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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 14365/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024Data pubblicazione 23/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* divorzile* * PresidenteUd 14/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12079/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma via *d * n 184/190 presso lo studio dell * * *che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Ancona c so* n 170 presso lo studio dell * * Di * chela rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n 574/2023depositata il 3/4/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 dalConsigliere * *Rilevato che1 Il Tribunale di Ancona dopo aver pronunciato in data 20 gennaio2021 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto da * * e * * con* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024sentenza definitiva n 54/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022Data pubblicazione 23/05/2024dava atto delle condizioni concordate dalle parti all udienza dell 11gennaio 2022 con le quali gli ex coniugi avevano convenuto che il* versasse alla * un assegno di divorzio pari a € 100mensili2 La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazionepresentata dal * riteneva ammissibile il gravame poichél appellante aveva prospettato fatti sopravvenuti rispetto allasituazione esistente al momento dell accettazione della propostaconciliativa che avevano modificato le condizioni economiche delleparti e non anche la volontà di impugnare la transazione* che la situazione economica degli ex coniugi fossesostanzialmente invariata rispetto a quella sulla cui base erano statidefiniti gli accordi raggiunti all udienza del 11 gennaio 2021 recepitinella sentenza di divorzio non essendo intervenute nel frattempomodifiche tali da giustificare l applicazione dell art 9 l 898/1970* in particolare che con l atto di cessione del 15 giugno2022 gli ex coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo ladivisione della casa familiare in comproprietà e la pretesa del* di pagamento di un indennità per il mancato godimento delmedesimo appartamento mediante il trasferimento da parte del* alla * della sua quota parte del bene immobile dietroil corrispettivo di € 7 000 concordato tra le parti tenendo conto delvalore della porzione immobiliare ceduta e dei crediti vantatiall epoca dalla cessionaria e così soddisfatti* di conseguenza che si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio rilevando altresì che la mancataimpugnazione dell atto di cessione a titolo transattivo impedivaqualsiasi valutazione in ordine al suo contenuto cosicché rimanevapreclusa la possibilità di attribuire al prezzo convenuto dalle parti uncarattere vantaggioso per l appellata2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024* infine che l assenza di qualsiasi riferimento all internoData pubblicazione 23/05/2024dell accordo transattivo all assegno divorzile in precedenza stabilitoe la mancata previsione di una qualche modifica al riguardocostituissero indice della volontà dei coniugi di reputare che l accordotransattivo non incidesse sull assegno divorzile già riconosciuto3 * * ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza di rigetto dell appello pubblicata in data 3 aprile 2023prospettando due motivi di doglianza ai quali ha resistito concontroricorso * ** le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art 380bis 1 cod proc civConsiderato che4 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 9 comma 1 e 5 comma 6 l 898/1970perché la Corte d appello ha considerato il giudizio promosso dal* come un procedimento di modifica delle statuizioni dellasentenza di divorzio ex art 9 l 898/1970 circoscrivendo diconseguenza le proprie valutazioni all incidenza delle circostanzesopravvenute rispetto all assetto economico patrimoniale risultantedalla pronunzia del primo giudice piuttosto che comeun impugnazione volta a ottenere la modifica delle statuizionicontenute all interno della decisione del tribunale all esito di unanuova ed autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dellaconcessione dell assegno divorzile o della sua entitàLa sentenza impugnata inoltre non può essere condivisa – a dire diparte ricorrente laddove ha ritenuto che il prezzo di cessione nonpotesse essere valutato quale attribuzione vantaggiosa per labeneficiaria dell assegno perché ha dato rilievo esclusivo allapresunta – e sempre contestata – pretesa creditoria che era statavantata dalla * non ha valutato che quest ultima beneficiavae avrebbe continuato a beneficiare di una permanente e rilevanteutilità che incideva in misura positiva e significativa sulle sue3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024capacità patrimoniali e reddituali né ha considerato che l atto diData pubblicazione 23/05/2024cessione dei diritti immobiliari non aveva tenuto conto dell assegnodivorzile che era stato attribuito alla * il cui riconoscimentorimaneva impregiudicato5 Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile5 1 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato di ritenereammissibile l appello presentato dal * perché l appellanteaveva “prospettato un fatto sopravvenuto rispetto alla situazioneesistente al momento dell accettazione della proposta conciliativaavanzata ai coniugi dal primo giudice che avrebbe modificato lecondizioni economiche dei coniugi nel corso dello stesso giudizio”nel fornire una simile spiegazione i giudici distrettuali hanno fattoespresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n 29290/2021 laquale ha chiarito che nel giudizio di divorzio sebbene la domanda diassegno debba essere proposta nell atto introduttivo del giudizioovvero nella comparsa di risposta resta esclusa la relativapreclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all assegno sianomaturati nel corso del giudizio anche in grado di appello in quantola natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapportieconomici tra i coniugi in conseguenza del divorzio così come quellimodularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto Cass29290/2021Le considerazioni compiute dai giudici distrettuali muovonodall implicito presupposto che la sentenza del primo giudice fossestata pronunciata a seguito di domanda congiunta dei coniugi ed inapplicazione del disposto dell art 4 comma 16 l 898/1970applicabile ratione temporis* l accordo sotteso a una simile domanda rispetto ai rapportieconomici e alla scelta dell iter processuale ha valore negoziale eprocessuale rimanendo così esclusa la possibilità di ripensamentiunilaterali configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024paritetica rinunciabile soltanto ad opera di entrambi i coniugi cfrData pubblicazione 23/05/2024Cass 19540/2018 Cass 10463/2018 Cass 6664/1998Per questo motivo l impugnazione altrimenti impedita dal puntualerecepimento dell accordo negoziale intervenuto fra le parti è statagiudicata ammissibile al limitato scopo di “verificare se e in qualemisura le dedotte circostanze sopravvenute abbiano alterato ilpregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedenteprovvedimento attributivo dell assegno consensualmente stabilitoall udienza del 11 01 2022 e recepito nella sentenza impugnata ondeadeguare l obbligo contributivo alla nuova situazione patrimoniale” punto 3 1 della decisione impugnataÈ vero che la Corte distrettuale ha menzionato l art 9 l 898/1970ma lo ha fatto in senso atecnico per giustificare la riapertura deldibattito sull assegno nonostante l accordo unilateralmenterevocatoL odierno ricorrente nel lamentare che la Corte di merito abbialimitato la propria valutazione alle modifiche sopravvenute dellecondizioni economiche delle parti piuttosto che eseguire una nuovaed autonoma valutazione dei presupposti per il riconoscimentodell assegno mostra di non considerare i limiti che derivavano dallanatura della decisione impugnata ai poteri cognitivi del giudice diappello e di non cogliere di conseguenza la ratio decidendi che staalla base di una simile decisione5 2 La Corte d appello dopo aver rilevato che i coniugi avevanointeso definire a titolo transattivo la divisione della ex casafamiliare di cui erano comproprietari e la pretesa del * dipagamento di un indennità per il mancato godimentodell appartamento mediante il trasferimento da parte dell uno infavore dell altra della sua quota parte del bene immobile hariscontrato che la cessionaria all epoca vantava crediti nei confrontidell ex coniuge per complessivi € 43 873 97 crediti che erano stati5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024oggetto di trattative fra le parti al pari della quantificazione delData pubblicazione 23/05/2024prezzo della quotaHa ritenuto di conseguenza che non si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio dato che la donna aveva vistosoddisfatti in questo modo i crediti vantati in precedenza neiconfronti dell ex coniuge a seguito di una cessione della quota diquest ultimo a un prezzo congruoA fronte di questa ricostruzione analitica e motivata della situazionepatrimoniale delle parti la doglianza nella sua ultima parte intendenella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causatraducendosi in un inammissibile richiesta di rivisitazione del merito Cass 8758/20176 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art 91 codproc civ e della tabella 12 del D M 147/2022 poiché la Corted appello ha liquidato le spese di lite tenendo conto dei valori propridello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabilesenza considerare che il valore della causa ai sensi dell art 13comma 1 cod proc civ era pari a € 2 400 dato che l assegnodivorzile ammontava a € 100 mensili7 Il motivo è fondatoInfatti per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere l assegnodi divorzio o come nel caso di specie la sua revoca pur nonavendo questo assegno natura strettamente alimentare il valoredella causa si determina ai sensi dell art 13 comma 1 cod procciv che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari Cass 3826/1977 Cass 1869/1976Nel caso di specie il valore della controversia era pari a € 2 400 datoche l appellante aveva domandato che fosse escluso l assegno didivorzio di € 100 mensili riconosciuto dal tribunale e di esso sidoveva tener conto nell individuazione dello scaglione di riferimento6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024per la liquidazione delle spese giudiziali piuttosto che di quelloData pubblicazione 23/05/2024previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità8 La sentenza impugnata dunque deve essere cassata nei limitiindicati con rinvio della causa alla Corte distrettuale la quale nelprocedere al suo nuovo esame si atterrà ai principi sopra illustratiavendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024Data pubblicazione 23/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* divorzile* * PresidenteUd 14/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12079/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma via *d * n 184/190 presso lo studio dell * * *che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Ancona c so* n 170 presso lo studio dell * * Di * chela rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n 574/2023depositata il 3/4/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 dalConsigliere * *Rilevato che1 Il Tribunale di Ancona dopo aver pronunciato in data 20 gennaio2021 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto da * * e * * con* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024sentenza definitiva n 54/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022Data pubblicazione 23/05/2024dava atto delle condizioni concordate dalle parti all udienza dell 11gennaio 2022 con le quali gli ex coniugi avevano convenuto che il* versasse alla * un assegno di divorzio pari a € 100mensili2 La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazionepresentata dal * riteneva ammissibile il gravame poichél appellante aveva prospettato fatti sopravvenuti rispetto allasituazione esistente al momento dell accettazione della propostaconciliativa che avevano modificato le condizioni economiche delleparti e non anche la volontà di impugnare la transazione* che la situazione economica degli ex coniugi fossesostanzialmente invariata rispetto a quella sulla cui base erano statidefiniti gli accordi raggiunti all udienza del 11 gennaio 2021 recepitinella sentenza di divorzio non essendo intervenute nel frattempomodifiche tali da giustificare l applicazione dell art 9 l 898/1970* in particolare che con l atto di cessione del 15 giugno2022 gli ex coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo ladivisione della casa familiare in comproprietà e la pretesa del* di pagamento di un indennità per il mancato godimento delmedesimo appartamento mediante il trasferimento da parte del* alla * della sua quota parte del bene immobile dietroil corrispettivo di € 7 000 concordato tra le parti tenendo conto delvalore della porzione immobiliare ceduta e dei crediti vantatiall epoca dalla cessionaria e così soddisfatti* di conseguenza che si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio rilevando altresì che la mancataimpugnazione dell atto di cessione a titolo transattivo impedivaqualsiasi valutazione in ordine al suo contenuto cosicché rimanevapreclusa la possibilità di attribuire al prezzo convenuto dalle parti uncarattere vantaggioso per l appellata2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024* infine che l assenza di qualsiasi riferimento all internoData pubblicazione 23/05/2024dell accordo transattivo all assegno divorzile in precedenza stabilitoe la mancata previsione di una qualche modifica al riguardocostituissero indice della volontà dei coniugi di reputare che l accordotransattivo non incidesse sull assegno divorzile già riconosciuto3 * * ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza di rigetto dell appello pubblicata in data 3 aprile 2023prospettando due motivi di doglianza ai quali ha resistito concontroricorso * ** le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art 380bis 1 cod proc civConsiderato che4 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 9 comma 1 e 5 comma 6 l 898/1970perché la Corte d appello ha considerato il giudizio promosso dal* come un procedimento di modifica delle statuizioni dellasentenza di divorzio ex art 9 l 898/1970 circoscrivendo diconseguenza le proprie valutazioni all incidenza delle circostanzesopravvenute rispetto all assetto economico patrimoniale risultantedalla pronunzia del primo giudice piuttosto che comeun impugnazione volta a ottenere la modifica delle statuizionicontenute all interno della decisione del tribunale all esito di unanuova ed autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dellaconcessione dell assegno divorzile o della sua entitàLa sentenza impugnata inoltre non può essere condivisa – a dire diparte ricorrente laddove ha ritenuto che il prezzo di cessione nonpotesse essere valutato quale attribuzione vantaggiosa per labeneficiaria dell assegno perché ha dato rilievo esclusivo allapresunta – e sempre contestata – pretesa creditoria che era statavantata dalla * non ha valutato che quest ultima beneficiavae avrebbe continuato a beneficiare di una permanente e rilevanteutilità che incideva in misura positiva e significativa sulle sue3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024capacità patrimoniali e reddituali né ha considerato che l atto diData pubblicazione 23/05/2024cessione dei diritti immobiliari non aveva tenuto conto dell assegnodivorzile che era stato attribuito alla * il cui riconoscimentorimaneva impregiudicato5 Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile5 1 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato di ritenereammissibile l appello presentato dal * perché l appellanteaveva “prospettato un fatto sopravvenuto rispetto alla situazioneesistente al momento dell accettazione della proposta conciliativaavanzata ai coniugi dal primo giudice che avrebbe modificato lecondizioni economiche dei coniugi nel corso dello stesso giudizio”nel fornire una simile spiegazione i giudici distrettuali hanno fattoespresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n 29290/2021 laquale ha chiarito che nel giudizio di divorzio sebbene la domanda diassegno debba essere proposta nell atto introduttivo del giudizioovvero nella comparsa di risposta resta esclusa la relativapreclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all assegno sianomaturati nel corso del giudizio anche in grado di appello in quantola natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapportieconomici tra i coniugi in conseguenza del divorzio così come quellimodularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto Cass29290/2021Le considerazioni compiute dai giudici distrettuali muovonodall implicito presupposto che la sentenza del primo giudice fossestata pronunciata a seguito di domanda congiunta dei coniugi ed inapplicazione del disposto dell art 4 comma 16 l 898/1970applicabile ratione temporis* l accordo sotteso a una simile domanda rispetto ai rapportieconomici e alla scelta dell iter processuale ha valore negoziale eprocessuale rimanendo così esclusa la possibilità di ripensamentiunilaterali configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024paritetica rinunciabile soltanto ad opera di entrambi i coniugi cfrData pubblicazione 23/05/2024Cass 19540/2018 Cass 10463/2018 Cass 6664/1998Per questo motivo l impugnazione altrimenti impedita dal puntualerecepimento dell accordo negoziale intervenuto fra le parti è statagiudicata ammissibile al limitato scopo di “verificare se e in qualemisura le dedotte circostanze sopravvenute abbiano alterato ilpregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedenteprovvedimento attributivo dell assegno consensualmente stabilitoall udienza del 11 01 2022 e recepito nella sentenza impugnata ondeadeguare l obbligo contributivo alla nuova situazione patrimoniale” punto 3 1 della decisione impugnataÈ vero che la Corte distrettuale ha menzionato l art 9 l 898/1970ma lo ha fatto in senso atecnico per giustificare la riapertura deldibattito sull assegno nonostante l accordo unilateralmenterevocatoL odierno ricorrente nel lamentare che la Corte di merito abbialimitato la propria valutazione alle modifiche sopravvenute dellecondizioni economiche delle parti piuttosto che eseguire una nuovaed autonoma valutazione dei presupposti per il riconoscimentodell assegno mostra di non considerare i limiti che derivavano dallanatura della decisione impugnata ai poteri cognitivi del giudice diappello e di non cogliere di conseguenza la ratio decidendi che staalla base di una simile decisione5 2 La Corte d appello dopo aver rilevato che i coniugi avevanointeso definire a titolo transattivo la divisione della ex casafamiliare di cui erano comproprietari e la pretesa del * dipagamento di un indennità per il mancato godimentodell appartamento mediante il trasferimento da parte dell uno infavore dell altra della sua quota parte del bene immobile hariscontrato che la cessionaria all epoca vantava crediti nei confrontidell ex coniuge per complessivi € 43 873 97 crediti che erano stati5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024oggetto di trattative fra le parti al pari della quantificazione delData pubblicazione 23/05/2024prezzo della quotaHa ritenuto di conseguenza che non si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio dato che la donna aveva vistosoddisfatti in questo modo i crediti vantati in precedenza neiconfronti dell ex coniuge a seguito di una cessione della quota diquest ultimo a un prezzo congruoA fronte di questa ricostruzione analitica e motivata della situazionepatrimoniale delle parti la doglianza nella sua ultima parte intendenella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causatraducendosi in un inammissibile richiesta di rivisitazione del merito Cass 8758/20176 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art 91 codproc civ e della tabella 12 del D M 147/2022 poiché la Corted appello ha liquidato le spese di lite tenendo conto dei valori propridello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabilesenza considerare che il valore della causa ai sensi dell art 13comma 1 cod proc civ era pari a € 2 400 dato che l assegnodivorzile ammontava a € 100 mensili7 Il motivo è fondatoInfatti per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere l assegnodi divorzio o come nel caso di specie la sua revoca pur nonavendo questo assegno natura strettamente alimentare il valoredella causa si determina ai sensi dell art 13 comma 1 cod procciv che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari Cass 3826/1977 Cass 1869/1976Nel caso di specie il valore della controversia era pari a € 2 400 datoche l appellante aveva domandato che fosse escluso l assegno didivorzio di € 100 mensili riconosciuto dal tribunale e di esso sidoveva tener conto nell individuazione dello scaglione di riferimento6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024per la liquidazione delle spese giudiziali piuttosto che di quelloData pubblicazione 23/05/2024previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità8 La sentenza impugnata dunque deve essere cassata nei limitiindicati con rinvio della causa alla Corte distrettuale la quale nelprocedere al suo nuovo esame si atterrà ai principi sopra illustratiavendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarainammissibile il primo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d appello di Ancona indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003 in quanto imposto dalla leggeCosì deciso in Roma in data 14 marzo 2024Il Presidente7 di 7* *P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarainammissibile il primo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d appello di Ancona indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003 in quanto imposto dalla leggeCosì deciso in Roma in data 14 marzo 2024Il Presidente7 di 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024Data pubblicazione 23/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* divorzile* * PresidenteUd 14/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12079/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma via *d * n 184/190 presso lo studio dell * * *che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Ancona c so* n 170 presso lo studio dell * * Di * chela rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n 574/2023depositata il 3/4/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 dalConsigliere * *Rilevato che1 Il Tribunale di Ancona dopo aver pronunciato in data 20 gennaio2021 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto da * * e * * con* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024sentenza definitiva n 54/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022Data pubblicazione 23/05/2024dava atto delle condizioni concordate dalle parti all udienza dell 11gennaio 2022 con le quali gli ex coniugi avevano convenuto che il* versasse alla * un assegno di divorzio pari a € 100mensili2 La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazionepresentata dal * riteneva ammissibile il gravame poichél appellante aveva prospettato fatti sopravvenuti rispetto allasituazione esistente al momento dell accettazione della propostaconciliativa che avevano modificato le condizioni economiche delleparti e non anche la volontà di impugnare la transazione* che la situazione economica degli ex coniugi fossesostanzialmente invariata rispetto a quella sulla cui base erano statidefiniti gli accordi raggiunti all udienza del 11 gennaio 2021 recepitinella sentenza di divorzio non essendo intervenute nel frattempomodifiche tali da giustificare l applicazione dell art 9 l 898/1970* in particolare che con l atto di cessione del 15 giugno2022 gli ex coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo ladivisione della casa familiare in comproprietà e la pretesa del* di pagamento di un indennità per il mancato godimento delmedesimo appartamento mediante il trasferimento da parte del* alla * della sua quota parte del bene immobile dietroil corrispettivo di € 7 000 concordato tra le parti tenendo conto delvalore della porzione immobiliare ceduta e dei crediti vantatiall epoca dalla cessionaria e così soddisfatti* di conseguenza che si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio rilevando altresì che la mancataimpugnazione dell atto di cessione a titolo transattivo impedivaqualsiasi valutazione in ordine al suo contenuto cosicché rimanevapreclusa la possibilità di attribuire al prezzo convenuto dalle parti uncarattere vantaggioso per l appellata2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024* infine che l assenza di qualsiasi riferimento all internoData pubblicazione 23/05/2024dell accordo transattivo all assegno divorzile in precedenza stabilitoe la mancata previsione di una qualche modifica al riguardocostituissero indice della volontà dei coniugi di reputare che l accordotransattivo non incidesse sull assegno divorzile già riconosciuto3 * * ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza di rigetto dell appello pubblicata in data 3 aprile 2023prospettando due motivi di doglianza ai quali ha resistito concontroricorso * ** le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art 380bis 1 cod proc civConsiderato che4 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 9 comma 1 e 5 comma 6 l 898/1970perché la Corte d appello ha considerato il giudizio promosso dal* come un procedimento di modifica delle statuizioni dellasentenza di divorzio ex art 9 l 898/1970 circoscrivendo diconseguenza le proprie valutazioni all incidenza delle circostanzesopravvenute rispetto all assetto economico patrimoniale risultantedalla pronunzia del primo giudice piuttosto che comeun impugnazione volta a ottenere la modifica delle statuizionicontenute all interno della decisione del tribunale all esito di unanuova ed autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dellaconcessione dell assegno divorzile o della sua entitàLa sentenza impugnata inoltre non può essere condivisa – a dire diparte ricorrente laddove ha ritenuto che il prezzo di cessione nonpotesse essere valutato quale attribuzione vantaggiosa per labeneficiaria dell assegno perché ha dato rilievo esclusivo allapresunta – e sempre contestata – pretesa creditoria che era statavantata dalla * non ha valutato che quest ultima beneficiavae avrebbe continuato a beneficiare di una permanente e rilevanteutilità che incideva in misura positiva e significativa sulle sue3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024capacità patrimoniali e reddituali né ha considerato che l atto diData pubblicazione 23/05/2024cessione dei diritti immobiliari non aveva tenuto conto dell assegnodivorzile che era stato attribuito alla * il cui riconoscimentorimaneva impregiudicato5 Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile5 1 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato di ritenereammissibile l appello presentato dal * perché l appellanteaveva “prospettato un fatto sopravvenuto rispetto alla situazioneesistente al momento dell accettazione della proposta conciliativaavanzata ai coniugi dal primo giudice che avrebbe modificato lecondizioni economiche dei coniugi nel corso dello stesso giudizio”nel fornire una simile spiegazione i giudici distrettuali hanno fattoespresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n 29290/2021 laquale ha chiarito che nel giudizio di divorzio sebbene la domanda diassegno debba essere proposta nell atto introduttivo del giudizioovvero nella comparsa di risposta resta esclusa la relativapreclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all assegno sianomaturati nel corso del giudizio anche in grado di appello in quantola natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapportieconomici tra i coniugi in conseguenza del divorzio così come quellimodularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto Cass29290/2021Le considerazioni compiute dai giudici distrettuali muovonodall implicito presupposto che la sentenza del primo giudice fossestata pronunciata a seguito di domanda congiunta dei coniugi ed inapplicazione del disposto dell art 4 comma 16 l 898/1970applicabile ratione temporis* l accordo sotteso a una simile domanda rispetto ai rapportieconomici e alla scelta dell iter processuale ha valore negoziale eprocessuale rimanendo così esclusa la possibilità di ripensamentiunilaterali configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024paritetica rinunciabile soltanto ad opera di entrambi i coniugi cfrData pubblicazione 23/05/2024Cass 19540/2018 Cass 10463/2018 Cass 6664/1998Per questo motivo l impugnazione altrimenti impedita dal puntualerecepimento dell accordo negoziale intervenuto fra le parti è statagiudicata ammissibile al limitato scopo di “verificare se e in qualemisura le dedotte circostanze sopravvenute abbiano alterato ilpregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedenteprovvedimento attributivo dell assegno consensualmente stabilitoall udienza del 11 01 2022 e recepito nella sentenza impugnata ondeadeguare l obbligo contributivo alla nuova situazione patrimoniale” punto 3 1 della decisione impugnataÈ vero che la Corte distrettuale ha menzionato l art 9 l 898/1970ma lo ha fatto in senso atecnico per giustificare la riapertura deldibattito sull assegno nonostante l accordo unilateralmenterevocatoL odierno ricorrente nel lamentare che la Corte di merito abbialimitato la propria valutazione alle modifiche sopravvenute dellecondizioni economiche delle parti piuttosto che eseguire una nuovaed autonoma valutazione dei presupposti per il riconoscimentodell assegno mostra di non considerare i limiti che derivavano dallanatura della decisione impugnata ai poteri cognitivi del giudice diappello e di non cogliere di conseguenza la ratio decidendi che staalla base di una simile decisione5 2 La Corte d appello dopo aver rilevato che i coniugi avevanointeso definire a titolo transattivo la divisione della ex casafamiliare di cui erano comproprietari e la pretesa del * dipagamento di un indennità per il mancato godimentodell appartamento mediante il trasferimento da parte dell uno infavore dell altra della sua quota parte del bene immobile hariscontrato che la cessionaria all epoca vantava crediti nei confrontidell ex coniuge per complessivi € 43 873 97 crediti che erano stati5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024oggetto di trattative fra le parti al pari della quantificazione delData pubblicazione 23/05/2024prezzo della quotaHa ritenuto di conseguenza che non si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio dato che la donna aveva vistosoddisfatti in questo modo i crediti vantati in precedenza neiconfronti dell ex coniuge a seguito di una cessione della quota diquest ultimo a un prezzo congruoA fronte di questa ricostruzione analitica e motivata della situazionepatrimoniale delle parti la doglianza nella sua ultima parte intendenella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causatraducendosi in un inammissibile richiesta di rivisitazione del merito Cass 8758/20176 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art 91 codproc civ e della tabella 12 del D M 147/2022 poiché la Corted appello ha liquidato le spese di lite tenendo conto dei valori propridello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabilesenza considerare che il valore della causa ai sensi dell art 13comma 1 cod proc civ era pari a € 2 400 dato che l assegnodivorzile ammontava a € 100 mensili7 Il motivo è fondatoInfatti per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere l assegnodi divorzio o come nel caso di specie la sua revoca pur nonavendo questo assegno natura strettamente alimentare il valoredella causa si determina ai sensi dell art 13 comma 1 cod procciv che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari Cass 3826/1977 Cass 1869/1976Nel caso di specie il valore della controversia era pari a € 2 400 datoche l appellante aveva domandato che fosse escluso l assegno didivorzio di € 100 mensili riconosciuto dal tribunale e di esso sidoveva tener conto nell individuazione dello scaglione di riferimento6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024per la liquidazione delle spese giudiziali piuttosto che di quelloData pubblicazione 23/05/2024previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità8 La sentenza impugnata dunque deve essere cassata nei limitiindicati con rinvio della causa alla Corte distrettuale la quale nelprocedere al suo nuovo esame si atterrà ai principi sopra illustratiavendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimitàCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024Data pubblicazione 23/05/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* divorzile* * PresidenteUd 14/03/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * * * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 12079/2023 R G proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma via *d * n 184/190 presso lo studio dell * * *che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in Ancona c so* n 170 presso lo studio dell * * Di * chela rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n 574/2023depositata il 3/4/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/3/2024 dalConsigliere * *Rilevato che1 Il Tribunale di Ancona dopo aver pronunciato in data 20 gennaio2021 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili delmatrimonio contratto da * * e * * con* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024sentenza definitiva n 54/2022 pubblicata in data 18 gennaio 2022Data pubblicazione 23/05/2024dava atto delle condizioni concordate dalle parti all udienza dell 11gennaio 2022 con le quali gli ex coniugi avevano convenuto che il* versasse alla * un assegno di divorzio pari a € 100mensili2 La Corte d appello di Ancona a seguito dell impugnazionepresentata dal * riteneva ammissibile il gravame poichél appellante aveva prospettato fatti sopravvenuti rispetto allasituazione esistente al momento dell accettazione della propostaconciliativa che avevano modificato le condizioni economiche delleparti e non anche la volontà di impugnare la transazione* che la situazione economica degli ex coniugi fossesostanzialmente invariata rispetto a quella sulla cui base erano statidefiniti gli accordi raggiunti all udienza del 11 gennaio 2021 recepitinella sentenza di divorzio non essendo intervenute nel frattempomodifiche tali da giustificare l applicazione dell art 9 l 898/1970* in particolare che con l atto di cessione del 15 giugno2022 gli ex coniugi avevano inteso definire a titolo transattivo ladivisione della casa familiare in comproprietà e la pretesa del* di pagamento di un indennità per il mancato godimento delmedesimo appartamento mediante il trasferimento da parte del* alla * della sua quota parte del bene immobile dietroil corrispettivo di € 7 000 concordato tra le parti tenendo conto delvalore della porzione immobiliare ceduta e dei crediti vantatiall epoca dalla cessionaria e così soddisfatti* di conseguenza che si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio rilevando altresì che la mancataimpugnazione dell atto di cessione a titolo transattivo impedivaqualsiasi valutazione in ordine al suo contenuto cosicché rimanevapreclusa la possibilità di attribuire al prezzo convenuto dalle parti uncarattere vantaggioso per l appellata2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024* infine che l assenza di qualsiasi riferimento all internoData pubblicazione 23/05/2024dell accordo transattivo all assegno divorzile in precedenza stabilitoe la mancata previsione di una qualche modifica al riguardocostituissero indice della volontà dei coniugi di reputare che l accordotransattivo non incidesse sull assegno divorzile già riconosciuto3 * * ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza di rigetto dell appello pubblicata in data 3 aprile 2023prospettando due motivi di doglianza ai quali ha resistito concontroricorso * ** le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art 380bis 1 cod proc civConsiderato che4 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt 9 comma 1 e 5 comma 6 l 898/1970perché la Corte d appello ha considerato il giudizio promosso dal* come un procedimento di modifica delle statuizioni dellasentenza di divorzio ex art 9 l 898/1970 circoscrivendo diconseguenza le proprie valutazioni all incidenza delle circostanzesopravvenute rispetto all assetto economico patrimoniale risultantedalla pronunzia del primo giudice piuttosto che comeun impugnazione volta a ottenere la modifica delle statuizionicontenute all interno della decisione del tribunale all esito di unanuova ed autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dellaconcessione dell assegno divorzile o della sua entitàLa sentenza impugnata inoltre non può essere condivisa – a dire diparte ricorrente laddove ha ritenuto che il prezzo di cessione nonpotesse essere valutato quale attribuzione vantaggiosa per labeneficiaria dell assegno perché ha dato rilievo esclusivo allapresunta – e sempre contestata – pretesa creditoria che era statavantata dalla * non ha valutato che quest ultima beneficiavae avrebbe continuato a beneficiare di una permanente e rilevanteutilità che incideva in misura positiva e significativa sulle sue3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024capacità patrimoniali e reddituali né ha considerato che l atto diData pubblicazione 23/05/2024cessione dei diritti immobiliari non aveva tenuto conto dell assegnodivorzile che era stato attribuito alla * il cui riconoscimentorimaneva impregiudicato5 Il motivo risulta nel suo complesso inammissibile5 1 La Corte distrettuale ha espressamente spiegato di ritenereammissibile l appello presentato dal * perché l appellanteaveva “prospettato un fatto sopravvenuto rispetto alla situazioneesistente al momento dell accettazione della proposta conciliativaavanzata ai coniugi dal primo giudice che avrebbe modificato lecondizioni economiche dei coniugi nel corso dello stesso giudizio”nel fornire una simile spiegazione i giudici distrettuali hanno fattoespresso richiamo alla pronuncia di questa Corte n 29290/2021 laquale ha chiarito che nel giudizio di divorzio sebbene la domanda diassegno debba essere proposta nell atto introduttivo del giudizioovvero nella comparsa di risposta resta esclusa la relativapreclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all assegno sianomaturati nel corso del giudizio anche in grado di appello in quantola natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapportieconomici tra i coniugi in conseguenza del divorzio così come quellimodularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto Cass29290/2021Le considerazioni compiute dai giudici distrettuali muovonodall implicito presupposto che la sentenza del primo giudice fossestata pronunciata a seguito di domanda congiunta dei coniugi ed inapplicazione del disposto dell art 4 comma 16 l 898/1970applicabile ratione temporis* l accordo sotteso a una simile domanda rispetto ai rapportieconomici e alla scelta dell iter processuale ha valore negoziale eprocessuale rimanendo così esclusa la possibilità di ripensamentiunilaterali configurandosi la fattispecie come iniziativa comune e4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024paritetica rinunciabile soltanto ad opera di entrambi i coniugi cfrData pubblicazione 23/05/2024Cass 19540/2018 Cass 10463/2018 Cass 6664/1998Per questo motivo l impugnazione altrimenti impedita dal puntualerecepimento dell accordo negoziale intervenuto fra le parti è statagiudicata ammissibile al limitato scopo di “verificare se e in qualemisura le dedotte circostanze sopravvenute abbiano alterato ilpregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedenteprovvedimento attributivo dell assegno consensualmente stabilitoall udienza del 11 01 2022 e recepito nella sentenza impugnata ondeadeguare l obbligo contributivo alla nuova situazione patrimoniale” punto 3 1 della decisione impugnataÈ vero che la Corte distrettuale ha menzionato l art 9 l 898/1970ma lo ha fatto in senso atecnico per giustificare la riapertura deldibattito sull assegno nonostante l accordo unilateralmenterevocatoL odierno ricorrente nel lamentare che la Corte di merito abbialimitato la propria valutazione alle modifiche sopravvenute dellecondizioni economiche delle parti piuttosto che eseguire una nuovaed autonoma valutazione dei presupposti per il riconoscimentodell assegno mostra di non considerare i limiti che derivavano dallanatura della decisione impugnata ai poteri cognitivi del giudice diappello e di non cogliere di conseguenza la ratio decidendi che staalla base di una simile decisione5 2 La Corte d appello dopo aver rilevato che i coniugi avevanointeso definire a titolo transattivo la divisione della ex casafamiliare di cui erano comproprietari e la pretesa del * dipagamento di un indennità per il mancato godimentodell appartamento mediante il trasferimento da parte dell uno infavore dell altra della sua quota parte del bene immobile hariscontrato che la cessionaria all epoca vantava crediti nei confrontidell ex coniuge per complessivi € 43 873 97 crediti che erano stati5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024oggetto di trattative fra le parti al pari della quantificazione delData pubblicazione 23/05/2024prezzo della quotaHa ritenuto di conseguenza che non si fosse verificato alcuncambiamento in melius per la * tale da giustificare unamodifica delle condizioni di divorzio dato che la donna aveva vistosoddisfatti in questo modo i crediti vantati in precedenza neiconfronti dell ex coniuge a seguito di una cessione della quota diquest ultimo a un prezzo congruoA fronte di questa ricostruzione analitica e motivata della situazionepatrimoniale delle parti la doglianza nella sua ultima parte intendenella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causatraducendosi in un inammissibile richiesta di rivisitazione del merito Cass 8758/20176 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell art 91 codproc civ e della tabella 12 del D M 147/2022 poiché la Corted appello ha liquidato le spese di lite tenendo conto dei valori propridello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabilesenza considerare che il valore della causa ai sensi dell art 13comma 1 cod proc civ era pari a € 2 400 dato che l assegnodivorzile ammontava a € 100 mensili7 Il motivo è fondatoInfatti per quanto riguarda la domanda diretta a ottenere l assegnodi divorzio o come nel caso di specie la sua revoca pur nonavendo questo assegno natura strettamente alimentare il valoredella causa si determina ai sensi dell art 13 comma 1 cod procciv che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari Cass 3826/1977 Cass 1869/1976Nel caso di specie il valore della controversia era pari a € 2 400 datoche l appellante aveva domandato che fosse escluso l assegno didivorzio di € 100 mensili riconosciuto dal tribunale e di esso sidoveva tener conto nell individuazione dello scaglione di riferimento6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 12079/2023Numero sezionale 1286/2024Numero di raccolta generale 14365/2024per la liquidazione delle spese giudiziali piuttosto che di quelloData pubblicazione 23/05/2024previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità8 La sentenza impugnata dunque deve essere cassata nei limitiindicati con rinvio della causa alla Corte distrettuale la quale nelprocedere al suo nuovo esame si atterrà ai principi sopra illustratiavendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarainammissibile il primo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d appello di Ancona indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003 in quanto imposto dalla leggeCosì deciso in Roma in data 14 marzo 2024Il Presidente7 di 7* *P Q MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso dichiarainammissibile il primo cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d appello di Ancona indiversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003 in quanto imposto dalla leggeCosì deciso in Roma in data 14 marzo 2024Il Presidente7 di 7* *
Sentenza Cassazione n. 14365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris