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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16927/2026

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rte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso e la memoria [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla parte civile costituita;rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione asserendone la contraddittorietà e la manifesta illogicità con riferimentoalla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 628 cod. pen. nel delitto di furto di cuiall’art. 624 cod. pen. non è perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sivedano, in particolare, pagg. 8-12);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 71 del D.L. vo159/2011 e all’art. 59 comma secondo cod. pen. non è consentito perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescrittoa pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogodei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida incomplessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida in complessivi euro2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso e la memoria [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla parte civile costituita;rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione asserendone la contraddittorietà e la manifesta illogicità con riferimentoalla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 628 cod. pen. nel delitto di furto di cuiall’art. 624 cod. pen. non è perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (sivedano, in particolare, pagg. 8-12);che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207944); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione dilegge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 71 del D.L. vo159/2011 e all’art. 59 comma secondo cod. pen. non è consentito perché la censura nonrisulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescrittoa pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogodei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbedovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida incomplessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile poste italiane s.p.a. che liquida in complessivi euro2.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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