CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 22236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 371 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto delle censure manifestamente infondate, con riferimento alle nullità della notifica del decreto di citazione in appello, non effettuata presso l'indirizzo di residenza dell'imputato e l'istanza di restituzione nel termine ovvero rescissione del giudicato; Considerato, invero, che il Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; che, come risultante dagli atti, successivamente interveniva la nomina da parte dell'imputato del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; che, la nomina del difensore di fiducia, costituisce un elemento sintomatico della conoscenza del procedimento ad opera del ricorrente, tale da legittimare la dichiarazione di assenza; che, pertanto, la Corte d'appello correttamente notificava il decreto di citazione presso lo studio del predetto difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., non essendo emersa nelle more, tra l'altro, alcuna diversa elezione di domicilio; Che, in ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la nullità dedotta, la stessa dovrebbe ritenersi sanata non risultando provato - né nel ricorso si allegano elementi specifici in tal senso - che la mancata notificazione all'imputato abbia impedito allo stesso di conoscere l'esistenza dell'udienza e di esercitare il proprio diritto di difesa: ed invero, nel caso di specie, il diritto di difesa si è estrinsecato in maniera specifica attraverso la partecipazione del difensore di fiducia al giudizio di appello, che si è svolto in forma cartolare, non avendo il difensore avanzato richiesta di trattazione orale e avendo proceduto lo stesso al deposito delle conclusioni scritte; Che, per le ragioni predette, non risultano integrati nemmeno i presupposti richiesti dalla legge al fine di concedere la restituzione per impugnare ovvero per disporre la rescissione del giudicato.Considerato che le argomentazioni svolte dal ricorrente con la memoria prodotta in vista della celebrazione dell'odierna udienza vengono reiterate argomentazioni già ritenute generiche e manifestamente infondate e, pertanto, inidonee ad un diverso giudizio di ammissibilità del ricorso; Considerato, altresì, che non devono essere liquidate le spese, come da richiesta della parte civile, poiché che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione. (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716), aspetto che nella specie, non è ravvisabile; Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio