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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:21
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CO0152(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-152/88, Sofrimport SARL, società di diritto francese con sede a Parigi, con gli avv.ti H.J.

Bronkhorst, del foro dell' Aja, patrocinante dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA], e E.H. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento dei regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn. 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile (GU L 95, pag. 10, e L 98, pag. 37), e del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n. 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento n. 962/88 (GU L 102, pag. 23), nonché una domanda di risarcimento dei danni, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA], J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza interlocutoria 26 giugno 1990, la Corte (Quinta Sezione) riservando la decisione sulle spese ha annullato, su domanda della ricorrente, i regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn. 962 e 984, nonché il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n. 1040, in quanto riguardano le merci in corso di spedizione verso la Comunità, ed ha condannato la Comunità economica europea a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell' applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 962/88 e 984/88 e 1040/88. 2 L' importo da pagare a titolo di risarcimento doveva, su invito della Corte, essere fissato entro un termine di dodici mesi, prorogato con ordinanza della Corte 11 luglio 1991 fino al 31 dicembre 1991, di comune accordo tra le parti sulla base degli elementi obiettivi che consentivano tale calcolo. 3 La Corte, inoltre, ha aggiunto al pagamento di tale somma gli interessi al tasso dell' 8% a decorrere dalla data della sentenza. 4 Con lettera depositata in cancelleria il 21 novembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che i negoziati tra le parti erano pervenuti ad un accordo e che il risarcimento convenuto con la ricorrente era stato ad essa versato nell' ottobre 1991.

Con telecopia depositata in cancelleria il 21 novembre 1991 la ricorrente confermava la conclusione di un accordo circa l' importo del risarcimento da pagare. 5 Stando così le cose, la Corte constata che, ad eccezione delle spese, la controversia tra le parti in tale causa è definita e che di conseguenza non occorre più statuire sull' importo del risarcimento. 6 Per quanto riguarda le spese, ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese e, ai sensi del n. 6 dello stesso articolo, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. 7 Dato che con la sentenza 26 giugno 1990, nonché con l' accordo al quale le parti sono pervenute, sono state essenzialmente accolte le domande della ricorrente, occorre condannare l' istituzione convenuta alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Non occorre più statuire sull' importo del risarcimento nella causa C-152/88. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese ivi comprese quelle del procedimento sommario.

Lussemburgo, 17 gennaio 1992.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CO0152(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C-152/88, Sofrimport SARL, società di diritto francese con sede a Parigi, con gli avv.ti H.J. Bronkhorst, del foro dell' Aja, patrocinante dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA], e E.H. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda intesa all' annullamento dei regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn. 962 e 984, che sospendono il rilascio dei titoli d' importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile (GU L 95, pag. 10, e L 98, pag. 37), e del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n. 1040, relativo alla fissazione di quantitativi per l' importazione di mele da tavola originarie dei paesi terzi e recante modifica del regolamento n. 962/88 (GU L 102, pag. 23), nonché una domanda di risarcimento dei danni, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza interlocutoria 26 giugno 1990, la Corte (Quinta Sezione) riservando la decisione sulle spese ha annullato, su domanda della ricorrente, i regolamenti (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 e 14 aprile 1988, nn. 962 e 984, nonché il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 1988, n. 1040, in quanto riguardano le merci in corso di spedizione verso la Comunità, ed ha condannato la Comunità economica europea a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa dell' applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 962/88 e 984/88 e 1040/88. 2 L' importo da pagare a titolo di risarcimento doveva, su invito della Corte, essere fissato entro un termine di dodici mesi, prorogato con ordinanza della Corte 11 luglio 1991 fino al 31 dicembre 1991, di comune accordo tra le parti sulla base degli elementi obiettivi che consentivano tale calcolo. 3 La Corte, inoltre, ha aggiunto al pagamento di tale somma gli interessi al tasso dell' 8% a decorrere dalla data della sentenza. 4 Con lettera depositata in cancelleria il 21 novembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che i negoziati tra le parti erano pervenuti ad un accordo e che il risarcimento convenuto con la ricorrente era stato ad essa versato nell' ottobre 1991. Con telecopia depositata in cancelleria il 21 novembre 1991 la ricorrente confermava la conclusione di un accordo circa l' importo del risarcimento da pagare. 5 Stando così le cose, la Corte constata che, ad eccezione delle spese, la controversia tra le parti in tale causa è definita e che di conseguenza non occorre più statuire sull' importo del risarcimento. 6 Per quanto riguarda le spese, ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese e, ai sensi del n. 6 dello stesso articolo, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. 7 Dato che con la sentenza 26 giugno 1990, nonché con l' accordo al quale le parti sono pervenute, sono state essenzialmente accolte le domande della ricorrente, occorre condannare l' istituzione convenuta alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) così provvede: 1) Non occorre più statuire sull' importo del risarcimento nella causa C-152/88. 2) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese ivi comprese quelle del procedimento sommario. Lussemburgo, 17 gennaio 1992.