CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avvocatoAntonio Ferri-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 298/2023depositata il 16 ottobre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., qualificando la domandacome extracontrattuale, conveniva dinanzi al Tribunale di Campobasso iNumero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/2026coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alrisarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’iniziativa giudiziaria daloro separatamente intrapresa ai sensi dell’art. 1171 c.c., in forza dellaquale era stato concesso un provvedimento cautelare di sospensionedei lavori in corso, successivamente revocato, che aveva generatodanni per il fermo delle attività e i maggiori costi sostenuti dall’impresa.il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 615/2019, accoglieva ladomanda sull’assunto che fosse infondato il presupposto per cui erastato concesso, nel precedente giudizio, il provvedimento disospensione, condannando in solido i convenuti a risarcire all’attrice, idanni ritenuti conseguenti alla sospensione dei lavori, pari a euro25.062,78, oltre spese di lite e di consulenza tecnica.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, controparteresistendo.La Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 298/2023, inaccoglimento del gravame, dichiarava improponibile la domanda,ritenendola riconducibile allo schema della responsabilità aggravata exart. 96 c.p.c., come tale proponibile esclusivamente nel giudiziopresupposto, e comunque subordinata alla soccombenza integrale deglidoppio grado di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali soci assegnatari dei beni dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., estintasi durante il giudizio di appello –hanno proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesicon controricorso, eccependo la carenza di legittimazione dei soci. Leparti ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dai controcorrenti per difetto di prova dellalegittimazione dei ricorrenti. Nel caso di specie, i ricorrenti hannoNumero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/2026espressamente addotto e provato la propria qualità di unici assegnatariin sede di liquidazione dei beni della disciolta società [OSCURATO:SOCIETA] diMarsilio [OSCURATO:SOCIETA]., allegando i relativi titoli e la sequenza deglieventi successori, per cui non è configurabile alcun difetto dilegittimazione nell’avere impugnato la sentenza ai sensi dell’art. 110c.p.c., in quanto la stabilizzazione processuale di un soggetto estintonon può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo èavvenuto (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17192 del 21/6/2024; S.U.,Sentenza n. 6070 del 12/3/2013).5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.➢ 5.1 Il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denuncia“violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte deciso unaeccezione formulata dalla appellata soc. [OSCURATO:SOCIETA] diinquadramento della domanda nella previsione di cui all’art. 96 comma2 c.p.c.”.➢ La Corte territoriale avrebbe valutato la responsabilità deicontroricorrenti soltanto relativamente all’art. 96, primo comma,collegato alla malafede o colpa grave nell’agire in giudizio e allasoccombenza degli attori, senza tenere conto che nel caso concreto si èfatto valere il secondo comma, collegato all’inesistenza del diritto fattovalere in via cautelare.➢ 5.2 Il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia“violazione sotto altro profilo dell’art. 112 c.p.c. Conseguente violazionedell’art. 96 commi 1 e 2. Violazione ed errata interpretazione dellasentenza n. 103/2012, passata in giudicato”.➢ La Corte territoriale non avrebbe considerato che i [OSCURATO:PERSONA]/Lommaerano stati soccombenti rispetto all’oggetto della causa relativa alladisposta sospensione dei lavori, poiché il Giudice di prime cure avevaritenuto, sulla base della CTU, che la erigenda costruzione non potessecostituire pericolo per il fabbricato, revocando perciò l’ordinanza cheNumero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’aveva previamente sospesa. Il Tribunale di prima istanza avrebbeevidenziato che la sentenza n. 103/2012 aveva già accertato che ildiritto in base al quale era stata disposta la sospensione dei lavori erainsussistente. Questo dato dimostrerebbe che la fattispecie fosse davalutarsi nella previsione di cui all’art. 96 comma 2 c.p.c., e non nelprimo comma.➢ 5.3 Il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia“violazione sotto ulteriore profilo dell’art. 112 c.p.c. Conseguenteviolazione dell’art. 96 commi 1 e 2”.➢ La Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato il principio disoccombenza, avendo ritenuto assorbita la questione relativa allapossibilità di proporre una domanda ex art. 96 c.p.c. in separatogiudizio.6. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi allamedesima statuizione di improponibilità della domanda de qua.7. Essi sono inammissibili in quanto non si confrontano adeguatamentecon la ratio della impugnata sentenza, la quale si è espressa in manieradel tutto conforme a principi giurisprudenziali già affermati.8. Nel caso in esame viene appunto impugnata la statuizione con cui laCorte di merito - dopo avere affermato che i convenuti qui ricorrentisono rimasti parzialmente soccombenti nel giudizio già conclusosi eche, previa revoca del provvedimento cautelare, le spese giudizialiandavano compensate tra le parti, comprese quelle per la CTU -, hadichiarato che, “stante la carenza del primario presupposto dellasoccombenza integrale degli appellanti, non rilevano nel caso in esamele considerazioni della parte appellata circa la possibilità di esercizio insede autonoma dell’azione risarcitoria”.9. L’inquadramento dell’azione extracontrattuale nell’alveo dell’art. 96c.p.c., operato dalla Corte di merito, è corretto, in quanto detta normasi pone in rapporto di specialità rispetto al genus racchiuso nell'art.Numero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/20262043 c.c. invocato dai ricorrenti nel proporre la domanda, poiché laresponsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generaleresponsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sueipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che siaconfigurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie,risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di unautonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati dauna condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiestiesclusivamente nel relativo giudizio di merito, a parte specifiche ipotesidi impossibilità (cfr. per tutte S.U. 25478/2021, richiamata infatti nellasentenza).10. Risulta altrettanto evidente e consolidato che i primi due commidell'art. 96 regolano due diverse fattispecie di responsabilitàprocessuale. Il primo comma sanziona la parte che «ha agito o resistitoin giudizio con mala fede o colpa grave»; il secondo comma, chedirettamente riguarda la causa odierna, prevede la possibilità per ilgiudice di condannare al risarcimento dei danni la parte che, agendo«senza la normale prudenza», abbia assunto una delle specificheiniziative processuali ivi elencate. In particolare, quest’ultima normaindica «l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito unprovvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscrittaipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata».Alle due diverse previsioni corrispondono diversi presupposti: mentre ilprimo comma esige, infatti, la sussistenza della mala fede o della colpagrave, il secondo comma può trovare applicazione anche in caso dicolpa lieve – “senza la normale prudenza” -. Ed è stato già affermato(Cass. 30 luglio 2010 n. 17902) che il maggior rigore del secondocomma «si giustifica alla luce della gravità degli effetti ricollegabili adiniziative che incidono direttamente sul patrimonio del debitore».Numero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/202611. Tuttavia, come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, ilpresupposto dell’azione, sotto entrambi i profili considerati nell’art. 96comma 1 e 2, c.p.c., è la soccombenza totale della parte, non potendola norma trovare applicazione in caso di soccombenza parziale (exmultis: Cass.15 settembre 2000 n. 12111; Cass. 2 marzo 2001 n.3035; Cass. 12 ottobre 2009 n. 21590; Cass. 14 aprile 2016 n. 7409, eCass. 13 ottobre 2017 n. 24158; e cfr. ancora S.U. 25478/2021). Neconsegue che l’accoglimento parziale dell’iniziale domanda risarcitoria ela disposta compensazione delle spese giudiziali esclude in radice laresponsabilità aggravata.12. Invero, l’azione de qua volta a ottenere il risarcimento del danno chesarebbe conseguito al provvedimento di sospensione subito dallasocietà, per quanto dichiarata inammissibile dal giudice del meritoperché proposta tardivamente, avrebbe potuto semmai, in ipotesi,trovare un valido presupposto solo se l’azione degli attori nei confrontidella società fosse stata ritenuta totalmente infondata, e dunqueinsussistente la pretesa fatta valere in via cautelare, ma non ancheallorché la pretesa, come nel caso in esame, è stata accolta in misuraminore, e ciò in relazione all’esito della CTU successivamente disposta,come avvenuto nel caso concreto.13. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato; le spese processualidel giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti, in solido peril comune interesse, e vengono liquidate in favore del controricorrentesulla base delle tariffe vigenti, oltre all’ulteriore importo per ilContributo Unificato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rifondere aicontroricorrenti le spese, che liquida in euro 1.600per compensi ed euroNumero registro generale 8865/2024Numero sezionale 767/2026Numero di raccolta generale 13532/2026Data pubblicazione 10/05/2026200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi