CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, a far data dall'inizio della sua esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena di due anni e quattro mesi di reclusione inflittagli per avere commesso, il 10 marzo 2009, il reato di bancarotta fraudolenta. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca ex tunc della misura alternativa in considerazione dell'emissione, nei suoi confronti, di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere relativa a fatti non ancora compiutamente provati che, peraltro, si collocano, in parte, in un periodo in cui egli era ristretto in carcere. Con il secondo ed ultimo motivo, lamenta, ancora, vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca in forza di un inammissibile ed ingiustificato automatismo, senza tenere conto dell'epoca di commissione dei fatti di più recente contestazione e del contegno da lui serbato in costanza di ammissione alla misura alternativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 13 settembre 2001 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha riproposto e sviluppato i motivi articolati con il libello introduttivo del presente giudizio di legittimità ed esibito, a supporto, documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368). Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o meno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 2:15706).3. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il quantum di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare. 4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione, ab initio, del condannato al progetto rieducativo. Ha, in particolare, rilevato che Cherin, ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale a far data dal 20 luglio 2019, è stato raggiunto da titolo custodiale in quanto gravemente indiziato di aver fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione attiva nella provincia bresciana e dedita alla commissione di reati tributari, mediante continue operazioni di compensazione indebita, rese possibili dalla distribuzione di falsi crediti d'imposta, creati da società di comodo amministrate dagli agenti, e finalizzate all'evasione fiscale ed al riciclaggio ed all'autoriciclaggio dei profitti conseguiti grazie alla frode all'Erario, che sono stati trasferiti all'estero e depositati su conti correnti intestati a persone fisiche e giuridiche loro riconducibili. In questo contesto, Cherin ha rappresentato, unitamente ai correi Ferlinghetti, Franzoni e Battezzi, la mente organizzativa del gruppo, la cui attività si è protratta sino al 18 febbraio 2020, data di esecuzione della perquisizione presso l'ufficio occulto di Battezzi, posteriore rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena in forma alternativa, così come successivi all'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale sono alcuni degli illeciti consumati in attuazione del programma criminoso del gruppo, che si sono protratti sino alla fine del 2019. Il Tribunale di sorveglianza ha stigmatizzato la pervicacia criminale di Cherin, palesatasi non solo nell'assumere la leadership della compagine delinquenziale, ma anche approntando strutture e canali volti a monetizzare i profitti illeciti fuori dal territorio nazionale. Ha ritenuto che le condotte oggetto di provvisoria incolpazione sono, per natura ed entità, sintomatiche del sostanziale fallimento, in termini di risocializzazione, della misura alternativa alla detenzione, sicché — tenuto ulteriormente conto del minimo carico afflittivo che ne ha connotato lo svolgimento (il condannato era, invero, libero di spostarsi in ambito regionale ed era tenuto a restare in casa solo tra le 23,00 e le 6,00) e dell'omogeneità tra i reati in esecuzione e quelli oggetto del più recente procedimento penale, spia, questa, del persistente coinvolgimento in logiche delinquenziali — ha fatto retroagire la revoca a partire dall'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. 5. A fronte di una motivazione coerente e lineare, ossequiosa degli indirizzi ermeneutici sopra citati ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente oppone considerazioni che non ne intaccano la solidità. Nel segnalare che la consumazione di alcuni tra i reati-fine dell'associazione della quale egli sarebbe stato promotore ed organizzatore sarebbe iniziata in un periodo in cui egli era detenuto, trascura, da un canto, che il rango da lui assunto in ambito associativo e la tipologia dell'apporto arrecato alle imprese criminose ben possono avergli consentito di offrire un utile apporto anche in costanza di restrizione carceraria e, dall'altro, che l'ipotesi di accusa si fonda sul postulato che le condotte illecite sarebbero proseguite anche dopo la sua scarcerazione, avvenuta per effetto della misura alternativa della cui revoca si discute. Se è vero, poi, che i reati per i quali è stata emessa l'ordinanza custodiale non risultano ancora accertati, non è men vero, per converso, che il Tribunale di sorveglianza, muovendosi nel solco dell'indirizzo ermeneutico sopra menzionato e senza indugiare in alcun automatismo, hai tratto argomento dal positivo riscontro del prescritto quadro di gravità indiziaria — che, allo stato, non può dirsi smentito dalle argomentazioni svolte con la più recente memoria difensiva, che attengono a profili che dovranno essere prioritariamente approfonditi nel procedimento nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare — ed ha, poscia, descritto con sufficiente livello di dettaglio i comportamenti ascritti a Cherin, verificandone l'impatto sulla valutazione prognostica effettuata all'atto dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione ed illustrando, con encomiabile dovizia di particolari, le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto. Né, deve conclusivamente osservarsi, vale ad incrinare la piena legittimità dell'ordinanza impugnata la circostanza che Cherin, nel periodo in cui è stato affidato in prova al servizio sociale, non si sia reso protagonista di ulteriori trasgressioni, che il Tribunale di sorveglianza ha, con ogni evidenza, ritenuto minusvalente rispetto al dato connesso alla partecipazione, con ruolo di vertice, ad una societas sceleris dedita alla commissione di numerosi e lucrosi reati tributari, risultata operativa anche nei primi sette mesi dell'esecuzione della misura alternativa. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento