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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24278/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZASOCIALE, in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario2026 della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti2614 I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 156/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/2026Data pubblicazione 30/07/20261.

Con ricorso depositato in data 27/02/2019 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura, quale procuratrice di sé stessa, conveniva ingiudizio l’INPS innanzi al Tribunale di Isernia per sentiredichiarare l’insussistenza del diritto di credito azionato conl’avviso di addebito n. 353 2018 00008061 91 000, conconseguente annullamento dell’iscrizione della ricorrente allagestione separata dell’Inps.

La ricorrente eccepival’insussistenza dei presupposti legittimanti l’iscrizione allagestione separata e l’avvenuta prescrizione della pretesacreditoria, sia a titolo di contributi sia di sanzioni civili, perdecorso del termine di cinque anni ai sensi dell’art. 3, comma9, della L. n. 335/1995 a far data dalla scadenza dei terminidi pagamento per le imposte sul reddito, coincidenti con itermini previsti per il pagamento dei contributi alla gestioneseparata.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto delladomanda.

Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 53/2020depositata in data 04/06/2020 accoglieva il ricorsodichiarando l’intervenuta prescrizione del credito contributivo.2.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS.

AnnaBonaventura si costituiva nel giudizio di secondo gradoeccependo l’improcedibilità dell’appello e chiedendo, nelmerito, il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n.156/2021 depositata in data 12/01/2022 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, ha disatteso l’eccezione diimprocedibilità del gravame, ha accolto l’appello e, perl’effetto, ha respinto la originaria opposizione di AnnaBonaventura.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi.

L’INPS si èlimitato al deposito della procura.Numero registro generale 7031/20224.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 24278/20265.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diData pubblicazione 30/07/2026consiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 435 c.p.c. e degli artt. 153, 154,164 c.p.c., e dell’art. 327 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost.e 6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessavalutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti dicausa in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, conconseguente vizio di motivazione in ordine agli artt. 2941 n.8 c.c., 2935 c.c e all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995.3.

Con il primo motivo si critica la sentenza impugnata peraver disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’appellobenché la Corte territoriale avesse accertato che il ricorso erastato notificato senza il decreto di fissazione della udienza didiscussione.4.

Il motivo è fondato.

La questione processuale che vienein rilievo è stata esaminata dalla sentenza di questa Corte n.20613 del 2013, che ha affermato che, nel giudizio soggettoal rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa oinesistente è assolutamente insanabile e determina ladecadenza dalla attività processuale cui l'atto è finalizzato(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo,giudice di assegnare all'appellante un termine per provvederealla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamenteinesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avereinfluenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenutaprecedente regolare notifica del provvedimento di fissazioneNumero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/2026dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria exNu maerrto. d i raccolta generale 24278/2026Data pubblicazione 30/07/2026283 cpc, trattandosi di attività che ha esaurito la propriavalenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.5.

Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi,la mancata notificazione del ricorso ed insieme del decreto difissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dellaimpugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare untermine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissionelede la legittima aspettativa della controparte alconsolidamento, entro un termine predefinito eragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario giàemesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavorodi primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamentela funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio(Cass. 6159 del 2018).5.1.

L’orientamento di questa Corte è fermo nel ritenereche per la rituale instaurazione del contraddittorio sianecessario notificare l’atto d’appello e il decreto di fissazionedell’udienza, entrambi gli atti cioè e come non sia sufficientela notifica del solo atto di appello come, contrariamente ederroneamente, è stato sostenuto dalla sentenza impugnata.6.

Si consideri, ancora, che nel giudizio di appellosoggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessao inesistente è assolutamente insanabile e determina ladecadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato conconseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, perimprocedibilità, non essendo consentito al giudice assegnareall'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione diun atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass.28/09/2016, n. 19191).Numero registro generale 7031/20226.1.

Né è possibile, in tale fattispecie, ipotizzare la Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 24278/2026sanatoria attraverso la costituzione dell'appellato (da ultimoData pubblicazione 30/07/2026Cass. n. 9404 del 2018; Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n.1175 del 2015; in materia locatizia Cass. n. 1218 del 2017,tutte sulla scia di [OSCURATO:PERSONA].

Un. n. 26604 del 2008) il quale,nel caso di specie, si era costituito chiedendo preliminarmentel'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 10266 del 1991),proprio perché si era già perfezionata la formazione delgiudicato, che come tale risulta intangibile.6.2.

Tale orientamento è indiscusso nella giurisprudenzadi questa Corte e di recente ribadito dalla pronuncia Cass.02/02/2024, n. 3145, che afferma: nel rito del lavoro,l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge,è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e deldecreto di fissazione dell'udienza e non è consentita algiudice, in base ad una presunta "interpretazionecostituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante diun termine perentorio per provvedere ad una nuova notificarelativa ad un'altra udienza di discussione.7.

La circostanza che la Corte territoriale abbia omesso didichiarare l’improcedibilità dell’appello impone a questa Cortela cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

In talsenso si consideri il costante orientamento di questa Corte(Cass. 08/03/2016, n. 4503; Cass. 22/01/1966 n. 268, Cass.08/02/1968 n. 416, Cass. 15/07/1971 n. 2318; Cass. n.24245 /2011).8.

La cassazione senza rinvio della pronuncia di appelloimpugnata determina il passaggio in giudicato della sentenzadi primo grado pronunciata tra le parti.9.

Il secondo motivo rimane assorbito a seguitodell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/202610.

La cassazione senza rinvio della pronuncia di apNpumeelrloo d i raccolta generale 24278/2026Data pubblicazione 30/07/2026impone la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Fermele spese del giudizio di primo grado, compensate, l’INPS vacondannato al pagamento delle spese del grado di appello edel grado di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata,condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite cheliquida in euro 1.600,00 per compensi oltre rimborsoforfettario nella misura del 15% e accessori come per leggequanto al giudizio di appello e in euro 1.400,00 per compensi,oltre ad euro 200,00 per esborsi ed al rimborso forfettarionella misura del 15% e accessori come per legge quanto algiudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZASOCIALE, in persona del suo Presidente e legalerappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario2026 della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti2614 I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 156/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/2026Data pubblicazione 30/07/20261. Con ricorso depositato in data 27/02/2019 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonaventura, quale procuratrice di sé stessa, conveniva ingiudizio l’INPS innanzi al Tribunale di Isernia per sentiredichiarare l’insussistenza del diritto di credito azionato conl’avviso di addebito n. 353 2018 00008061 91 000, conconseguente annullamento dell’iscrizione della ricorrente allagestione separata dell’Inps. La ricorrente eccepival’insussistenza dei presupposti legittimanti l’iscrizione allagestione separata e l’avvenuta prescrizione della pretesacreditoria, sia a titolo di contributi sia di sanzioni civili, perdecorso del termine di cinque anni ai sensi dell’art. 3, comma9, della L. n. 335/1995 a far data dalla scadenza dei terminidi pagamento per le imposte sul reddito, coincidenti con itermini previsti per il pagamento dei contributi alla gestioneseparata. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto delladomanda. Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 53/2020depositata in data 04/06/2020 accoglieva il ricorsodichiarando l’intervenuta prescrizione del credito contributivo.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. AnnaBonaventura si costituiva nel giudizio di secondo gradoeccependo l’improcedibilità dell’appello e chiedendo, nelmerito, il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.156/2021 depositata in data 12/01/2022 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, ha disatteso l’eccezione diimprocedibilità del gravame, ha accolto l’appello e, perl’effetto, ha respinto la originaria opposizione di AnnaBonaventura.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi. L’INPS si èlimitato al deposito della procura.Numero registro generale 7031/20224. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 24278/20265. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diData pubblicazione 30/07/2026consiglio del 26/05/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 435 c.p.c. e degli artt. 153, 154,164 c.p.c., e dell’art. 327 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost.e 6 CEDU, con riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessavalutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti dicausa in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, conconseguente vizio di motivazione in ordine agli artt. 2941 n.8 c.c., 2935 c.c e all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995.3. Con il primo motivo si critica la sentenza impugnata peraver disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’appellobenché la Corte territoriale avesse accertato che il ricorso erastato notificato senza il decreto di fissazione della udienza didiscussione.4. Il motivo è fondato. La questione processuale che vienein rilievo è stata esaminata dalla sentenza di questa Corte n.20613 del 2013, che ha affermato che, nel giudizio soggettoal rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa oinesistente è assolutamente insanabile e determina ladecadenza dalla attività processuale cui l'atto è finalizzato(con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo,giudice di assegnare all'appellante un termine per provvederealla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamenteinesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avereinfluenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenutaprecedente regolare notifica del provvedimento di fissazioneNumero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/2026dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria exNu maerrto. d i raccolta generale 24278/2026Data pubblicazione 30/07/2026283 cpc, trattandosi di attività che ha esaurito la propriavalenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.5. Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi,la mancata notificazione del ricorso ed insieme del decreto difissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dellaimpugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare untermine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissionelede la legittima aspettativa della controparte alconsolidamento, entro un termine predefinito eragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario giàemesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavorodi primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamentela funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio(Cass. 6159 del 2018).5.1. L’orientamento di questa Corte è fermo nel ritenereche per la rituale instaurazione del contraddittorio sianecessario notificare l’atto d’appello e il decreto di fissazionedell’udienza, entrambi gli atti cioè e come non sia sufficientela notifica del solo atto di appello come, contrariamente ederroneamente, è stato sostenuto dalla sentenza impugnata.6. Si consideri, ancora, che nel giudizio di appellosoggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessao inesistente è assolutamente insanabile e determina ladecadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato conconseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, perimprocedibilità, non essendo consentito al giudice assegnareall'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione diun atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass.28/09/2016, n. 19191).Numero registro generale 7031/20226.1. Né è possibile, in tale fattispecie, ipotizzare la Numero sezionale 2614/2026Numero di raccolta generale 24278/2026sanatoria attraverso la costituzione dell'appellato (da ultimoData pubblicazione 30/07/2026Cass. n. 9404 del 2018; Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n.1175 del 2015; in materia locatizia Cass. n. 1218 del 2017,tutte sulla scia di [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 26604 del 2008) il quale,nel caso di specie, si era costituito chiedendo preliminarmentel'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 10266 del 1991),proprio perché si era già perfezionata la formazione delgiudicato, che come tale risulta intangibile.6.2. Tale orientamento è indiscusso nella giurisprudenzadi questa Corte e di recente ribadito dalla pronuncia Cass.02/02/2024, n. 3145, che afferma: nel rito del lavoro,l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge,è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e deldecreto di fissazione dell'udienza e non è consentita algiudice, in base ad una presunta "interpretazionecostituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante diun termine perentorio per provvedere ad una nuova notificarelativa ad un'altra udienza di discussione.7. La circostanza che la Corte territoriale abbia omesso didichiarare l’improcedibilità dell’appello impone a questa Cortela cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. In talsenso si consideri il costante orientamento di questa Corte(Cass. 08/03/2016, n. 4503; Cass. 22/01/1966 n. 268, Cass.08/02/1968 n. 416, Cass. 15/07/1971 n. 2318; Cass. n.24245 /2011).8. La cassazione senza rinvio della pronuncia di appelloimpugnata determina il passaggio in giudicato della sentenzadi primo grado pronunciata tra le parti.9. Il secondo motivo rimane assorbito a seguitodell’accoglimento del primo motivo.Numero registro generale 7031/2022Numero sezionale 2614/202610. La cassazione senza rinvio della pronuncia di apNpumeelrloo d i raccolta generale 24278/2026Data pubblicazione 30/07/2026impone la liquidazione delle spese dell’intero giudizio. Fermele spese del giudizio di primo grado, compensate, l’INPS vacondannato al pagamento delle spese del grado di appello edel grado di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata,condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite cheliquida in euro 1.600,00 per compensi oltre rimborsoforfettario nella misura del 15% e accessori come per leggequanto al giudizio di appello e in euro 1.400,00 per compensi,oltre ad euro 200,00 per esborsi ed al rimborso forfettarionella misura del 15% e accessori come per legge quanto algiudizio di legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 24278/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris