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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12767/2026

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lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controRegione autonoma [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, piazza Colonna n. 355, presso il proprioUfficio distaccato, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cossina- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaSiacci n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gianna DiDanieli- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Trieste, depositatail 15.7.2020 nel procedimento iscritto al n. 667/2018 R.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso;udite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mainardis, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (altrove lasocietà o la ricorrente) ottenne dalla Regione autonoma FriuliVenezia [OSCURATO:PERSONA] unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003 per la realizzazione di una piccola centraleelettrica in Comune di Manzano, con esproprio dei relativiterreni, di cui uno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima, non accettando l’indennità di espropriazione comedeterminata in via provvisoria dalla Regione, diede avvio alprocedimento di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001,all’esito del quale l’apposita Commissione tecnica determinòl’indennità di espropriazione in € 30.360,75, in ragione delvalore unitario di € 57,83 al m.q.La società propose opposizione alla stima ai sensi dell’art.54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 150 delNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/20262011, rivolgendosi alla Corte d’Appello di Trieste, la quale –instauratosi il contraddittorio ed esperita consulenza tecnicad’ufficio – rigettò l’opposizione e confermò l’indennizzo comedeterminato dalla Commissione tecnica.Con la medesima ordinanza la corte territoriale respinseanche l’opposizione proposta dalla società contro la liquidazionedel compenso spettante al geom. [OSCURATO:PERSONA] per averesvolto l’incarico di componente della Commissione tecnica sunomina del Presidente del Tribunale di Udine.Contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Trieste lasocietà ha proposto ricorso per cassazione articolato in novemotivi.La Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCantarutti si sono difese con distinti controricorsi, mentreDaniele [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero harassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e tutte leparti costituite hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001».Oggetto di censura è la scelta – adottata a suo tempo dallaCommissione tecnica e poi condivisa dalla corte d’appello – distimare l’immobile espropriato con il metodo analitico-ricostruttivo invece che con il metodo sintetico-comparativo.

Inparticolare, si contesta l’affermazione del giudice secondo cui ilNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026metodo sintetico-comparativo non sarebbe stato applicabile,per le «caratteristiche estremamente peculiari del fondo»espropriato, tali da renderle non comparabili con quelle deiterreni limitrofi indicati dalla ricorrente da questa considerateidentiche o similari.1.1.

Il motivo è infondato, perché la corte territoriale,richiamandosi alla descrizione del c.t.u., ha ben motivato lepeculiarità del terreno espropriato ed è invece la ricorrente anon essersi confrontata in modo esaustivo con quelladescrizione.Nell’illustrazione del motivo si considerano, qualicaratteristiche rilevanti dei terreni, la «lontananza dalla boccadi presa della roggia», la «conformazione» e le dimensionisufficienti perché possa insistervi interamente la centralinaidroelettrica.

Ma nell’ordinanza impugnata la peculiarità delterreno espropriato è argomentata in termini più ampi e precisi:non si fa riferimento solo alla stretta vicinanza al fiume eall’imbocco della roggia, ma anche al posizionamento «incorrispondenza di una grande briglia in grado di assicurare ilnecessario salto di quota e un sufficiente volume d’acqua neltempo».

Inoltre, si osserva che tali caratteristiche «risultanoparticolarmente adatte alle esigenze localizzative di un impiantoidroelettrico, sia con riferimento alla minimizzazione dei costi direalizzazione, sia con riferimento alla ottimizzazioneproduttiva», ovverosia in termini di «particolare convenienzaeconomica della collocazione di [una] centralina idroelettricaproprio su quel terreno».In definitiva, impregiudicato ciò che si scriverà in seguitocon riguardo agli altri motivi, questa prima censura risulta, inNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026sé stessa, priva di fondamento, perché, pur condividendosi latesi della tendenziale prevalenza del metodo sintetico-comparativo riferito ai valori definiti per fondi con caratteristicheidentiche o similari (Cass. n. 11196/2018), la corte d’appello haindicato in modo convincente la scelta di rinunciare a quelmetodo per la mancanza di fondi comparabili.

E ha quindilegittimamente adottato il metodo analitico-ricostruttivo.2.

Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione efalsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n.327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 29 e 26 delleN.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano, alla luce degli artt.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg.

FVG n.19/2012, in relazione alla determinazione dell’indennità diespropriazione.

Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Al secondo motivo può essere abbinato il terzo, che,analogamente, è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, incombinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e14 e ss. della legge Reg.

FVG n. 19/2012, in relazione agli artt.29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano equindi alla determinazione dell’indennità di espropriazione.Violazione dell’autonomia normativa comunale in materia dipianificazione urbanistica (art. 3 della legge Reg.

FVG n. 5 del2007, adottata in forza dell’art. 4, comma 1, n. 12 dello Statutospeciale di autonomia di cui alla legge cost. n. 1 del 1963; artt.114 e 118 Cost.).

Censura formulata ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».3.

I due motivi sono fondati.Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/20263.1.

Occorre precisare che la corte d’appello, per deciderela controversia, è partita dal presupposto che «è corretto quantodeduce la ricorrente in ordine al fatto che il vincolo debba esserequalificato come preordinato all’esproprio e da esso di debbaprescindere nella determinazione del valore del bene ai sensidell’art. 32 d.P.R. 327/2001, ove sia vincolo particolare,incidente su beni determinati in funzione della localizzazione diun’opera pubblica o di opere private di pubblica [utilità]».

Perquesto il giudice del merito dispose un supplemento di c.t.u.,prescrivendo al consulente di stimare il terreno «specificamenteconsiderando la destinazione urbanistica precedente allaVariante n. 22 al P.R.G. del Comune di Manzano» (ovverosia lavariante adottata nell’ambito della procedura che portò alrilascio della Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003).Ebbene, all’esito del supplemento di c.t.u., la corted’appello ha tuttavia confermato la stima che tiene conto dellapotenzialità edificatoria del terreno riferita proprio allapossibilità di costruirvi la centralina idroelettrica, in quanto haritenuto che questa potenzialità fosse presente in tutto ilterritorio comunale in forza del combinato disposto degli artt.29 e 26 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del PianoRegolatore Generale Comunale.3.2.

È appunto nei confronti di tale interpretazione dellenorme urbanistiche comunali che si concentrano i due motivi diricorso ora in esame.

Secondo la ricorrente, l’interpretazioneadottata dalla corte territoriale non è conforme al significatoletterale delle parole usate nel testo normativo ed è smentitadalla stessa circostanza che, per consentire la realizzazionedella centralina, venne adottata un’apposita variante al P.R.G.,Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026con inserimento di quei terreni in «zona omogenea S6F perservizi e attrezzature collettive – centralina idroelettrica».3.3.

La censura coglie nel segno.L’art. 29 delle N.T.A., per come riportato nell’ordinanza, èrubricato «Deroghe» e ammette la costruzione, su tutto ilterritorio comunale, di «opere per impianti tecnici o tecnologici,comprese cabine e altri manufatti», ma precisa che «sonoescluse dalla deroga le opere per produzione, deposito, ufficio eabitazione anche se di custodia».

Orbene, è impossibile negareche una centralina idroelettrica è una opera «per produzione»di energia ovverosia – come si esprime l’art. 26 delle N.T.A.,anch’esso richiamato nella motivazione dell’ordinanza – unadelle opere «comportanti produzione».

Né si comprende perchél’ulteriore l’elencazione, sempre nell’art. 26, di «edifici»,«depositi all’aperto», «parcheggi», «opere secondarie» e «areescoperte per movimentazione di merci» dovrebbe indurre aritenere che l’esclusione dalla deroga delle «opere perproduzione», disposta dall’art. 29, sia da riferire solo alle«attività produttive di maggiore consistenza», come ritenutodalla corte d’appello.

Criterio, quello della «maggioreconsistenza» non esplicitato nelle N.T.A. e dal significato deltutto vago e opinabile.Del resto, come rilevato da parte ricorrente, nel corso delprocedimento per addivenire all’Autorizzazione unica venneapprovata la variante al piano regolatore e nessuna delle particoinvolte – compresi il Comune e la Regione – risulta avere maidubitato che tale variante fosse necessaria.L’ordinanza impugnata è pertanto errata nella parte in cuiha confermato la stima dell’immobile espropriato sulNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposto che lo strumento urbanistico consentisse lacostruzione della centralina idroelettrica anche prima della (e aprescindere dalla) variante approvata nell’ambito delprocedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica.4.

Con l’accoglimento dei motivi secondo e terzo rimaneassorbito il quarto motivo, rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327del 2001.

Violazione degli artt. 29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C.del Comune di Manzano.

Violazione dell’art. 338 r.d. n. 1265 del1934.

Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».Infatti anche questo motivo è volto a contestare, sia puresotto il diverso profilo del «vincolo cimiteriale», la decisionedella corte d’appello di considerare preesistente alla variante lapotenzialità edificatoria del terreno espropriato connessa allapossibilità di costruirvi una centralina idroelettrica.5.

Il quinto motivo di ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg.

FVG n.19/2012, in relazione alla determinazione dell’indennità diespropriazione.

Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».La corte d’appello, pur muovendo dalla premessa che «ècorretto quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che ilvincolo debba essere qualificato come preordinato all’esproprioe da esso si debba prescindere nella determinazione del valoredel bene ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 327/2001», non ha mancatodi rilevare che anche la proprietaria avrebbe potuto proporre unNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026progetto e richiedere l’Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003.

Pertanto la ricorrente ha proposto il quintomotivo, volto a contestare che una siffatta astratta possibilitàrilevi ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.5.1.

Anche questo motivo è fondato.È naturalmente vero che anche il proprietario del terrenopotrebbe presentare un progetto per la realizzazione di unacentralina idroelettrica e ottenere l’Autorizzazione unica ai sensidell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

E in tal caso non sarebbenecessaria l’espropriazione del terreno, in quanto già nelladisponibilità del proponente il progetto.Ciò, però, non ha alcuna influenza rispetto alla questione,decisiva, della sussistenza o meno della potenzialità edificatoriaprima e a prescindere dall’Autorizzazione unica.

In particolare,in nessun modo la facoltà del proprietario di presentare ilprogetto e ottenere l’Autorizzazione unica può influire sul valorevenale del terreno.

Infatti, l’essere proprietario non dà alcunapriorità ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione, che, in casodi pluralità di domande e a parità di altre condizioni, deve essererilasciata secondo «il criterio della priorità di presentazione,senza alcun riferimento alla proprietà dei terreni» (Cass.

S.u. n.13800/2012).Ha dunque errato la corte territoriale per averevalorizzato, ai fini della conferma della stima del beneespropriato, anche la considerazione che la stessa proprietariaavrebbe potuto presentare un progetto per la realizzazione dellostesso tipo di centrale idroelettrica e ottenere l’Autorizzazioneunica.

Non rileva, infatti, la circostanza che il terreno avrebbepotuto essere utilizzato allo stesso modo anche dallaNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprietaria, ma – come si vedrà meglio in seguito, motivandola decisione sul settimo motivo – si tratta soltanto di stabilire sela destinazione a quel tipo di sfruttamento fosse un vincoloconformativo oppure un vincolo espropriativo finalizzato soloalla realizzazione dell’opera pubblica.6.

Il sesto motivo denuncia «nullità della sentenza.Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,in relazione all’art. 112 c.p.c.».La ricorrente sostiene che sarebbe rimasto senza risposta,da parte della corte d’appello, un altro argomento speso aconfutazione della correttezza dell’indennità d’esproprioliquidata dalla Commissione tecnica.

Si fa notare che, secondol’art. 22 delle già citate N.T.A., nella «Zona S» «Le opere sonorealizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioniriconosciute o privati convenzionati» e che, infatti, per larealizzazione e la gestione della centralina idroelettrica lasocietà stipulò una convenzione urbanistica con il Comune diManzano.

Si contesta, quindi, alla corte giuliana, di non averefatto corretta applicazione del principio giurisprudenzialesecondo cui un terreno deve essere considerato non edificabile,ai fini della stima per l’indennizzo d’esproprio, tutte le volte incui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui devecompiersi la ricognizione legale esso sia stato concretamentevincolato ad un utilizzo meramente pubblicistico, restandoinvece irrilevante che la destinazione ad uso pubblico possaessere realizzata da soggetti privati in convenzione con l’entepubblico (Cass. n. 12818/2016).6.1.

Il motivo è inammissibile, perché la critica non èpertinente rispetto al vizio denunciato, posto che non può darsiNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026omessa pronuncia su un singolo argomento portato a sostegnodi un’unica domanda, che, nel caso di specie, aveva ad oggettol’opposizione alla stima della Commissione tecnica el’accertamento che il giusto indennizzo per l’espropriazioneavrebbe dovuto essere determinato in un importo ben inferiore.L’omessa considerazione di uno degli argomenti portati asostegno di una domanda o di una eccezione potrebbe tutt’alpiù configurare un’ipotesi di insufficiente motivazione, peraltrodi per sé non censurabile con il ricorso per cassazione, a menoche non si ricada nel caso estremo della motivazione totalmenteassente e meramente apparente (Cass.

S.u. n. 8053/2014).7.

Il settimo motivo censura, ancora una volta,«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001.

Violazione degli artt. 22, 26 e 29delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Manzano.

Censuraformulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si ripropone la medesima questione già descrittaillustrando il motivo precedente, ma questa volta non in terminidi denuncia del vizio di omesso esame, bensì direttamente qualeviolazione del principio di diritto appena richiamato, ovverosia ilprincipio dell’irrilevanza – ai fini dell’indennizzo di esproprio –della potenzialità edificatoria vincolata ad un utilizzo meramentepubblicistico del fondo, anche se affidato a privati inconvenzione con l’ente pubblico.7.1.

Il motivo è infondato.Occorre premettere che l’unico criterio legittimo per laliquidazione dell’indennizzo di espropriazione è quello chemantiene un ragionevole legame con il valore di mercato delNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026bene ablato (v.

Corte cost. nn. 90/2016; 187/2014; 111 del2011; 349/2007; 348/2007).La distinzione tra aree edificabili ed aree non edificabilimantiene una notevole importanza al fine della determinazionedell’indennizzo, in tanto in quanto incide sul valore di mercatodei terreni.

Ma ciò non toglie che anche per le aree non edificabilisi deve tenere conto dell’effettivo valore venale, che ben puòessere influenzato dalla possibilità di utilizzazioni diverse daquelle agricole e, in qualche modo, intermedie rispetto a quelleedificatorie, quali le destinazioni a parcheggio, deposito,tante, Cass.

S.u. n. 7454/2020; Cass. nn. 3533/2025;999/2025; 998/2025; 6527/2019; 3168/2019; 25314/2017).Pertanto, il principio secondo cui, ai fini delladeterminazione dell’indennità di esproprio per pubblica utilità,va ritenuta non edificabile l’area vincolata dallo strumentourbanistico vigente ad un utilizzo meramente pubblicistico,rimane valido, ma va coordinato con il principio per cui anchel’area non edificabile va indennizzata in rapporto al suo effettivovalore venale, che può dipendere dalla possibilità di un utilizzonon edificatorio e, tuttavia, diverso da quello agricolo.

E non c’èdubbio che l’opportunità, per un privato, di sfruttare il terrenomediante la realizzazione e la gestione di una centralina diproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possaincidere sul valore di mercato del terreno.Il fatto che le opere per la realizzazione degli impiantialimentati da fonti rinnovabili siano normativamenteconsiderate «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» (art.12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003) non esclude che tali opereNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026possono essere sfruttate economicamente dai privati e, quindi,rappresentare un valore economico, anche a livello potenziale,quale particolare attitudine di un terreno a quella specificadestinazione.In definitiva, anche nella presente controversia, si trattadi stabilire innanzitutto se la destinazione del fondo espropriatoalla realizzazione della centralina idroelettrica rappresenti unvincolo conformativo ovvero un vincolo espropriativo e, solo nelprimo caso, se e in che modo quella destinazione influisca sulvalore venale del terreno da tenere presente al fine delladeterminazione dell’indennità di esproprio.Come si è visto motivando l’accoglimento del secondo edel terzo motivo, la corte d’appello ha sicuramente erratoritenendo che la potenziale destinazione del terreno a centralinaelettrica esistesse già prima e a prescindere dalla variante alP.R.G.C. adottata nel corso del procedimento per il rilasciodell’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del2003.Non è però scontato che quello imposto con la variante n.22 sia un vincolo espropriativo piuttosto che un vincoloconformativo.

Per stabilirlo non è sufficiente considerare che lavariante venne adottata nell’ambito del procedimento per ilrilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente.Infatti, il carattere conformativo o ablatorio della variante nondiscende dalla collocazione in una specifica categoria distrumenti urbanistici e neppure dalla tipologia delle destinazioniindividuate, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura estruttura, che presentano i vincoli in essa contenuti.

Neconsegue che il carattere conformativo di una variante èNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026configurabile ove essa miri ad una nuova zonizzazionedell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incideresu di una pluralità di beni e nei confronti di una pluralità disoggetti; mentre, se la variante imponga un vincolo particolareincidente su beni determinati, in funzione della localizzazione diuna singola opera pubblica, il vincolo che la stessa contienedeve essere qualificato come preordinato alla relativaespropriazione (Cass. nn. 7393/2023; 207/2020; 16084/2018;25320/2017; 10325/2016; 19072/2015; 2612/2006;1336/2005).Questo fondamentale aspetto non è stato approfondito dalgiudice del merito, che si è limitato a dare per scontato ilcarattere espropriativo del vincolo, pur rilevando che «taleVariante n. 22 ha modificato la zonizzazione dell’area, ove eracompreso anche il terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] …per la fascia di m. 150 da corso d’acqua, all’interno delperimetro di area di rilevante interesse ambientale (ARIA)».8.

La rubrica dell’ottavo motivo è simile, quando nonidentica, a quelle di vari altri precedenti motivi: «violazione efalsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n.327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg.

FVG n. 19/2012, inrelazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione.Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La critica è volta, in questo caso, nei confronti del modoin cui il c.t.u. ha applicato il metodo di stima analitico-ricostruttivo.8.1.

L’accoglimento dei precedenti motivi secondo, terzoe quinto, renderà necessaria una nuova stima del beneNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026espropriato, sicché la questione posta con questo motivo risultaassorbita, il che rende irrilevante anche il profilo diinammissibilità connesso al rilievo che la censura concernedirettamente l’apprezzamento del fatto da parte del giudice delmerito e non l’interpretazione e l’applicazione delle norme didiritto.9.

Infine, il nono motivo non riguarda la controversia trala società ricorrente e la proprietaria espropriata, bensì ilrigetto, da parte della corte d’appello, dell’opposizione alcompenso liquidato al terzo componente della Commissionetecnica, geom. [OSCURATO:PERSONA].

Si denuncia «violazionedell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 e violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R.327/2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n.387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg.

FVG n. 19/2012 e conl’art. 53 tabella F3 del d.m. 25.3.1966 all’onorario dovuto alterzo tecnico della terna arbitrale.

Censura formulata ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta, da un lato, la «nullità insanabile ecome tale deducibile in ogni stato e grado» della stima, peromessa preventiva comunicazione alle parti del luogo e deltempo fissati per l’inizio delle operazioni peritali; dall’altro lato,l’eccessività del compenso liquidato sulla base di una valore diindennizzo errato, come asseritamente dimostrato daiprecedenti otto motivi.9.1.

Il motivo è infondato.Quanto alla nullità della stima, viene posta – oltretutto intermini estremamente generici – una questione del tutto nuova,che avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio diNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026merito, pena la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.; ex multis,Cass. n. 3184/2024).Per il resto, la liquidazione del compenso all’espertonominato dal Presidente del tribunale per comporre laCommissione tecnica non è vincolata all’esito della controversiatra soggetto espropriante e soggetto espropriato, sicchél’eventuale riduzione dell’indennizzo da riconoscere al secondodi per sé non determina la riduzione anche del compenso dovutoallo stimatore.10.

In definitiva, accolti il secondo, il terzo e il quintomotivo, rigettati il primo, il settimo e il nono, dichiaratoinammissibile il sesto e assorbiti il quarto e l’ottavo, l’ordinanzaimpugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Trieste, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Il rinvio riguarda soltanto il rapporto processuale traAghecurint S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], Regione autonomaAghecurint S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] definito con il rigetto dell’unico motivo diretto nei confrontidi quest’ultimo, senza necessità di decidere sulle spese delpresente giudizio di legittimità essendo egli rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigetta ilprimo, il settimo e il nono, dichiara inammissibile il sesto eassorbiti il quarto e l’ottavo, cassa l’ordinanza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’Appello di Trieste,Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 26.11.2025.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controRegione autonoma [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, piazza Colonna n. 355, presso il proprioUfficio distaccato, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cossina- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, viaSiacci n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Gianna DiDanieli- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Trieste, depositatail 15.7.2020 nel procedimento iscritto al n. 667/2018 R.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso;udite l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mainardis, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (altrove lasocietà o la ricorrente) ottenne dalla Regione autonoma FriuliVenezia [OSCURATO:PERSONA] unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003 per la realizzazione di una piccola centraleelettrica in Comune di Manzano, con esproprio dei relativiterreni, di cui uno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima, non accettando l’indennità di espropriazione comedeterminata in via provvisoria dalla Regione, diede avvio alprocedimento di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001,all’esito del quale l’apposita Commissione tecnica determinòl’indennità di espropriazione in € 30.360,75, in ragione delvalore unitario di € 57,83 al m.q.La società propose opposizione alla stima ai sensi dell’art.54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 150 delNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/20262011, rivolgendosi alla Corte d’Appello di Trieste, la quale –instauratosi il contraddittorio ed esperita consulenza tecnicad’ufficio – rigettò l’opposizione e confermò l’indennizzo comedeterminato dalla Commissione tecnica.Con la medesima ordinanza la corte territoriale respinseanche l’opposizione proposta dalla società contro la liquidazionedel compenso spettante al geom. [OSCURATO:PERSONA] per averesvolto l’incarico di componente della Commissione tecnica sunomina del Presidente del Tribunale di Udine.Contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Trieste lasocietà ha proposto ricorso per cassazione articolato in novemotivi.La Regione autonoma [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCantarutti si sono difese con distinti controricorsi, mentreDaniele [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero harassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e tutte leparti costituite hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001».Oggetto di censura è la scelta – adottata a suo tempo dallaCommissione tecnica e poi condivisa dalla corte d’appello – distimare l’immobile espropriato con il metodo analitico-ricostruttivo invece che con il metodo sintetico-comparativo. Inparticolare, si contesta l’affermazione del giudice secondo cui ilNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026metodo sintetico-comparativo non sarebbe stato applicabile,per le «caratteristiche estremamente peculiari del fondo»espropriato, tali da renderle non comparabili con quelle deiterreni limitrofi indicati dalla ricorrente da questa considerateidentiche o similari.1.1. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale,richiamandosi alla descrizione del c.t.u., ha ben motivato lepeculiarità del terreno espropriato ed è invece la ricorrente anon essersi confrontata in modo esaustivo con quelladescrizione.Nell’illustrazione del motivo si considerano, qualicaratteristiche rilevanti dei terreni, la «lontananza dalla boccadi presa della roggia», la «conformazione» e le dimensionisufficienti perché possa insistervi interamente la centralinaidroelettrica. Ma nell’ordinanza impugnata la peculiarità delterreno espropriato è argomentata in termini più ampi e precisi:non si fa riferimento solo alla stretta vicinanza al fiume eall’imbocco della roggia, ma anche al posizionamento «incorrispondenza di una grande briglia in grado di assicurare ilnecessario salto di quota e un sufficiente volume d’acqua neltempo». Inoltre, si osserva che tali caratteristiche «risultanoparticolarmente adatte alle esigenze localizzative di un impiantoidroelettrico, sia con riferimento alla minimizzazione dei costi direalizzazione, sia con riferimento alla ottimizzazioneproduttiva», ovverosia in termini di «particolare convenienzaeconomica della collocazione di [una] centralina idroelettricaproprio su quel terreno».In definitiva, impregiudicato ciò che si scriverà in seguitocon riguardo agli altri motivi, questa prima censura risulta, inNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026sé stessa, priva di fondamento, perché, pur condividendosi latesi della tendenziale prevalenza del metodo sintetico-comparativo riferito ai valori definiti per fondi con caratteristicheidentiche o similari (Cass. n. 11196/2018), la corte d’appello haindicato in modo convincente la scelta di rinunciare a quelmetodo per la mancanza di fondi comparabili. E ha quindilegittimamente adottato il metodo analitico-ricostruttivo.2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione efalsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n.327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 29 e 26 delleN.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano, alla luce degli artt.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n.19/2012, in relazione alla determinazione dell’indennità diespropriazione. Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».Al secondo motivo può essere abbinato il terzo, che,analogamente, è rubricato «violazione e falsa applicazione degliartt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, incombinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, in relazione agli artt.29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano equindi alla determinazione dell’indennità di espropriazione.Violazione dell’autonomia normativa comunale in materia dipianificazione urbanistica (art. 3 della legge Reg. FVG n. 5 del2007, adottata in forza dell’art. 4, comma 1, n. 12 dello Statutospeciale di autonomia di cui alla legge cost. n. 1 del 1963; artt.114 e 118 Cost.). Censura formulata ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.».3. I due motivi sono fondati.Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/20263.1. Occorre precisare che la corte d’appello, per deciderela controversia, è partita dal presupposto che «è corretto quantodeduce la ricorrente in ordine al fatto che il vincolo debba esserequalificato come preordinato all’esproprio e da esso di debbaprescindere nella determinazione del valore del bene ai sensidell’art. 32 d.P.R. 327/2001, ove sia vincolo particolare,incidente su beni determinati in funzione della localizzazione diun’opera pubblica o di opere private di pubblica [utilità]». Perquesto il giudice del merito dispose un supplemento di c.t.u.,prescrivendo al consulente di stimare il terreno «specificamenteconsiderando la destinazione urbanistica precedente allaVariante n. 22 al P.R.G. del Comune di Manzano» (ovverosia lavariante adottata nell’ambito della procedura che portò alrilascio della Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003).Ebbene, all’esito del supplemento di c.t.u., la corted’appello ha tuttavia confermato la stima che tiene conto dellapotenzialità edificatoria del terreno riferita proprio allapossibilità di costruirvi la centralina idroelettrica, in quanto haritenuto che questa potenzialità fosse presente in tutto ilterritorio comunale in forza del combinato disposto degli artt.29 e 26 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del PianoRegolatore Generale Comunale.3.2. È appunto nei confronti di tale interpretazione dellenorme urbanistiche comunali che si concentrano i due motivi diricorso ora in esame. Secondo la ricorrente, l’interpretazioneadottata dalla corte territoriale non è conforme al significatoletterale delle parole usate nel testo normativo ed è smentitadalla stessa circostanza che, per consentire la realizzazionedella centralina, venne adottata un’apposita variante al P.R.G.,Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026con inserimento di quei terreni in «zona omogenea S6F perservizi e attrezzature collettive – centralina idroelettrica».3.3. La censura coglie nel segno.L’art. 29 delle N.T.A., per come riportato nell’ordinanza, èrubricato «Deroghe» e ammette la costruzione, su tutto ilterritorio comunale, di «opere per impianti tecnici o tecnologici,comprese cabine e altri manufatti», ma precisa che «sonoescluse dalla deroga le opere per produzione, deposito, ufficio eabitazione anche se di custodia». Orbene, è impossibile negareche una centralina idroelettrica è una opera «per produzione»di energia ovverosia – come si esprime l’art. 26 delle N.T.A.,anch’esso richiamato nella motivazione dell’ordinanza – unadelle opere «comportanti produzione». Né si comprende perchél’ulteriore l’elencazione, sempre nell’art. 26, di «edifici»,«depositi all’aperto», «parcheggi», «opere secondarie» e «areescoperte per movimentazione di merci» dovrebbe indurre aritenere che l’esclusione dalla deroga delle «opere perproduzione», disposta dall’art. 29, sia da riferire solo alle«attività produttive di maggiore consistenza», come ritenutodalla corte d’appello. Criterio, quello della «maggioreconsistenza» non esplicitato nelle N.T.A. e dal significato deltutto vago e opinabile.Del resto, come rilevato da parte ricorrente, nel corso delprocedimento per addivenire all’Autorizzazione unica venneapprovata la variante al piano regolatore e nessuna delle particoinvolte – compresi il Comune e la Regione – risulta avere maidubitato che tale variante fosse necessaria.L’ordinanza impugnata è pertanto errata nella parte in cuiha confermato la stima dell’immobile espropriato sulNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026presupposto che lo strumento urbanistico consentisse lacostruzione della centralina idroelettrica anche prima della (e aprescindere dalla) variante approvata nell’ambito delprocedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica.4. Con l’accoglimento dei motivi secondo e terzo rimaneassorbito il quarto motivo, rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327del 2001. Violazione degli artt. 29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C.del Comune di Manzano. Violazione dell’art. 338 r.d. n. 1265 del1934. Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».Infatti anche questo motivo è volto a contestare, sia puresotto il diverso profilo del «vincolo cimiteriale», la decisionedella corte d’appello di considerare preesistente alla variante lapotenzialità edificatoria del terreno espropriato connessa allapossibilità di costruirvi una centralina idroelettrica.5. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt.12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n.19/2012, in relazione alla determinazione dell’indennità diespropriazione. Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.».La corte d’appello, pur muovendo dalla premessa che «ècorretto quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che ilvincolo debba essere qualificato come preordinato all’esproprioe da esso si debba prescindere nella determinazione del valoredel bene ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 327/2001», non ha mancatodi rilevare che anche la proprietaria avrebbe potuto proporre unNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026progetto e richiedere l’Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003. Pertanto la ricorrente ha proposto il quintomotivo, volto a contestare che una siffatta astratta possibilitàrilevi ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.5.1. Anche questo motivo è fondato.È naturalmente vero che anche il proprietario del terrenopotrebbe presentare un progetto per la realizzazione di unacentralina idroelettrica e ottenere l’Autorizzazione unica ai sensidell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. E in tal caso non sarebbenecessaria l’espropriazione del terreno, in quanto già nelladisponibilità del proponente il progetto.Ciò, però, non ha alcuna influenza rispetto alla questione,decisiva, della sussistenza o meno della potenzialità edificatoriaprima e a prescindere dall’Autorizzazione unica. In particolare,in nessun modo la facoltà del proprietario di presentare ilprogetto e ottenere l’Autorizzazione unica può influire sul valorevenale del terreno. Infatti, l’essere proprietario non dà alcunapriorità ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione, che, in casodi pluralità di domande e a parità di altre condizioni, deve essererilasciata secondo «il criterio della priorità di presentazione,senza alcun riferimento alla proprietà dei terreni» (Cass. S.u. n.13800/2012).Ha dunque errato la corte territoriale per averevalorizzato, ai fini della conferma della stima del beneespropriato, anche la considerazione che la stessa proprietariaavrebbe potuto presentare un progetto per la realizzazione dellostesso tipo di centrale idroelettrica e ottenere l’Autorizzazioneunica. Non rileva, infatti, la circostanza che il terreno avrebbepotuto essere utilizzato allo stesso modo anche dallaNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026proprietaria, ma – come si vedrà meglio in seguito, motivandola decisione sul settimo motivo – si tratta soltanto di stabilire sela destinazione a quel tipo di sfruttamento fosse un vincoloconformativo oppure un vincolo espropriativo finalizzato soloalla realizzazione dell’opera pubblica.6. Il sesto motivo denuncia «nullità della sentenza.Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,in relazione all’art. 112 c.p.c.».La ricorrente sostiene che sarebbe rimasto senza risposta,da parte della corte d’appello, un altro argomento speso aconfutazione della correttezza dell’indennità d’esproprioliquidata dalla Commissione tecnica. Si fa notare che, secondol’art. 22 delle già citate N.T.A., nella «Zona S» «Le opere sonorealizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioniriconosciute o privati convenzionati» e che, infatti, per larealizzazione e la gestione della centralina idroelettrica lasocietà stipulò una convenzione urbanistica con il Comune diManzano. Si contesta, quindi, alla corte giuliana, di non averefatto corretta applicazione del principio giurisprudenzialesecondo cui un terreno deve essere considerato non edificabile,ai fini della stima per l’indennizzo d’esproprio, tutte le volte incui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui devecompiersi la ricognizione legale esso sia stato concretamentevincolato ad un utilizzo meramente pubblicistico, restandoinvece irrilevante che la destinazione ad uso pubblico possaessere realizzata da soggetti privati in convenzione con l’entepubblico (Cass. n. 12818/2016).6.1. Il motivo è inammissibile, perché la critica non èpertinente rispetto al vizio denunciato, posto che non può darsiNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026omessa pronuncia su un singolo argomento portato a sostegnodi un’unica domanda, che, nel caso di specie, aveva ad oggettol’opposizione alla stima della Commissione tecnica el’accertamento che il giusto indennizzo per l’espropriazioneavrebbe dovuto essere determinato in un importo ben inferiore.L’omessa considerazione di uno degli argomenti portati asostegno di una domanda o di una eccezione potrebbe tutt’alpiù configurare un’ipotesi di insufficiente motivazione, peraltrodi per sé non censurabile con il ricorso per cassazione, a menoche non si ricada nel caso estremo della motivazione totalmenteassente e meramente apparente (Cass. S.u. n. 8053/2014).7. Il settimo motivo censura, ancora una volta,«violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss.del d.P.R. n. 327 del 2001. Violazione degli artt. 22, 26 e 29delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Manzano. Censuraformulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Si ripropone la medesima questione già descrittaillustrando il motivo precedente, ma questa volta non in terminidi denuncia del vizio di omesso esame, bensì direttamente qualeviolazione del principio di diritto appena richiamato, ovverosia ilprincipio dell’irrilevanza – ai fini dell’indennizzo di esproprio –della potenzialità edificatoria vincolata ad un utilizzo meramentepubblicistico del fondo, anche se affidato a privati inconvenzione con l’ente pubblico.7.1. Il motivo è infondato.Occorre premettere che l’unico criterio legittimo per laliquidazione dell’indennizzo di espropriazione è quello chemantiene un ragionevole legame con il valore di mercato delNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026bene ablato (v. Corte cost. nn. 90/2016; 187/2014; 111 del2011; 349/2007; 348/2007).La distinzione tra aree edificabili ed aree non edificabilimantiene una notevole importanza al fine della determinazionedell’indennizzo, in tanto in quanto incide sul valore di mercatodei terreni. Ma ciò non toglie che anche per le aree non edificabilisi deve tenere conto dell’effettivo valore venale, che ben puòessere influenzato dalla possibilità di utilizzazioni diverse daquelle agricole e, in qualche modo, intermedie rispetto a quelleedificatorie, quali le destinazioni a parcheggio, deposito,tante, Cass. S.u. n. 7454/2020; Cass. nn. 3533/2025;999/2025; 998/2025; 6527/2019; 3168/2019; 25314/2017).Pertanto, il principio secondo cui, ai fini delladeterminazione dell’indennità di esproprio per pubblica utilità,va ritenuta non edificabile l’area vincolata dallo strumentourbanistico vigente ad un utilizzo meramente pubblicistico,rimane valido, ma va coordinato con il principio per cui anchel’area non edificabile va indennizzata in rapporto al suo effettivovalore venale, che può dipendere dalla possibilità di un utilizzonon edificatorio e, tuttavia, diverso da quello agricolo. E non c’èdubbio che l’opportunità, per un privato, di sfruttare il terrenomediante la realizzazione e la gestione di una centralina diproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possaincidere sul valore di mercato del terreno.Il fatto che le opere per la realizzazione degli impiantialimentati da fonti rinnovabili siano normativamenteconsiderate «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» (art.12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003) non esclude che tali opereNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026possono essere sfruttate economicamente dai privati e, quindi,rappresentare un valore economico, anche a livello potenziale,quale particolare attitudine di un terreno a quella specificadestinazione.In definitiva, anche nella presente controversia, si trattadi stabilire innanzitutto se la destinazione del fondo espropriatoalla realizzazione della centralina idroelettrica rappresenti unvincolo conformativo ovvero un vincolo espropriativo e, solo nelprimo caso, se e in che modo quella destinazione influisca sulvalore venale del terreno da tenere presente al fine delladeterminazione dell’indennità di esproprio.Come si è visto motivando l’accoglimento del secondo edel terzo motivo, la corte d’appello ha sicuramente erratoritenendo che la potenziale destinazione del terreno a centralinaelettrica esistesse già prima e a prescindere dalla variante alP.R.G.C. adottata nel corso del procedimento per il rilasciodell’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del2003.Non è però scontato che quello imposto con la variante n.22 sia un vincolo espropriativo piuttosto che un vincoloconformativo. Per stabilirlo non è sufficiente considerare che lavariante venne adottata nell’ambito del procedimento per ilrilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente.Infatti, il carattere conformativo o ablatorio della variante nondiscende dalla collocazione in una specifica categoria distrumenti urbanistici e neppure dalla tipologia delle destinazioniindividuate, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura estruttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Neconsegue che il carattere conformativo di una variante èNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026configurabile ove essa miri ad una nuova zonizzazionedell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incideresu di una pluralità di beni e nei confronti di una pluralità disoggetti; mentre, se la variante imponga un vincolo particolareincidente su beni determinati, in funzione della localizzazione diuna singola opera pubblica, il vincolo che la stessa contienedeve essere qualificato come preordinato alla relativaespropriazione (Cass. nn. 7393/2023; 207/2020; 16084/2018;25320/2017; 10325/2016; 19072/2015; 2612/2006;1336/2005).Questo fondamentale aspetto non è stato approfondito dalgiudice del merito, che si è limitato a dare per scontato ilcarattere espropriativo del vincolo, pur rilevando che «taleVariante n. 22 ha modificato la zonizzazione dell’area, ove eracompreso anche il terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] …per la fascia di m. 150 da corso d’acqua, all’interno delperimetro di area di rilevante interesse ambientale (ARIA)».8. La rubrica dell’ottavo motivo è simile, quando nonidentica, a quelle di vari altri precedenti motivi: «violazione efalsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n.327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs.n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, inrelazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione.Censura formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La critica è volta, in questo caso, nei confronti del modoin cui il c.t.u. ha applicato il metodo di stima analitico-ricostruttivo.8.1. L’accoglimento dei precedenti motivi secondo, terzoe quinto, renderà necessaria una nuova stima del beneNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026espropriato, sicché la questione posta con questo motivo risultaassorbita, il che rende irrilevante anche il profilo diinammissibilità connesso al rilievo che la censura concernedirettamente l’apprezzamento del fatto da parte del giudice delmerito e non l’interpretazione e l’applicazione delle norme didiritto.9. Infine, il nono motivo non riguarda la controversia trala società ricorrente e la proprietaria espropriata, bensì ilrigetto, da parte della corte d’appello, dell’opposizione alcompenso liquidato al terzo componente della Commissionetecnica, geom. [OSCURATO:PERSONA]. Si denuncia «violazionedell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 e violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R.327/2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n.387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012 e conl’art. 53 tabella F3 del d.m. 25.3.1966 all’onorario dovuto alterzo tecnico della terna arbitrale. Censura formulata ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La ricorrente contesta, da un lato, la «nullità insanabile ecome tale deducibile in ogni stato e grado» della stima, peromessa preventiva comunicazione alle parti del luogo e deltempo fissati per l’inizio delle operazioni peritali; dall’altro lato,l’eccessività del compenso liquidato sulla base di una valore diindennizzo errato, come asseritamente dimostrato daiprecedenti otto motivi.9.1. Il motivo è infondato.Quanto alla nullità della stima, viene posta – oltretutto intermini estremamente generici – una questione del tutto nuova,che avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio diNumero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026merito, pena la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.; ex multis,Cass. n. 3184/2024).Per il resto, la liquidazione del compenso all’espertonominato dal Presidente del tribunale per comporre laCommissione tecnica non è vincolata all’esito della controversiatra soggetto espropriante e soggetto espropriato, sicchél’eventuale riduzione dell’indennizzo da riconoscere al secondodi per sé non determina la riduzione anche del compenso dovutoallo stimatore.10. In definitiva, accolti il secondo, il terzo e il quintomotivo, rigettati il primo, il settimo e il nono, dichiaratoinammissibile il sesto e assorbiti il quarto e l’ottavo, l’ordinanzaimpugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Trieste, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Il rinvio riguarda soltanto il rapporto processuale traAghecurint S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], Regione autonomaAghecurint S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] definito con il rigetto dell’unico motivo diretto nei confrontidi quest’ultimo, senza necessità di decidere sulle spese delpresente giudizio di legittimità essendo egli rimasto intimato. P.Q.MLa Corte:accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigetta ilprimo, il settimo e il nono, dichiara inammissibile il sesto eassorbiti il quarto e l’ottavo, cassa l’ordinanza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’Appello di Trieste,Numero registro generale 26006/2020Numero sezionale 4078/2025Numero di raccolta generale 12767/2026Data pubblicazione 05/05/2026perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 26.11.2025.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 12767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris