CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21198/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pluralità di reati, anche della stessa specie, commessi a poche ore di distanza l'uno dall'altro dimostra ampiamente l'accresciuta pericolosità sociale di cui è prova la successiva commissione di altri delitti; rilevato che il motivo attraverso il quale si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, costituendo principio ormai consolidato quello a mente del quale (contrariamente alla giurisprudenza, rimasta isolata, indicata nel ricorso) la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, cornma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso