CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03157/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 594, 612 e 660 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 163 e 175, cod. pen., è mani- festamente infondato in quanto la corte territoriale si è pronunciata sulla manca- ta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fornendo una adeguata e logica motivazione (evidenziando, in concreto, la negativa per- sonalità dell'imputato, le modalità di esecuzione e la sproporzione della reazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il s