CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 14553/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reatoascritto di furto aggravato, previo riconoscimento del vincolo della continuazionecon altri reati separatamente giudicati.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a mezzo del suodifensore, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e mancata declaratoria di prescrizione.3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.4. I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoriaprescelta in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato infunzione dell’accordo sulla pena, essendo, ai sensi della norma citata,l'impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della concessionedelle circostanze attenuanti generiche, essendo il ricorso possibile solo per motivi,diversi da quello posto a fondamento del ricorso, attinenti all’espressione dellavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]