CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 637/20 della Commissione TributariaRegionale della Puglia, pubblicata in data 2 marzo 2020.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.Numero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Puglia ha accolto l’appello dellaDOGRE s.r.l., società concessionaria per il Comune di Lecce,avverso la sentenza n. 1058/15 della Commissione TributariaProvinciale di Lecce, con la quale era stato accolto il ricorsodella [OSCURATO:PERSONA] avverso gliavvisi di accertamento TOSAP 2008, 2009 e 2010, aventi adoggetto l’occupazione di suolo pubblico, avvenuta tramite unarecinzione di cantiere, per la realizzazione di opere diurbanizzazione previste da una convenzione stipulata conl’amministrazione comunale, in forza della quale, unitamenteall’esecuzione di edifici su suoli da essa acquistati, era tenuta,a scomputo degli oneri altrimenti previsti, ad eseguire le operedi urbanizzazione dell’area.2. [OSCURATO:PERSONA] Floridiana ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazionedell’art. 2697 c.c., per avere la corte regionale pugliesereputato che a fornire la prova della correlazionedell’occupazione con lo svolgimento di opere di urbanizzazione-circostanza che avrebbe potuto escludere l’applicazione dellaNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026tassazione- sarebbe dovuta essere la contribuente e non,invece, la società concessionaria.3. Il motivo è inammissibile.3.1. Esso, infatti, non si confronta a pieno con la ratiodecidendi della sentenza impugnata: la corte di merito hapremesso, sulla scia dei giudici di primo grado, che sarebbestata irragionevole l’applicazione del tributo “per l’occupazionedi suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di opere diurbanizzazione” (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4), in talmodo, peraltro, ponendosi nel solco degli insegnamenti diquesta Corte, secondo la quale, in linea con la previgentedisciplina e, quindi, anche anteriormente all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 507 del 1993, l’occupazione di suolo pubblico daparte di una impresa appaltatrice di lavori per contodell’amministrazione, limitata al tempo ed allo spaziostrettamente necessari per il compimento delle opere, non èassoggettabile a tassazione per difetto del presuppostoimpositivo, in quanto la sottrazione all’uso pubblico si compienon per il vantaggio particolare derivante al singolo dal suoutilizzo, ma proprio per la realizzazione di quelle opere (cfr.Cass. n. 17719/09).Ha poi aggiunto -a riprova della fondatezza dell’appello- cheera stato dato per scontato -in prime cure- ciò che lacontribuente avrebbe dovuto dimostrare -e, cioè, che, almomento dell’accertamento, fossero ancora in corso opere diurbanizzazione e che la recinzione fosse funzionale al lorocompletamento- ed ha concluso, infine, sostenendo che, invirtù degli elementi probatori acquisiti, risultava che essefossero state terminate prima delle annualità alle quali siriferiva la tassazione (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4).Numero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/20263.2. Al di là, quindi, dell’onere della prova e del relativoriparto -oggetto della censura articolata dalla ricorrente-l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha accertato, sullascorta di un convincimento non sindacabile in questa sede, cheera stata acquisita la prova positiva del completamento delleopere di urbanizzazione, anteriormente alle annualità incontestazione, circostanza che rende del tutto irrilevantestabilire a quale delle parti spettasse la relativa dimostrazione.4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c.,avendo i giudici di secondo grado inopinatamente reputatoconfermati gli assunti della società concessionaria sulla base dirilievi fotografici asseritamente rappresentativi del fatto che larecinzione fosse sul marciapiede e che fosse stata installata aprotezione di un edificio in corso di costruzione. Non potevaessere tacciata di tardività ed infondatezza, inoltre, lacontestazione che aveva fatto delle immagini non appena leera stato possibile, fermo restando che non sussisteva alcunaprova della corrispondenza tra quelle prodotte in giudizio dallacontroparte e quelle che aveva visionato in occasionedell’istanza di accertamento con adesione ed alle quali avevafatto cenno nel ricorso introduttivo del giudizio.5. Il motivo è inammissibile.5.1. La corte territoriale ha sostenuto -come si è già avutomodo di accennare- che fosse emersa la dimostrazione delcompletamento delle opere di urbanizzazione anteriormentealle annualità di imposta e che tale prova fosse desumibiledalla “documentazione in atti” e, segnatamente, dal verbale dicollaudo e consegna del 29 aprile 2013, nonché dalla pocaNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026credibilità delle argomentazioni della ricorrente, secondo laquale la data di ultimazione in esso indicata sarebbe stata ilfrutto di un refuso (anche perché non aveva fornito alcuna“altra data plausibile e compatibile con l’ipotesi del refuso”),ed, ancora, dalla concessione dell’agibilità ad uno degli edifici“interessati dalla convenzione” e dall’assegnazione di duealloggi, circostanze che non si sarebbero potute verificarequalora non fossero state portate a compimento le opere diurbanizzazione.Ha poi aggiunto -ma solo a “conferma” delle “considerazioniche precedono”- che i rilievi fotografici versati in atti dallasocietà concessionaria dimostravano che la recinzione erainstallata sul marciapiede -che, quindi, unitamente alla strada,era stato già realizzato- e che aveva la finalità di proteggereedifici ancora in corso di costruzione, mentre le difese dellacontribuente, secondo la quale le immagini avrebberorappresentato un diverso marciapiede, dovevano considerarsi“tardive”, a maggior ragione tenendo a mente che leriproduzioni fotografiche contestate erano state prodotte ingiudizio in primo grado e ad esse aveva fatto riferimento lastessa contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5).5.2. Ebbene, le affermazioni dei giudici di secondo grado,inerenti alla documentazione presente agli atti ed, inparticolare, al succitato verbale di collaudo e consegna, allapoca credibilità dell’ipotesi, caldeggiata dalla ricorrente, di unrefuso in esso rinvenibile ed al completamento di un edificio edall’assegnazione di due alloggi, a dimostrazione dellarealizzazione, illo tempore, delle opere di urbanizzazione, sirivelano del tutto idonee -in virtù del prefato richiamo adNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026elementi documentali e ad argomenti logici, correlati, tral’altro, alla condotta processuale ed alla poca plausibilità delledifese della contribuente- a sorreggere la decisione, integrandouna ratio decidendi in sé compiuta.Le ulteriori asserzioni, concernenti i rilievi fotografici -il cuirichiamo è stato fatto, non è superfluo rimarcarlo ancora unavolta, “a conferma” delle “considerazioni che precedono”-potrebbero essere espunte, infatti, senza mutare l’esito delgiudizio, costituendo un mero corredo -ancor più asseverante,ma non indispensabile- di elementi ed argomenti già idonei afondare il convincimento giudiziale.5.3. E ciò senza considerare, per un verso, che -come hamesso in rilievo la società concessionaria (cfr. il controricorso,alle pagg. 16 e 17)- la ricorrente non ha mai revocato indubbio, se non in sede di legittimità, la corrispondenza delleriproduzioni fotografiche versate in atti in primo grado -ed,ancora prima, nel procedimento con adesione- a quellecontestate solamente in grado di appello e, per altro verso, cheil motivo in esame, laddove si appiglia al profilodell’individuazione del fabbricato oggetto di rappresentazionefotografica, indugia su temi riservati alla cognizione delle cortidi merito, alle quali è imprescindibilmente demandato ilcompito di accertare i fatti di causa e di valutare i mezzi diprova acquisiti.6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., si è doluta dell’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla correlazione tra lasussistenza della recinzione e la necessità di completare leopere di urbanizzazione, come poteva evincersi dalla dataNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026effettiva di ultimazione dei lavori e da quella di rilascio delcertificato di agibilità, il cui contenuto corroborava in toto i suoiassunti.7. Il motivo è infondato.7.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdottonell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che,se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14).Il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.,è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio delgenere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il comeed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n.19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare chel’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione dall’autoritàgiudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25).La norma, infatti, si riferisce al mancato esame diun fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delleparti, da intendersi come un vero e proprio accadimentonaturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o un puntoNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale,un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, diun fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anchedi un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova diun fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nelsenso che il mancato esame, evincibile dal tenore dellamotivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perchésuscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando,invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio dequo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singolerisultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato,in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).7.2. Nella vicenda in esame, le questioni inerenti allarealizzazione delle opere di urbanizzazione, all’epoca dicompletamento, nonché alla funzione della recinzione, sonostate prese in considerazione dalla corte regionale pugliese, laquale si è specificamente determinata in relazione ad esse, ditalché, a stretto rigore, non è possibile nemmenoastrattamente discettare di omesso esame di un fatto, bensì diaccertamento di un fatto.Né è possibile sollecitare questa Corte ad una rivalutazionedel materiale probatorio esaminato dai giudici di prossimità:non è permesso, infatti, dietro l’apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio (da non confondere con l’omesso esame di unNumero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026qualificazione ed interpretazione), rimettere in discussionel’apprezzamento in facto del giudice del merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, contrapponendone uno difforme, perché esso èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che,nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere diriesaminare il merito della controversia, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione compiuti dalle cortiterritoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 7.700,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,Numero registro generale 21632/2020Numero sezionale 3775/2026Numero di raccolta generale 15491/2026Data pubblicazione 21/05/2026oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]