CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28813/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha confermato l'impugnata sentenza del Tribunale di Rimini dell'8 novembre 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, co. 1 e 80 del D.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale pronuncia, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo relativo alla richiesta di riqualificazione dei reati contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe vagliato attentamente le censure argomentate dalla difesa nell'atto d'appello, omettendo di fornire adeguata motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso è caratterizzato da genericità e non risulta sorretto da adeguata critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Come costantemente affermato da questa Corte, il ricorso deve contenere necessaria analisi censoria degli argomenti utilizzati dal giudice di merito, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l'impugnazione (Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). Inoltre, deve darsi conto dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui il riconoscimento dell'indicata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensivit e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di ess: (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi, che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della professionalità con cui lo stesso veniva svolto da parte dell'imputato. La Corte territoriale ha congruamente motivato l'esclusione della fattispecie lieve, valorizzando la non modesta entità della sostanza stupefacente sequestrata (circa 130 grammi complessivi di diverse tipologie), la diversità delle sostanze (eroina, hashish e marijuana), l'attività di spaccio effettuata con mezzi professionali in luogo pubblico molto affollato, la non occasionalità dello spaccio e l'entità dello stesso dimostrata anche dalla somma di denaro rinvenuta. La valutazione espressa dalla Corte d'Appello appare assolutamente congrua e supera il vaglio critico della giurisprudenza di legittimità sul giudizio di compatibilità dell'ipotesi autonoma di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, che certamente non ricorre nella specie in ragione delle circostanze sopra richiamate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il C