pagamento di Iva sugli acquisti per l'importo di C 204.821,00 e sulle cessioni per l'importo di C 242.832,00.

La società intese definire le contestazioni elevate nel pvc aderendo alla definizione prevista e disciplinata dall'art. 15 della

I. 27 dicembre 2002, n. 289.

Così definita ogni pendenza, il 5 febbraio 2004 la società fu cancellata dal registro delle imprese.

Dopo anni dalla cancellazione, il 20 dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate notificò ai soci della società estinta l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, determinando la maggiore iva dovuta in C 242.834,00 ed irrogando sanzioni nella misura di C 303.542,50.

L'atto impositivo fu motivato sull'assunto che, a seguito della sentenza CGUE C- 132 del 17 luglio 2008, che aveva dichiarato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di iva degli artt. 8 e 9 della

I. 289 del 2002, dovesse disapplicarsi l'intera legge, con il conseguente riespandersi del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria.

Fu anche applicato il raddoppio del termini di accertamento, in presenza di violazioni fiscali con rilevanza penale.

Seguì il contenzioso, esitato nel rigetto delle ragioni dei contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 92/06/2013, ed alla Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1538/18/2015, ora al vaglio della Corte.

Per quanto qui di interesse, il giudice d'appello ha ritenuto corretta l'attività accertativa ripresa nei confronti dei soci della società estinta, a seguito della sentenza C- 132/2006 emessa dalla Corte di Giustizia, che aveva rilevato il contrasto tra la disciplina condoniale introdotta dalla

I. 289 del 2002 con l'ordinamento comunitario; ha riconosciuto per conseguenza anche l'applicazione del raddoppio dei termini per procedere ad accertamento.

I contribuenti hanno censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa.

RGN 8802/2016 Consigliere rei. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della

I. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea applicazione delle statuizioni pronunciate dalla CGUE nella sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/06 alla fattispecie regolata dalla predetta norma in ordine alla definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione.

La difesa dei contribuenti lamenta che la commissione regionale erroneamente abbia inteso che la pronuncia della CGUE, rilevando l'incompatibilità degli artt. 8 e 9 della

I. 289 cit. con l'ordinamento comunitario in materia di iva, investisse ogni modulo di condono previsto dalla legge nazionale, compreso quello regolato dall'art. 15, a tal fine giustificando la disapplicazione dell'intera disciplina, il venir meno della definizione dei rapporti fiscali già compiuta, il riespandersi del potere accertativo.

Il motivo è fondato.

In una fattispecie in cui alla definizione del rapporto fiscale ai sensi dell'art. 15 cit., nella quale, senza comunicare il diniego, l'Amministrazione finanziaria aveva invece notificato una cartella di pagamento per l'iva pretesa dal contribuente, assumendo, tra le altre ragioni, che in ogni caso dovesse ritenersi che la legge n. 289 del 2002, nella parte in cui introduceva qualsiasi tipologia di condono in materia di Iva, fosse contraria al diritto comunitario e dovesse essere pertanto disapplicata, questa Corte ha già statuito che «questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 3676 del 2010, ha affermato che "In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti.

Esso, RGN 8802/2016 ConsigIire rel.

Fede rici I, i I! pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente"; uguale ratio di riduzione del contenzioso potenziale è sottesa all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 che regola la definizione delle "liti potenziali" e che, non comportando una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta, non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice nazionale nella parte in cui si riferisce alle liti potenziali in materia di Iva» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14946).

Questo collegio condivide l'interpretazione della disciplina, supportata con rigore logico-giuridico dall'arresto delle sezioni unite, rilevando la similarità tra le ipotesi regolate dall'art. 16 e quelle disciplinate dall'art. 15 della

I. n. 289 del 2002 sotto il profilo delle rationes legis, e ad un tempo la netta distinzione dalle fattispecie contemplate negli artt. 8 e 9 della medesima normativa, che sole sono risultate incompatibili con l'ordinamento comunitario in materia di iva, senza che tali censure possano espandersi ad ogni modulo definitorio delle pendenze fiscali previsto e disciplinato dalla

I. 289 cit.

L'accoglimento del primo motivo assorbe la necessità di esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in I. 14 settembre 2011, n. 148, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erroneo riconoscimento del raddoppio dei termini e della proroga annuale.

Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

Risulta infatti non contestato che la società, ancora in vita, ebbe a definire ex art. 15 cit. le pendenze fiscali accertate e RGN 8802/2016 Consitlere rei.

Federici contestate dall'Amministrazione finanziaria.

Questa, solo a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia, ritenne di porre nel nulla la definizione dei rapporti, riaprendo l'accertamento nei confronti dell soci, odierni ricorrenti, della società ormai estinta, da cui ha tratto origine la presente controversia.

Riconosciuta invece la validità della definizione dei rapporti ai sensi dell'art. 15 cit., cadono tutti i presupposti per l'emissione e la notifica dell'avviso d'accertamento opposto, che pertanto, in accoglimento del ricorso introduttivo dei ricorrenti, va annullato.

Le spese, da compensarsi per i gradi di merito, vanno liquidate per il giudizio di legittimità nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo annulla l'avviso d'accertamento n.

T6S02080278/2012.

Compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.800,00 per competenze, C 200,00 per esborsi, oltre spese gene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8802-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], FIORESE Tiziano, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende- Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.- Resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1538/18/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 14.10.2015; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che A seguito di verifica presso la "[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C" relativa agli anni d'imposta 1999-2002, e del processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle dogane contestò l'erronea rappresentazione contabile di operazioni relative alla commercializzazione di autovetture, ritenendole di escluderle dal regime fiscale del margine, per essere invece RGN 8802/2016 Cons re r I. Federici assoggettabili, quali operazioni intracomunitarie, al meccanismo dell'inversione contabile. Fu pertanto rilevato il mancato pagamento di Iva sugli acquisti per l'importo di C 204.821,00 e sulle cessioni per l'importo di C 242.832,00. La società intese definire le contestazioni elevate nel pvc aderendo alla definizione prevista e disciplinata dall'art. 15 della I. 27 dicembre 2002, n. 289. Così definita ogni pendenza, il 5 febbraio 2004 la società fu cancellata dal registro delle imprese. Dopo anni dalla cancellazione, il 20 dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate notificò ai soci della società estinta l'avviso d'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, determinando la maggiore iva dovuta in C 242.834,00 ed irrogando sanzioni nella misura di C 303.542,50. L'atto impositivo fu motivato sull'assunto che, a seguito della sentenza CGUE C- 132 del 17 luglio 2008, che aveva dichiarato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di iva degli artt. 8 e 9 della I. 289 del 2002, dovesse disapplicarsi l'intera legge, con il conseguente riespandersi del potere accertativo dell'amministrazione finanziaria. Fu anche applicato il raddoppio del termini di accertamento, in presenza di violazioni fiscali con rilevanza penale. Seguì il contenzioso, esitato nel rigetto delle ragioni dei contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 92/06/2013, ed alla Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1538/18/2015, ora al vaglio della Corte. Per quanto qui di interesse, il giudice d'appello ha ritenuto corretta l'attività accertativa ripresa nei confronti dei soci della società estinta, a seguito della sentenza C- 132/2006 emessa dalla Corte di Giustizia, che aveva rilevato il contrasto tra la disciplina condoniale introdotta dalla I. 289 del 2002 con l'ordinamento comunitario; ha riconosciuto per conseguenza anche l'applicazione del raddoppio dei termini per procedere ad accertamento. I contribuenti hanno censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Nell'adunanza camerale del 23 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa. RGN 8802/2016 Consigliere rei. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della I. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erronea applicazione delle statuizioni pronunciate dalla CGUE nella sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/06 alla fattispecie regolata dalla predetta norma in ordine alla definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione. La difesa dei contribuenti lamenta che la commissione regionale erroneamente abbia inteso che la pronuncia della CGUE, rilevando l'incompatibilità degli artt. 8 e 9 della I. 289 cit. con l'ordinamento comunitario in materia di iva, investisse ogni modulo di condono previsto dalla legge nazionale, compreso quello regolato dall'art. 15, a tal fine giustificando la disapplicazione dell'intera disciplina, il venir meno della definizione dei rapporti fiscali già compiuta, il riespandersi del potere accertativo. Il motivo è fondato. In una fattispecie in cui alla definizione del rapporto fiscale ai sensi dell'art. 15 cit., nella quale, senza comunicare il diniego, l'Amministrazione finanziaria aveva invece notificato una cartella di pagamento per l'iva pretesa dal contribuente, assumendo, tra le altre ragioni, che in ogni caso dovesse ritenersi che la legge n. 289 del 2002, nella parte in cui introduceva qualsiasi tipologia di condono in materia di Iva, fosse contraria al diritto comunitario e dovesse essere pertanto disapplicata, questa Corte ha già statuito che «questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 3676 del 2010, ha affermato che "In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, RGN 8802/2016 ConsigIire rel. Fede rici I, i I! pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente"; uguale ratio di riduzione del contenzioso potenziale è sottesa all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 che regola la definizione delle "liti potenziali" e che, non comportando una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta, non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice nazionale nella parte in cui si riferisce alle liti potenziali in materia di Iva» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14946). Questo collegio condivide l'interpretazione della disciplina, supportata con rigore logico-giuridico dall'arresto delle sezioni unite, rilevando la similarità tra le ipotesi regolate dall'art. 16 e quelle disciplinate dall'art. 15 della I. n. 289 del 2002 sotto il profilo delle rationes legis, e ad un tempo la netta distinzione dalle fattispecie contemplate negli artt. 8 e 9 della medesima normativa, che sole sono risultate incompatibili con l'ordinamento comunitario in materia di iva, senza che tali censure possano espandersi ad ogni modulo definitorio delle pendenze fiscali previsto e disciplinato dalla I. 289 cit. L'accoglimento del primo motivo assorbe la necessità di esame del secondo motivo, con il quale i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in I. 14 settembre 2011, n. 148, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'erroneo riconoscimento del raddoppio dei termini e della proroga annuale. Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa anche nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Risulta infatti non contestato che la società, ancora in vita, ebbe a definire ex art. 15 cit. le pendenze fiscali accertate e RGN 8802/2016 Consitlere rei. Federici contestate dall'Amministrazione finanziaria. Questa, solo a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia, ritenne di porre nel nulla la definizione dei rapporti, riaprendo l'accertamento nei confronti dell soci, odierni ricorrenti, della società ormai estinta, da cui ha tratto origine la presente controversia. Riconosciuta invece la validità della definizione dei rapporti ai sensi dell'art. 15 cit., cadono tutti i presupposti per l'emissione e la notifica dell'avviso d'accertamento opposto, che pertanto, in accoglimento del ricorso introduttivo dei ricorrenti, va annullato. Le spese, da compensarsi per i gradi di merito, vanno liquidate per il giudizio di legittimità nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, in accoglimento del ricorso introduttivo annulla l'avviso d'accertamento n. T6S02080278/2012. Compensa le spese processuali dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.800,00 per competenze, C 200,00 per esborsi, oltre spese gene
Sentenza Cassazione n. 29808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris