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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:140
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑228/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d’esecuzione — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime ma non soggetta ad un obbligo di restituzione — Irricevibilità — Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Insussistenza (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 23‑24, 26, 38)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Incidenza individuale — Criteri — Appartenenza ad un gruppo circoscritto di persone — Qualità di parte nel procedimento amministrativo — Mancanza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 28‑31, 36‑37, 40)

3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 35)

4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto che comporta misure di esecuzione a livello nazionale — Necessità di dimostrare l’incidenza individuale (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 42‑45) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑228/10) «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione con cui si dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e non si dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d’esecuzione — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime ma non soggetta ad un obbligo di restituzione — Irricevibilità — Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Insussistenza (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 23‑24, 26, 38) 2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Incidenza individuale — Criteri — Appartenenza ad un gruppo circoscritto di persone — Qualità di parte nel procedimento amministrativo — Mancanza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta — Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 28‑31, 36‑37, 40) 3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punto 35) 4. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Atto che comporta misure di esecuzione a livello nazionale — Necessità di dimostrare l’incidenza individuale (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 42‑45) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
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