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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33070/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado per la violazione dell'art. 6, comma 6, L. 401/1989.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017.

Si osserva che l'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 (conv. in I. n. 48/2017) va letto come una disposizione struttura bifasica, nella quale il legislatore ha volutamente separato (i) il momento in cui l'autorità di pubblica sicurezza adotta il divieto di accesso e (il) il momento eventuale in cui destinatario vi contravviene, integrando la contravvenzione.

In questa architettura, il requisito del "pericolo per la sicurezza" svolge una funzione rigorosamente genetica: è la condizione che legittima l'adozione della misura, non un elemento che deve essere "rinnovato" o accertato di nuovo quando si contesta la violazione.

Il dato letterale è esplicito: il Questore "qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza" può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso; e subito dopo la norma tipizza una fattispecie autonoma ("Il contravventore al divieto.., è punito..."), che presuppone l'esistenza di un divieto già validamente emanato.

Questa distinzione di piani è stata valorizzata dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 47 del 2024 ha chiarito come il termine "sicurezza" contenuto nell'art. 10, comma 2, non debba essere inteso in senso lato (come mera "sicurezza urbana" comprensiva del decoro). ma in senso costituzionalmente orientato: la misura è legittima soltanto se la condotta del destinatario rivela un concreto pericolo di commissione di reati, coerente con la possibilità di limitare la libertà di circolazione ai sensi dell'art. 16 Cost. e con la natura preventiva-atipica dell'istituto.

Ne deriva che l'accertamento del pericolo e il relativo obbligo motivazionale sono "a monte", nella fase genetica: è lì che l'ordinamento pretende un filtro sostanziale, per evitare applicazioni arbitrarie o meramente stigmatizzanti.

Una volta adottato il provvedimento, però, la prospettiva cambia: la contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, tutela primariamente l'effettività dell'ordine e la capacità del divieto di operare come strumento preventivo.

Il reato, in altri termini, non punisce la "nuova pericolosità" del soggetto nel momento in cui entra nell'area interdetta, ma la disobbedienza a un precetto amministrativo già emesso e conoscibile.

Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41240 del 2024, Ferrante, non mass.), afferma che è sufficiente il mero accesso alla zona vietata per integrare la violazione, senza che occorra accertare, nel singolo episodio, ulteriori condotte aggressive o un pericolo attuale: la valutazione di pericolosità è stata già compiuta dal Questore al momento dell'adozione del divieto.

Questa lettura perfettamente compatibile con l'impostazione costituzionale: la "sicurezza" è requisito selettivo per emanare la misura; la "violazione" è fattispecie (tendenzialmente) formale. costruita sulla trasgressione del comando. è È proprio tale configurazione - reato come violazione di un ordine - che consente di comprendere perché, di regola, non sia possibile la disapplicazione del provvedimento del Questore da parte del giudice penale nel processo per contravvenzione.

Se la norma 1incriminatrice punisce chi "contravviene al divieto", l'atto amministrativo non è un semplice antecedente remoto, ma è il cuore del precetto: è ciò che viene disobbedito e che il legislatore intende rendere effettivo mediante la minaccia penale.

Consentire al giudice penale di disapplicare ordinariamente il provvedimento, rivalutando ex post il requisito del pericolo per la sicurezza, equivarrebbe a neutralizzare l'oggetto stesso del comando e, in sostanza. a spostare nel giudizio penale (fase repressiva) una valutazione che la legge colloca nella fase genetica-amministrativa e che la Corte costituzionale ha ricondotto a garanzia di legalità, proporzionalità e ragionevolezza della misura.

Detta altrimenti: l'eventuale contestazione secondo cui "il pericolo per la sicurezza non sussisteva" attiene alla legittimità del provvedimento (corretta sussunzione, adeguatezza della motivazione, proporzionalità), e quindi si colloca fisiologicamente sul terreno del controllo dell'azione amministrativa; ma non può trasformarsi in un elemento costitutivo del reato. perché ciò contraddirebbe l'opzione legislativa di tipizzare un illecito fondato sulla mera inosservanza del divieto.

La giurisprudenza richiamata della Cassazione, nel ribadire che la violazione si consuma con il semplice accesso e senza ulteriori condotte violente, conferma in modo implicito questo punto: se l'integrazione del reato non dipende dalla rinnovata dimostrazione di pericolosità, allora la discussione sul "pericolo" non può diventare il grimaldello per elidere l'obbligo di osservanza del divieto nel giudizio penale per violazione.

Ciò non significa che il giudice penale sia vincolato in modo acritico a qualsiasi atto: egli deve comunque accertare che esista un provvedimento che impone il divieto, che esso sia riferibile al destinatario e che questi ne abbia avuto conoscenza o comunque possibilità concreta di conoscerlo, perché solo un comando effettivo può fondare la responsabilità per la sua violazione.

Tutto questo, però, resta diverso da una disapplicazione "di merito" fondata sulla rivalutazione del pericolo per la sicurezza: quest'ultima operazione, se divenisse ordinaria, demolirebbe la coerenza bifasica dell'istituto e la sua logica preventiva.

In definitiva, il sistema funziona così: il pericolo per la sicurezza è il presupposto che consente e limita il potere del Questore di incidere sulla libertà di circolazione, come la Corte costituzionale ha chiarito in chiave costituzionalmente conforme; una volta adottato il divieto, l'ordinamento protegge la sua effettività sanzionando penalmente la trasgressione. senza pretendere che, in ogni episodio di violazione, si rinnovino gli accertamenti tipici della fase genetica.

Da qui discende - in modo lineare - che la sede naturale per discutere la (in)sussistenza del pericolo e la congruità motivazionale del provvedimento è il sindacato sulla legittimità dell'atto, mentre nel processo per violazione il fuoco resta sulla prova dell'ordine e della sua inosservanza, non sulla "seconda valutazione" del pericolo già presupposto dalla misura.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della 2Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado per la violazione dell'art. 6, comma 6, L. 401/1989. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14 del 2017. Si osserva che l'art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 (conv. in I. n. 48/2017) va letto come una disposizione struttura bifasica, nella quale il legislatore ha volutamente separato (i) il momento in cui l'autorità di pubblica sicurezza adotta il divieto di accesso e (il) il momento eventuale in cui destinatario vi contravviene, integrando la contravvenzione. In questa architettura, il requisito del "pericolo per la sicurezza" svolge una funzione rigorosamente genetica: è la condizione che legittima l'adozione della misura, non un elemento che deve essere "rinnovato" o accertato di nuovo quando si contesta la violazione. Il dato letterale è esplicito: il Questore "qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza" può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso; e subito dopo la norma tipizza una fattispecie autonoma ("Il contravventore al divieto.., è punito..."), che presuppone l'esistenza di un divieto già validamente emanato. Questa distinzione di piani è stata valorizzata dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 47 del 2024 ha chiarito come il termine "sicurezza" contenuto nell'art. 10, comma 2, non debba essere inteso in senso lato (come mera "sicurezza urbana" comprensiva del decoro). ma in senso costituzionalmente orientato: la misura è legittima soltanto se la condotta del destinatario rivela un concreto pericolo di commissione di reati, coerente con la possibilità di limitare la libertà di circolazione ai sensi dell'art. 16 Cost. e con la natura preventiva-atipica dell'istituto. Ne deriva che l'accertamento del pericolo e il relativo obbligo motivazionale sono "a monte", nella fase genetica: è lì che l'ordinamento pretende un filtro sostanziale, per evitare applicazioni arbitrarie o meramente stigmatizzanti. Una volta adottato il provvedimento, però, la prospettiva cambia: la contravvenzione prevista dall'art. 10, comma 2, tutela primariamente l'effettività dell'ordine e la capacità del divieto di operare come strumento preventivo. Il reato, in altri termini, non punisce la "nuova pericolosità" del soggetto nel momento in cui entra nell'area interdetta, ma la disobbedienza a un precetto amministrativo già emesso e conoscibile. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41240 del 2024, Ferrante, non mass.), afferma che è sufficiente il mero accesso alla zona vietata per integrare la violazione, senza che occorra accertare, nel singolo episodio, ulteriori condotte aggressive o un pericolo attuale: la valutazione di pericolosità è stata già compiuta dal Questore al momento dell'adozione del divieto. Questa lettura perfettamente compatibile con l'impostazione costituzionale: la "sicurezza" è requisito selettivo per emanare la misura; la "violazione" è fattispecie (tendenzialmente) formale. costruita sulla trasgressione del comando. è È proprio tale configurazione - reato come violazione di un ordine - che consente di comprendere perché, di regola, non sia possibile la disapplicazione del provvedimento del Questore da parte del giudice penale nel processo per contravvenzione. Se la norma 1incriminatrice punisce chi "contravviene al divieto", l'atto amministrativo non è un semplice antecedente remoto, ma è il cuore del precetto: è ciò che viene disobbedito e che il legislatore intende rendere effettivo mediante la minaccia penale. Consentire al giudice penale di disapplicare ordinariamente il provvedimento, rivalutando ex post il requisito del pericolo per la sicurezza, equivarrebbe a neutralizzare l'oggetto stesso del comando e, in sostanza. a spostare nel giudizio penale (fase repressiva) una valutazione che la legge colloca nella fase genetica-amministrativa e che la Corte costituzionale ha ricondotto a garanzia di legalità, proporzionalità e ragionevolezza della misura. Detta altrimenti: l'eventuale contestazione secondo cui "il pericolo per la sicurezza non sussisteva" attiene alla legittimità del provvedimento (corretta sussunzione, adeguatezza della motivazione, proporzionalità), e quindi si colloca fisiologicamente sul terreno del controllo dell'azione amministrativa; ma non può trasformarsi in un elemento costitutivo del reato. perché ciò contraddirebbe l'opzione legislativa di tipizzare un illecito fondato sulla mera inosservanza del divieto. La giurisprudenza richiamata della Cassazione, nel ribadire che la violazione si consuma con il semplice accesso e senza ulteriori condotte violente, conferma in modo implicito questo punto: se l'integrazione del reato non dipende dalla rinnovata dimostrazione di pericolosità, allora la discussione sul "pericolo" non può diventare il grimaldello per elidere l'obbligo di osservanza del divieto nel giudizio penale per violazione. Ciò non significa che il giudice penale sia vincolato in modo acritico a qualsiasi atto: egli deve comunque accertare che esista un provvedimento che impone il divieto, che esso sia riferibile al destinatario e che questi ne abbia avuto conoscenza o comunque possibilità concreta di conoscerlo, perché solo un comando effettivo può fondare la responsabilità per la sua violazione. Tutto questo, però, resta diverso da una disapplicazione "di merito" fondata sulla rivalutazione del pericolo per la sicurezza: quest'ultima operazione, se divenisse ordinaria, demolirebbe la coerenza bifasica dell'istituto e la sua logica preventiva. In definitiva, il sistema funziona così: il pericolo per la sicurezza è il presupposto che consente e limita il potere del Questore di incidere sulla libertà di circolazione, come la Corte costituzionale ha chiarito in chiave costituzionalmente conforme; una volta adottato il divieto, l'ordinamento protegge la sua effettività sanzionando penalmente la trasgressione. senza pretendere che, in ogni episodio di violazione, si rinnovino gli accertamenti tipici della fase genetica. Da qui discende - in modo lineare - che la sede naturale per discutere la (in)sussistenza del pericolo e la congruità motivazionale del provvedimento è il sindacato sulla legittimità dell'atto, mentre nel processo per violazione il fuoco resta sulla prova dell'ordine e della sua inosservanza, non sulla "seconda valutazione" del pericolo già presupposto dalla misura. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della 2Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M